25.4222 · Mozione · 2025-09-25
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sulle epizoozie affinché, in caso di epizoozie o dell’adozione di misure eventualmente necessarie in questo contesto, sia versata un’indennità non soltanto per le perdite totali di animali, ma anche per quelle parziali.
Begründung
Tutte le epizoozie altamente contagiose comportano giocoforza delle limitazioni, sia nel traffico di bestiame che per quanto riguarda il trattamento dei sottoprodotti di origine animale. Queste limitazioni, stabilite in maniera vincolante dal diritto svizzero in materia di epizoozie, sono necessarie per impedire o circoscrivere la propagazione e il rischio di epizoozie, il che mi sembra logico, giusto e importante. Il vigente articolo 32 della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) prevede tuttavia un’indennità soltanto per le perdite totali di animali.Vista la situazione odierna, questo è a mio modo di vedere ormai anacronistico e va pertanto assolutamente corretto. Alla luce delle numerose epizoozie quali la malattia della lingua blu, la peste suina africana, la dermatite nodulare contagiosa, l’afta epizootica ecc. che circolano già nei Paesi limitrofi e in Svizzera, occorre adeguare la prassi che consente il versamento di un’indennità soltanto in caso di perdita totale di animali. L’ordinanza dell’USAV che istituisce misure in relazione alla dermatite nodulare contagiosa vieta, ad esempio, l’utilizzo del pelame, che va pertanto eliminato come sottoprodotto di origine animale di categoria 1.Questa misura ordinata dall’USAV, vale a dire dalla Confederazione, comporta ingenti perdite finanziarie per i produttori, perché la legislazione vigente consente di indennizzare soltanto le perdite totali di animali. Tale regolamentazione è inaccettabile se si considera che alcune aziende subiscono misure drastiche per evitare la propagazione di epizoozie. La legge sulle epizoozie va dunque corretta sotto questo aspetto, in modo da colmare le lacune e permettere, in futuro, il versamento di un’indennità anche in caso di perdite parziali.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole che alcune misure previste dalla legge sulle epizoozie (RS 916.40) possono comportare perdite finanziarie non indennizzate. Secondo l’articolo 20 dell’ordinanza dell’USAV che istituisce misure in relazione alla dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease [RS 916.443.112]), le pelli di animali provenienti dalla zona di vaccinazione e di sorveglianza non possono essere esportate. Nell’ambito dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 916.443.112), la Svizzera applica prescrizioni equivalenti a quelle del diritto dell’UE. Non vige un divieto esplicito di lavorazione delle pelli dei bovini provenienti da tale zona. Poiché in Svizzera per motivi economici non vi sono più operatori della lavorazione di pelli bovine, il divieto di esportazione equivale di fatto a un divieto di lavorazione. Queste pelli devono quindi essere eliminate come sottoprodotto, con conseguenti perdite finanziarie. Tuttavia, secondo il Consiglio federale, queste perdite, pari a circa 250 franchi per animale, fanno parte del rischio imprenditoriale a carico dei produttori.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.