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25.4257 · Mozione · 2025-09-25

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali affinché almeno ogni tre anni si verifichi se le condizioni per l’ammissione provvisoria siano ancora adempiute.

Begründung

Le persone ammesse provvisoriamente sono state respinte dalla Svizzera. L’esecuzione dell’allontanamento è tuttavia inammissibile (violazione del diritto internazionale pubblico), inesigibile (pericolo concreto per l’interessato) o impossibile (motivi tecnici).

Secondo la statistica sull’asilo 2024, 6459 persone sono state ammesse provvisoriamente. Nonostante non abbia ottenuto l’asilo, questo gruppo di persone può restare temporaneamente in Svizzera. L’istituto giuridico dell’ammissione provvisoria è concepito come una misura temporanea. A fine novembre 2024, 42 979 persone soggiornavano in Svizzera con un’ammissione provvisoria. Secondo l’attuale quadro normativo, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) deve verificare solo periodicamente le condizioni per l’ammissione provvisoria. All’atto pratico questo non funziona. La SEM ha verificato appena 330 ammissioni provvisorie nel 2023 e 1210 nel 2024. Se tale verifica non viene effettuata perlomeno ogni tre anni, lo statuto dell’ammissione provvisoria rischia di trasformarsi in una misura definitiva, il che contraddice chiaramente lo spirito della legge e la natura dell’ammissione provvisoria.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è per legge obbligata a verificare se le condizioni per un’ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte (art. 84 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). Per la maggior parte, le persone ammesse provvisoriamente provengono da Paesi in guerra in cui non possono tornare o essere rimpatriate a causa di un pericolo concreto. Per questo motivo il Consiglio federale non ritiene opportuna una verifica sistematica almeno ogni tre anni, che a fronte di circa 42 000 ammissioni provvisorie implicherebbe un notevole onere burocratico e richiederebbe risorse personali supplementari. Pertanto il Consiglio federale ha già proposto, l’anno scorso, di respingere una mozione con una richiesta analoga (24.3956 Mo. Fonio «Ammissione provvisoria. Verifica annua delle condizioni»). Tuttavia, la SEM effettua ogni anno verifiche concentrandosi su categorie specifiche di persone. Nel 2024 ha verificato tutte le ammissioni provvisorie concernenti richiedenti l’asilo che precedentemente erano minorenni, casi medici e persone provenienti da Paesi con una bassa quota di protezione. Se dispone di elementi secondo cui gli ostacoli originari all’esecuzione non sussistono più (p. es. fine della guerra), la SEM può riesaminare senza indugio l’ammissione provvisoria, in particolare nel caso in cui la prassi in materia di asilo e allontanamento concernente il Paese di origine sia stata adeguata. La SEM procede inoltre a una verifica basata sui rischi effettuata su domanda delle autorità cantonali, dell’Ufficio federale di polizia o del Servizio delle attività informative della Confederazione (art. 84 cpv. 3 LStrI). Può revocare l’ammissione provvisoria se lo straniero è stato condannato in Svizzera o all’estero a una pena detentiva di lunga durata o se nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale. L’ammissione provvisoria è revocata anche se la persona ha violato in modo rilevante o ripetutamente oppure espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 83 cpv. 7 lett. b LStrI). Il Consiglio federale rileva infine che grazie allo scambio di informazioni con le competenti autorità federali e cantonali, la SEM è già oggi al corrente di ogni circostanza che potrebbe comportare la fine o la revoca dell’ammissione provvisoria.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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