25.4258 · Interpellanza · 2025-09-25
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
In un articolo del 21 luglio 2025 intitolato «Il pacchetto Bilaterali III alla prova dei fatti» economiesuisse scrive che l’obbligo di recepimento dinamico del diritto UE è già sancito nell’Accordo sul trasporto aereo (Accordi bilaterali I) e che dalla sua entrata in vigore, avvenuta nel 2002, ad oggi non ha comportato alcun problema. (fonte: https://www.economiesuisse.ch/de/artikel/faktencheck-bilaterale-iii, italiano non disponibile
Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:
È vero che in particolare l’UE non vuole che la Svizzera ufficiale chiami il «pacchetto Svizzera-UE» con il nome di «Bilaterali III» perché con tale pacchetto l’UE vuole porre fine alla cosiddetta «via bilaterale» e concludere invece con la Svizzera un accordo di associazione, come quello firmato con Georgia, Moldova, Ucraina, Andorra, San Marino e altri Paesi? Gli accordi di associazione con l’UE prevedono la partecipazione al mercato interno europeo secondo le stesse regole valide per gli Stati membri dell’UE (il cosiddetto recepimento dinamico del diritto). Prevedono inoltre un meccanismo di risoluzione delle controversie in cui la Corte di giustizia dell’UE rappresenta l’ultima istanza.
È corretta l’affermazione secondo cui l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (accordo sul trasporto aereo) sarebbe un cosiddetto accordo «statico» e che attualmente non si procede ad alcun recepimento «dinamico» degli atti normativi UE?
È vero che al posto del recepimento dinamico il Comitato misto prende ogni anno una o due decisioni relative al recepimento di atti legislativi che sono stati precedentemente approvati, a seconda della competenza, dall’Ufficio federale, dal Consiglio federale o dal Parlamento?
Il Consiglio federale conferma che l’«Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo» (accordo sul trasporto aereo) applica il cosiddetto metodo integrativo (anziché il metodo dell’equivalenza) – vale a dire che il nuovo diritto dell’UE recepito dalla Svizzera viene applicato direttamente in Svizzera integrando i relativi atti normativi UE nell’accordo sul trasporto aereo e senza un’apposita legislazione attuativa svizzera?
È vero che con il pacchetto Svizzera-UE la Svizzera si vincola a integrare i nuovi atti normativi UE che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo sul trasporto aereo?
Stellungnahme des Bundesrates
Per gli accordi esistenti nell’UE si utilizza solitamente la denominazione «accordo settoriale» anziché «accordo bilaterale». Gli elementi istituzionali del «pacchetto Svizzera-UE», in particolare il meccanismo di risoluzione delle controversie, differiscono dall’accordo di associazione dell’UE con Andorra e San Marino. Nel «pacchetto Svizzera-UE», il ruolo della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) è chiaramente limitato e riguarda solo l’interpretazione del diritto dell’UE negli accordi in questione. Le controversie sono dirimate di volta in volta da tribunali arbitrali composti in modo paritetico. È vero che l’Accordo sul trasporto aereo in vigore tra la Svizzera e l’UE è un accordo statico e non è soggetto al recepimento dinamico del diritto. Tuttavia, l’Accordo sul trasporto aereo viene oggi aggiornato regolarmente anche senza un obbligo giuridico. Nel quadro dell’Accordo sul trasporto aereo, il Comitato misto prende ogni anno una o due decisioni relative al recepimento di atti legislativi. Si tratta in particolare dell’armonizzazione di prescrizioni internazionali relative alla sicurezza. In altri accordi che rientrano nei Bilaterali, il numero di decisioni dei comitati misti relative al recepimento di atti legislativi è significativamente inferiore. In tutti gli accordi sul mercato interno, tuttavia, il recepimento dinamico del diritto continuerà ad avvenire mediante decisioni dei comitati misti che, prima di entrare in vigore, dovranno essere approvate, a seconda della competenza, dall’Ufficio federale, dal Consiglio federale o dal Parlamento. Il diritto dell’UE viene recepito solamente dopo che sono stati completati i corrispondenti processi di approvazione nazionali. La Svizzera può anche rifiutare di recepire un nuovo atto giuridico dell’UE; in questo caso però l’UE può adottare misure di compensazione proporzionali nell’accordo in questione o in un altro accordo sul mercato interno. Al termine del processo di approvazione, il Comitato misto prende una decisione con la quale il relativo atto giuridico dell’UE viene recepito nell’Accordo. Successivamente l’atto giuridico viene inserito nell’Accordo sul trasporto aereo secondo il metodo di integrazione previsto.
Se sono formulate in modo sufficientemente preciso, le disposizioni del diritto dell’UE integrate nella decisione del Comitato misto sono direttamente applicabili in Svizzera. Il diritto nazionale, invece, viene modificato quando è necessario attuare il diritto dell’UE o quando si vuole evitare un conflitto normativo tra il diritto nazionale vigente e quello recepito. Il Consiglio federale considera ragionevole questa procedura, soprattutto in vista dell’armonizzazione degli standard di sicurezza e della conseguente riduzione degli ostacoli tecnici al commercio. Con il pacchetto Svizzera-UE viene introdotto il recepimento dinamico del diritto per gli accordi sul mercato interno e, pertanto, anche per l’Accordo sul trasporto aereo. Anche in futuro, gli atti giuridici dell’UE continueranno tuttavia a essere recepiti negli accordi sul mercato interno mediante decisioni del Comitato misto. Le competenze del Parlamento nel processo decisionale restano invariate: esso manterrà quindi le sue attuali competenze per quanto concerne il recepimento del diritto dell’UE nell’Accordo sul trasporto aereo. La Svizzera si impegna a recepire nuovi atti giuridici dell’UE nel campo d’applicazione dell’Accordo. Al contempo alla Svizzera viene concesso il diritto di partecipare all’elaborazione di atti giuridici dell’UE rilevanti (il cosiddetto «decision shaping»). Il nostro Paese parteciperà ai comitati e ai gruppi di lavoro pertinenti, presentando proposte e rappresentando i propri interessi, tuttavia senza diritto di voto formale.