25.4274 · Interpellanza · 2025-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
In caso di divorzio, il coniuge che esercita un’attività indipendente non è legalmente soggetto a un pignoramento automatico del salario per il pagamento degli alimenti come avviene per un salariato (art. 132 e 177 del Codice civile, CC). L’articolo 296 del Codice di procedura civile permette al giudice di esigere tutti i documenti necessari per stabilire un reddito attendibile, compresi i bilanci e le dichiarazioni fiscali. Se i redditi sono variabili, il giudice può optare per una media dei redditi su vari anni per compensare gli anni eccezionalmente redditizi o difficili. In caso di mancato pagamento, la parte lesa può:avviare un’esecuzione per debiti;sporgere querela per violazione dell’obbligo di mantenimento;rivolgersi al servizio cantonale di aiuto all’incasso e anticipo dei contributi di mantenimento.In realtà, il sistema presenta lacune. Malgrado il calcolo dei redditi da parte dell’ufficio delle esecuzioni, il beneficiario degli alimenti non è l’unico creditore in caso di esecuzione per debiti e l’incarto sottostà a un ordine di priorità. Analogamente, è possibile che il lavoratore indipendente non fornisca tutti i dati su redditi e sostanza. In alcuni casi lavora addirittura in nero dichiarando perdite senza che sia prevista alcuna procedura tranne il ricorso a un investigatore privato per dimostrare l’illegalità della situazione. Chi si assume le proprie responsabilità è penalizzato mentre altri se ne sottraggono in tutta impunità. Il sistema giudiziario e gli uffici cantonali d’incasso degli alimenti riconoscono queste lacune nel momento in cui sono sporte querele penali. 1. Il Consiglio federale è a conoscenza di queste lacune e ha valutato la portata delle ingiustizie subite, nella maggior parte dei casi, da donne divorziate e madri di famiglia? 2. È disposto a integrare le basi legali, ad esempio modificando l’articolo 132 CC in modo da sottoporre i lavoratori indipendenti tenuti a versare alimenti a meccanismi efficaci e vincolanti di pagamento diretto, analogamente a quanto previsto per i salariati?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nella maggior parte dei casi la diffida ai debitori (art. 132, 177 e 291 del Codice civile [CC; RS 210]) è rivolta al datore di lavoro del debitore di alimenti. La cerchia dei destinatari di questa misura non è tuttavia limitata dalla legge. La diffida ai debitori può dunque riguardare qualsiasi altro debitore dell’ex coniuge, del coniuge o del genitore, in particolare quando quest’ultimo è un lavoratore indipendente. In questo caso può tuttavia rivelarsi complicata e meno efficace. Alcune categorie di indipendenti hanno infatti un gran numero di «piccoli» debitori che cambiano costantemente e che spesso non sono loro noti al momento in cui la diffida ai debitori è intimata. Tuttavia, il creditore di alimenti può sempre recuperare i suoi crediti alimentari avviando una procedura di esecuzione in via di pignoramento (art. 89 segg. della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF; RS 281.1]). In tal caso, i contributi alimentari sono privilegiati sotto vari aspetti. Anzitutto, i contributi alimentari dovuti dall’escusso prevalgono sui suoi obblighi nei confronti di altri creditori e pertanto sono considerati nel suo minimo vitale, a condizione che il creditore di alimenti ne abbia realmente bisogno e che vengano effettivamente pagati (DTF 107 III 75, consid. 1). Il creditore di alimenti sarà quindi pagato in via preferenziale rispetto agli altri creditori dell’escusso. In secondo luogo, per i crediti alimentari dell’anno precedente la notifica del precetto esecutivo, il minimo vitale del debitore di alimenti può essere intaccato nella misura necessaria per coprire il minimo vitale del creditore di alimenti (DTF 111 III 13, consid. 5). Infine, nella distribuzione della somma ricavata dalla realizzazione dei pegni, i creditori di alimenti sono collocati nella prima classe se tali crediti sono sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento (art. 146 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 219 cpv. 4 lett. c LEF). In caso di pignoramento, l’escusso è sempre obbligato a indicare all’ufficio di esecuzione tutti i beni che gli appartengono, compresi i redditi di un’eventuale attività lucrativa indipendente (DTF 126 III 89, consid. 3). La violazione di questo obbligo è sanzionata penalmente (art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF). Da quanto precede risulta dunque che, nonostante alcune difficoltà pratiche nel recupero dei crediti alimentari dovuti da lavoratori indipendenti, il quadro legale attuale non presenta le lacune rilevate nell’interpellanza. In una prospettiva internazionale, attualmente sono in corso lavori per ratificare la Convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia. In particolare, questa convenzione obbliga gli Stati parte ad adottare misure efficaci per eseguire i crediti alimentari. 2. Considerato quanto precede, il Consiglio federale non ritiene necessario integrare il quadro legale. In particolare, non vede in che misura le disposizioni legali relative alla diffida ai debitori potrebbero essere adeguate per risolvere le difficoltà pratiche evocate.