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25.4279 · Interpellanza · 2025-09-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Per proteggere le colture, soprattutto nella frutticoltura, si ricorre a opere per la protezione dei vegetali, ad esempio le reti. Sono di grande importanza specialmente nell’agricoltura biologica, che utilizza, ad esempio, sistemi per la protezione dalle intemperie per mantenere gli alberi asciutti e ridurre il rischio di malattie infettive. Simili misure consentono anche di attenuare le ripercussioni dei cambiamenti climatici. Tuttavia, le aziende che intendono investire in tali sistemi devono fare i conti con le difficoltà dovute ai vincoli della pianificazione del territorio.

Vi sono ostacoli a livello di diritto federale, in particolare disposizioni della LPT e della LPN, ma anche, sempre più spesso, sentenze del Tribunale federale. Infine, gli ostacoli sono presenti anche nell’esecuzione cantonale. Poiché le opere per la protezione dei vegetali comportano interventi nel «paesaggio», in alcuni Cantoni è previsto il rilascio di un’autorizzazione, ad esempio per l’installazione delle reti di protezione. La regolamentazione dei corridoi faunistici e delle zone protette pone quasi ovunque difficoltà.

Le opere per la protezione dei vegetali contribuiscono con grande efficacia alla riduzione dei prodotti fitosanitari. Pertanto, le aziende che optano per questa soluzione dovrebbero essere sostenute anziché ostacolate.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti.

  • In quali ambiti il diritto vigente e la sua esecuzione ostacolano lo sviluppo e l’affermazione delle opere per la protezione dei vegetali?

  • In quali ambiti le sentenze del Tribunale federale ostacolano l’affermazione di opere per la protezione dei vegetali?

  • Quali modifiche legislative e quali misure potrebbe adottare la Confederazione per facilitare e accelerare la realizzazione di opere per la protezione dei vegetali?

  • Quali esempi di buone pratiche potrebbero essere forniti ai Cantoni per quanto riguarda la prassi da adottare in materia di autorizzazioni?

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) sancisce il principio di separazione tra i comprensori edificabili e quelli non edificabili (art. 1 cpv. 1 LPT). La Confederazione, i Cantoni e i Comuni devono pertanto adoperarsi per tenere liberi da costruzioni i comprensori situati fuori delle zone edificabili (in particolare le zone agricole). In detti comprensori sono ammissibili soltanto gli edifici e gli impianti dichiarati conformi alla zona (art. 16a LPT) oppure la cui destinazione esige tale ubicazione (art. 24 LPT). Va inoltre precisato che l’autorizzazione di tali edifici e impianti fuori delle zone edificabili è di competenza esclusiva dei Cantoni (art. 25 cpv. 2 LPT). Quando un’autorità cantonale valuta una domanda di costruzione, deve procedere a una ponderazione degli interessi. In tale contesto, identifica e stima tutti gli interessi esistenti, tra cui quello della protezione delle basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio (art. 1 cpv. 2 lett. a LPT). Le misure tecniche di protezione adottate per proteggere i vegetali consistono in edifici o impianti soggetti ad autorizzazione edilizia (art. 22 cpv. 1 LPT). Ciò significa che necessitano di un controllo da parte dello Stato, in particolare poiché possono avere un impatto sulla destinazione del suolo (modifica significativa o pregiudizio al paesaggio o all’ambiente). La conformità alla zona agricola è riconosciuta se le misure tecniche di protezione sono necessarie alla coltivazione agricola o all’orticoltura perlopiù dipendente dal suolo (l’azienda che pratica agricoltura od orticoltura deve utilizzare il suolo naturale; cfr. art. 16a cpv. 1 LPT), oppure se servono all’ampliamento interno di un’azienda agricola od orticola produttiva (art. 16a cpv. 3 LPT). Alla luce delle considerazioni appena esposte, il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste nell’interpellanza. Le condizioni quadro di cui sopra devono essere rispettate da tutti i progetti di costruzione fuori delle zone edificabili. Servono a mettere in atto il principio generale di separazione tra le zone edificabili e quelle non edificabili e a garantire una ponderazione sufficiente degli interessi. Le disposizioni si applicano in modo generale e non comportano svantaggi specifici per le misure tecniche di protezione volte alla protezione dei vegetali.Il Tribunale federale ha confermato le condizioni quadro menzionate per le costruzioni fuori delle zone edificabili in una giurisprudenza esaustiva. Non risulta nessuna restrizione specifica per le misure tecniche di protezione adottate per proteggere i vegetali. La Confederazione intrattiene scambi regolari con i servizi cantonali competenti per le disposizioni d’esecuzione nel settore dell’edilizia fuori delle zone edificabili. Ciò consente di discutere di questioni concrete di applicazione e di elaborare congiuntamente soluzioni appropriate. Questo approccio è ormai consolidato e può essere adottato anche per questioni relative alle misure tecniche di protezione finalizzate alla protezione dei vegetali. La Confederazione non dispone di buone pratiche in materia di misure tecniche di protezione. Come detto in precedenza, è in stretto contatto con i Cantoni per quanto riguarda le disposizioni d’esecuzione nel settore edilizio fuori delle zone edificabili, con l’obiettivo di elaborare congiuntamente soluzioni appropriate.