25.4287 · Interpellanza · 2025-09-26
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
L’articolo 56 capoverso 3bis della lege federale sull’assicurazione malattie (LAMal) ha introdotto la possibilità, per i medici dispensatori, di trattenere fino al 49 per cento degli sconti loro accordati dalle aziende farmaceutiche, a condizione di investirli in misure volte a migliorare la qualità. Il restante 51 per cento deve essere trasferito alle casse malati e riversato a chi paga i premi. Nella prassi, da questa possibilità è nato un modello d’affari. Aziende come ProQura propongono ai medici di gestire gli sconti e di negoziarli collettivamente con le aziende farmaceutiche. Secondo i dati di ProQura, al sistema hanno finora aderito 800 medici specialisti. L’azienda dichiara inoltre di aver fatto risparmiare circa 50 milioni di franchi alle assicurazioni malattie. Ciò significa che ai medici è stato trasferito un importo quasi equivalente. Stando alle informazioni disponibili, nel solo 2025 ProQura avrebbe trattenuto circa 3,5 milioni di franchi a titolo di commissione.Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:Come verifica l’UFSP i rapporti forniti da aziende come ProQura sulle misure di qualità attuate? Vi sono prove di miglioramenti effettivi e misurabili e queste vengono controllate? Le spese sostenute per migliorare la qualità sono proporzionate?Perché la concorrenza sui prezzi non viene stimolata in modo sistematico attraverso l’elenco delle specialità e si preferisce ricorrere a soluzioni private e poco trasparenti? Gli atti normativi che disciplinano questa concorrenza pubblica non sono stati recentemente oggetto di revisione (generici/aliquota percentuale differenziata)?La prassi attuale non discrimina i pazienti con un una franchigia alta, visto che li obbliga a pagare di tasca propria l’intero prezzo di listino (aliquota percentuale) senza beneficiare dei rimborsi in quanto pagatori di premi?La normativa non favorisce in misura sproporzionata gli specialisti rispetto ai medici di base, dato che nei settori specializzati vengono prescritti medicamenti più costosi?È compatibile con l’obiettivo della LAMal che aziende private guadagnino milioni con attività amministrative, sottraendoli a chi paga i premi?Per risparmiare sui costi non sarebbe meglio trasferire la totalità degli sconti a chi paga i premi?Dal punto di vista del Consiglio federale esistono alternative migliori per promuovere la qualità nel settore sanitario, da cui potrebbero trarre beneficio tutti i medici (inclusi quelli che non dispensano medicamenti)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’UFSP verifica che ogni rapporto presentatogli dagli assicuratori contenga almeno la prova dell’impiego degli sconti non ripercossi per migliorare la qualità dei trattamenti e la valutazione dei miglioramenti ottenuti con la convenzione rispetto alla qualità iniziale dei trattamenti (art. 76c cpv. 2 e 3 OAMal; RS 832.102). Esso valuta i rapporti conformemente ai criteri stabiliti e comunicati, in particolare, agli assicuratori (www.ufsp.ch > Temi > Medicamenti e dispositivi medici > Integrità, trasparenza, obbligo di ripercussione (ITR) > ITR: lettere di informazione > Documenti). L’UFSP può disporre che gli sconti siano ripercossi se i fornitori di prestazioni non li impiegano per migliorare la qualità dei trattamenti (art. 82a LAMal; RS 832.10). L’UFSP non può tuttavia pronunciarsi sulla proporzionalità tra l'importo stanziato per una misura volta a migliorare la qualità dei trattamenti rispetto a quanto destinato a ognuna delle altre misure convenute: tale punto è innanzitutto di competenza delle parti della convenzione (art. 76b cpv. 2 OAMal). 2.–4. L’ammissione di un medicamento nell’elenco delle specialità (ES) ne determina l’assunzione da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e presuppone che sia efficace, appropriato ed economico. Per i medicamenti venduti a un prezzo troppo elevato rispetto ad altri che contengono gli stessi principi attivi si applica una partecipazione ai costi (aliquota percentuale) più elevata. Tale misura soddisfa il criterio di economicità delle prestazioni previsto dall’articolo 56 LAMal. Una certa trasparenza è per altro garantita dal fatto che il fornitore di prestazioni deve informare l’assicurato qualora un medicamento figurante nell’ES comporti una tale aliquota percentuale. Anche l’obbligo del fornitore di prestazioni di far usufruire il debitore della rimunerazione di sconti che ha ottenuto (art. 56 cpv. 3 e art. 3bis LAMal) soddisfa il criterio di economicità. Gli sconti concessi al momento dell’acquisto di agenti terapeutici assunti dall’AOMS, tra cui i medicamenti, non spettano al fornitore di prestazioni, bensì agli assicurati. L’obbligo di ripercussione degli sconti ha quindi l’obiettivo di ridurre i costi dell’AOMS e deve consentire, in ultima analisi, una diminuzione dei premi. 5. Le spese sostenute dalle parti nell’ambito delle convenzioni concernenti la ripercussione non integrale degli sconti sono innanzitutto a loro carico. Tuttavia, occorre tenere presente che la gestione della ripercussione degli sconti può rappresentare un carico di lavoro considerevole per i professionisti, tra cui i fornitori di prestazioni. I costi generati per i contratti corrispondenti conclusi con terzi devono poter essere dedotti in modo proporzionato. 6. L’obbligo di far usufruire integralmente il debitore della rimunerazione degli sconti (art. 56 cpv. 3bis LAMal) è stato relativizzato dal legislatore, il quale ha previsto esplicitamente che, mediante convenzione con gli assicuratori, i fornitori di prestazioni possono trattenere una parte degli sconti per migliorare la qualità dei trattamenti. Per quanto riguarda l’ultima domanda sulla promozione della qualità nell’ambito sanitario, il Consiglio federale fa riferimento alle disposizioni di legge relative al rafforzamento della qualità e dell’economicità, tra cui, in particolare, quelle concernenti lo sviluppo della qualità, con l’obbligo delle federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori di concludere convenzioni sulla qualità (art. 58a LAMal).