25.4290 · Interpellanza · 2025-09-26
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
UBS, ultima banca svizzera di rilevanza sistemica globale, ha alle spalle un lungo passato coloniale. Con la fusione, al suo passato sono andati ad aggiungersi il passato di Credit Suisse e quello di altri istituti di credito rilevati nel corso degli anni – ad esempio, l’Istituto di credito svizzero (Schweizerische Kreditanstalt), il cui fondatore Alfred Escher ebbe legami con la schiavitù, nonché la Banca Leu, la Deutsch-Schweizerische Kreditbank, la St. Gallische Hypothekarkasse, la Bank in Schaffhausen e la banca bernese Marcuard & Cie. Fino ad oggi non è stata condotta una vera e propria rivisitazione storica del ruolo e della responsabilità degli istituti bancari svizzeri.
Shelley Moorhead, presidente dell’organizzazione African-Caribbean Reparations & Resettlement Alliance, e Hans Fässler, storico specializzato nella storia coloniale della Svizzera, hanno attirato l’attenzione di UBS su questa situazione. La banca, però, si è sempre rifiutata di riconoscere il proprio passato: non vi sarebbe alcun indizio che lasci supporre un coinvolgimento degli istituti di credito rilevati nel corso degli anni nella tratta transatlantica degli schiavi o la derivazione di un beneficio economico diretto. Secondo UBS, quanto affermato sarebbe documentato da storici indipendenti e altri esperti. Questa versione contraddice però la ricerca storica e né i nomi né gli studi degli esperti sono stati finora pubblicati.
Negli Stati Uniti, le banche sono tenute a rendere noto un loro eventuale coinvolgimento nella schiavitù. La normativa «Slavery Era Disclosure Legislation», emanata proprio a questo fine, prevede multe e il versamento di indennizzi per gli istituti bancari inadempienti. Rifiutandosi di riconoscere il proprio passato e quello degli istituti bancari che l’hanno preceduta, UBS corre un rischio finanziario e mette in pericolo la sua reputazione.
Alla luce di questa situazione, si pongono le domande seguenti:
1. Il Consiglio federale riconosce che la rivisitazione storica del passato coloniale della Svizzera, in particolare del suo coinvolgimento nella schiavitù, rappresenti un compito importante sul piano sociale e scientifico? Soprattutto considerato che altrove la storia viene riscritta per ordine impartito dall’alto?
2. Come giudica il rifiuto di UBS di affrontare questo dibattito?
3. A suo parere, quanto è serio il pericolo che la mancata rivisitazione del legame con la schiavitù possa diventare un rischio per le banche e le assicurazioni svizzere, ad esempio negli Stati Uniti?
4. Quali raccomandazioni rivolge alle imprese e alle banche svizzere affinché affrontino approfonditamente il loro passato coloniale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. e 2. Il Consiglio federale riconosce che una riflessione critica sul passato coloniale della Svizzera, incluso il suo coinvolgimento nella schiavitù, rappresenti un compito importante sul piano sociale e scientifico. Come ha dichiarato nella risposta all’interpellanza Sommaruga Carlo 20.3755 «Razzismo. Il Consiglio federale deve finalmente lanciare un segnale contro il razzismo storico, implicito e sommerso in Svizzera», è favorevole alla rielaborazione anche degli aspetti problematici della nostra storia. Soltanto una consapevolezza di questo tipo può permetterci di trarre dal passato insegnamenti che aiutino a capire l’interdipendenza globale della nostra economia e le sfide etico-morali che ne derivano. Quale buon esempio di rivisitazione riuscita della storia svizzera può essere citata la mostra «Colonialismo – Intrecci globali della Svizzera», organizzata lo scorso anno dal Museo nazionale di Zurigo. L’esposizione ha offerto una panoramica completa degli intrecci coloniali della Svizzera nel corso della storia e sarà riproposta il prossimo anno al Castello di Prangins. Condurre una rivisitazione storica appare opportuno anche in considerazione del fatto che un numero sempre maggiore di attori del mondo scientifico e civile ne riconoscono il bisogno e agiscono di conseguenza. Non rientra tra le competenze del Consiglio federale esprimersi sulla posizione di singoli attori privati in merito a questo dibattito. 3. Conformemente alla legislazione sui mercati finanziari, le banche e le assicurazioni devono rilevare, limitare e sorvegliare sistematicamente tutti i principali rischi, inclusi i rischi legati a fonti estere. L’articolo 12 dell’ordinanza sulle banche (RS 952.02) prevede che dispongano di una gestione completa dei rischi, che comprenda anche i rischi di immagine e giuridici. Secondo l’articolo 98 dell’ordinanza sulla sorveglianza (RS 961.011), le imprese di assicurazione devono identificare, valutare, monitorare e documentare i rischi operativi di tutti i tipi. L’attuazione di queste disposizioni sottostà alla vigilanza della FINMA. 4. Le imprese contemplate dall’articolo 964a del Codice delle obbligazioni devono tenere pubblicamente conto degli aspetti extrafinanziari e dell’impatto della loro attività in questi ambiti, incluso il rispetto dei diritti umani. Il Consiglio federale ritiene che spetti ai singoli enti giuridici decidere in che misura prendere in considerazione gli aspetti legati alla storia coloniale e gli eventuali rischi connessi.