Garantire il finanziamento della prevenzione del tabagismo attraverso una tassa su tutti i prodotti del tabacco e a base di nicotina
25.4298 · Mozione · 2025-09-26
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco (RS 641.31) affinché su tutti i prodotti del tabacco e a base di nicotina venga riscossa una tassa a favore del Fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT).
Begründung
Il FPT è stato istituito nel 2004 per finanziare delle misure volte a impedire alla popolazione di iniziare a fumare, incoraggiarla a smettere e proteggerla dal fumo passivo. Il Fondo è finanziato da una tassa fissa di 0,13 centesimi per sigaretta e 1,73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine. Questa tassa non viene adeguata dal 2004 e non è applicata ai prodotti più recenti, come le sigarette elettroniche, lo snus e le bustine di nicotina.
Tuttavia, il mercato del tabacco e della nicotina è profondamente cambiato. Nuovi prodotti fanno il loro ingresso sul mercato, rendendo il lavoro di prevenzione più complesso e dispendioso. Allo stesso tempo, il consumo di prodotti del tabacco e a base di nicotina è in aumento soprattutto tra i giovani: in Svizzera il 37 per cento delle persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni consuma questi prodotti (indagine «Salute e Lifestyle 2024»).
Le entrate del FPT, invece, sono diminuite drasticamente: nel 2004 il Fondo aveva a disposizione oltre 19 milioni di franchi all’anno, mentre oggi solo circa 12 milioni. Questo divario tra le crescenti esigenze e le minori risorse disponibili mette a rischio l’efficacia del lavoro di prevenzione.
Estendendo la tassa a tutti i prodotti del tabacco e a base di nicotina si garantisce il finanziamento a lungo termine della prevenzione e si assicura lo scopo originario del Fondo.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Con il postulato della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale 23.3588 Panoramica del mercato del tabacco e dei prodotti di sostituzione del tabacco del 23 maggio 2023, il Consiglio federale è stato incaricato di illustrare in un rapporto in che modo la tassa in favore del FPT (art. 28 cpv. 2 lett. c della legge sull’imposizione del tabacco) potrebbe essere estesa all’insieme dei prodotti del tabacco e alle sigarette elettroniche. Il Dipartimento federale delle finanze sta attualmente elaborando tale rapporto, che verrà sottoposto per approvazione al Consiglio federale prima della fine dell’anno. Su tale base spetterà al Parlamento decidere se predisporre i necessari passi per l’attuazione di un ampliamento della tassa a favore del FPT. In tale rapporto non sarà esaminata la questione relativa alla costituzionalità di un ampliamento ad altri prodotti della tassa a favore del FPT. Il Dipartimento federale dell’interno (Ufficio federale della sanità pubblica) effettua tuttavia tale verifica, coinvolgendo il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale di giustizia) e il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini), in attuazione dei mandati emersi dal rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Rechsteiner 17.4076 Prospettive della politica svizzera in materia di droghe (cfr. la misura 11 del rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 17.4076).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.