25.430 · Iniziativa parlamentare · 2025-03-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La legge sulla cittadinanza (LCit) va modificata come segue, fatte salve eventuali norme cogenti del diritto internazionale:
Per ottenere la naturalizzazione ordinaria o agevolata gli stranieri devono riconoscere esplicitamente in forma scritta e senza riserve la priorità dell'ordinamento giuridico svizzero rispetto a qualsiasi norme o precetti ecc. religiosi, culturali o di altro tipo in contrasto con tale ordinamento. Chi avesse già rilasciato una dichiarazione analoga per ottenere un permesso di dimora o di domicilio, deve rinnovarla.
Il rifiuto di rilasciare una tale dichiarazione va considerato prova della mancata integrazione ed esclude l'ottenimento della naturalizzazione ordinaria o agevolata,
oltre a costituire fondamentalmente un motivo di revoca dei permessi per stranieri, secondo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).
Begründung
La naturalizzazione è l'ultimo atto di un'integrazione riuscita. L'ottenimento della cittadinanza svizzera non comporta soltanto diritti ma anche doveri. Tra questi ultimi vi è l'obbligo per chiunque aspiri a diventare cittadino svizzero, a prescindere dalla sua origine, di riflettere sui conflitti tra la propria cultura e il nostro ordinamento giuridico e di accettare come ordine di priorità indiscutibile il principio secondo cui in Svizzera le nostre leggi si applicano a tutti. Il riconoscimento del nostro ordinamento giuridico e della sua priorità in caso di conflitti va effettuato in modo vincolante e per scritto. La presente iniziativa prevede una riserva apposita nella remota ipotesi che impegni cogenti di diritto internazionale dovessero impedire questa richiesta. In realtà si tratta però di una richiesta ovvia, anche per gli stranieri che già vivono nel nostro Paese. Il rifiuto da parte di un candidato di rilasciare la dichiarazione indica per principio un notevole deficit in materia di integrazione la cui gravità è pari almeno a quella delle fattispecie che giustificano la revoca di un permesso di dimora o di domicilio, come previsto esplicitamente dagli articoli 62 e 63 LStrI, fermo restando che la valutazione finale della proporzionalità spetta alle autorità di esecuzione.