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25.431 · Iniziativa parlamentare · 2025-03-21

Parlamento

Esame preliminare - nella Commissione del Consiglio degli Stati

Wortlaut

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

Legge sul libero passaggio del 17 dicembre 1993 (RS 831.42), articolo 5 capoverso 1 lettera c (nuova): L’assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita se:

l’importo della prestazione d’uscita è inferiore a 2000 franchi e l'assicurato non è entrato in un nuovo istituto di previdenza entro tre mesi dalla cessazione dell’ultimo rapporto previdenziale.

Begründung

Nel secondo pilastro vi sono attualmente decine di migliaia di conti con importi esigui al di sotto dei 2000 franchi. La gestione di questi conti comporta un elevato onere amministrativo e di conseguenza commissioni elevate, sproporzionate rispetto agli importi esigui in questione.

Il Consiglio federale ha riconosciuto il problema e, nell'ultima riforma della LPP, ha proposto una modifica della legge sul libero passaggio per consentire lo svincolo di questi piccoli importi dal sistema previdenziale sotto forma di pagamenti in contanti (v. messaggio sulla riforma LPP 21 del 25 novembre 2020 con le modifiche di legge proposte). Tale norma ragionevole non è stata purtroppo attuata o forse, vista la complessità del progetto, semplicemente dimenticata durante le deliberazioni parlamentari.

Considero pertanto sensato riaprire il dossier e attuare questa piccola modifica quanto prima, nell’interesse degli assicuratori minori e come contributo a ridurre gli oneri amministrativi.