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25.4316 · Mozione · 2025-09-26

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

La legislazione deve essere adeguata di modo che, nel quadro del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, sia consentito l’utilizzo di furocumarine sia per i prodotti fabbricati in Svizzera sia per quelli importati. Il valore massimo di 1 mg/kg deve essere applicato, in analogia con l’UE, esclusivamente ai prodotti di protezione solare e agli abbronzanti.

Begründung

L’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos) stabilisce un valore massimo di 1 mg/kg per le furocumarine nei prodotti cosmetici senza risciacquo destinati a essere esposti direttamente al sole, sia fabbricati in Svizzera sia importati. La legislazione svizzera risulta pertanto più restrittiva rispetto a quella dell’UE, che stabilisce tale valore massimo esclusivamente per i prodotti di protezione solare e per gli abbronzanti. L’applicazione ad alcune categorie di prodotti commercializzati a livello internazionale di un valore limite più severo rispetto all’UE costituisce un ostacolo all’accesso al mercato che isola la Svizzera e limita le possibilità di acquisto per i commercianti svizzeri, nonché la varietà dei prodotti per i consumatori, il che comporta un aumento dei prezzi e acuisce il turismo degli acquisti. A questo riguardo, nell’ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE) è stata introdotta una disposizione derogatoria al principio di cui all’articolo 16a della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ovvero al principio del «Cassis de Dijon», sebbene vi siano dubbi sull’adempimento dei criteri di cui all’articolo 4 capoverso 3 LOTC.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Le furocumarine sono un tema complesso e da parecchi anni oggetto di intense discussioni con l’industria. Nell’ultima revisione della legislazione alimentare avvenuta nel dicembre del 2023 (RU 2024 9), il Consiglio federale ha deciso che devono essere regolamentate in modo più restrittivo rispetto all’UE. La decisione è stata presa per proteggere la salute dei consumatori e delle consumatrici, dato che queste sostanze sono fototossiche, vale a dire che possono risultare nocive per la pelle se esposte al sole o ai raggi UV e avere un effetto cancerogeno. La decisione è stata inoltre presa in conformità all’articolo 4 capoversi 3 e 4 lettera b della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51). È previsto un periodo di transizione di due anni, sino alla fine di dicembre del 2025. Nel caso specifico delle furocumarine, tutti i prodotti che le contengono possono ancora essere venduti fino all’esaurimento delle scorte, il che lascia sufficiente margine di manovra a produttori e commercianti. Dopo l’entrata in vigore della revisione in corso dell’ordinanza del DFI sui cosmetici (RS 817.023.31), prevista per il 1° gennaio 2026, il valore massimo di 1 mg/kg non si applicherà più a tutte le furocumarine, ma soltanto alle otto considerate preoccupanti per la salute in base alle più recenti conoscenze scientifiche. Questo adeguamento consente di ridurre l’onere amministrativo e i costi delle analisi a carico delle imprese e di garantire al contempo un elevato grado di protezione per i consumatori e le consumatrici.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.