25.4318 · Interpellanza · 2025-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Secondo la prassi giuridica, per le domande di naturalizzazione agevolata la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esige, come prova dell’integrazione, lettere di referenza di cittadini svizzeri. Di fatto, è ora emerso che la SEM richiede in maniera esplicita referenze preferibilmente di «cittadini svizzeri per filiazione». In un caso concreto l’Ufficio ne ha fatto richiesta con lettera ufficiale, nonostante il richiedente avesse già indicato varie referenze di cittadini svizzeri, i cui cognomi, secondo i funzionari, non sembrava svizzeri. Il modo di procedere della SEM non è compatibile con i valori della Costituzione federale (Cost.), in quanto implica che non tutti gli Svizzeri sono uguali davanti alla legge. Implica anche che le persone con determinati cognomi non possano essere Svizzeri per filiazione, il che è discriminatorio. Inoltre, il modo di procedere della SEM non è utile ai fini della verifica dell’integrazione, in quanto esistono Svizzeri per filiazione che non hanno mai vissuto in Svizzera. Non risulta nemmeno che Comuni o Assemblee comunali distinguano tra referenze da parte di Svizzeri per filiazione e Svizzeri naturalizzati. In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:Negli ultimi cinque anni, in quante domande di naturalizzazione agevolata la SEM ha richiesto referenze preferibilmente di «cittadini svizzeri per filiazione»?Negli ultimi cinque anni, la SEM ha rifiutato o visto ritirare domande di naturalizzazione a causa di questo criterio? Se sì, quante?In base a quali criteri la SEM verifica chi è cittadino svizzero per filiazione e chi non lo è?Il Consiglio federale condivide l’opinione secondo cui la distinzione tra «Svizzeri per filiazione» e «Svizzeri per naturalizzazione» porti di fatto a una cittadinanza a due classi?Ritiene questo modo di procedere della SEM compatibile con l’articolo 8 Cost. (uguaglianza giuridica)? La SEM come intende garantire in futuro che l’integrazione sia esaminata in maniera non discriminatoria e conforme alla Costituzione?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./3. A livello di legge od ordinanza non esiste alcuna disposizione che prescriva il modo in cui la persona di riferimento deve aver acquisito la cittadinanza svizzera. I Cantoni sono pertanto liberi di definire le loro condizioni per tali persone. A prescindere dalla procedura di naturalizzazione (inclusa la naturalizzazione agevolata o la reintegrazione), non è prassi della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esigere che la persona di riferimento abbia acquisito la cittadinanza svizzera per filiazione. Nessuna domanda di naturalizzazione respinta o ritirata è rilevata secondo questo criterio. Non sono pertanto disponibili dati statistici al riguardo. Le informazioni fornite dalle persone di riferimento possono completare il quadro complessivo ma non costituiscono, da sole, un motivo di rifiuto della domanda. In caso di domande dall’estero sono richiesti «vincoli stretti» con la Svizzera, che includono in particolare soggiorni in Svizzera e contatti con cittadini svizzeri (art. 11 cpv. 1 lett. a e d dell’ordinanza sulla cittadinanza svizzera [OCit; RS 141.01]). Questi soggiorni e contatti devono essere confermati da persone di riferimento domiciliate in Svizzera (art. 11 cpv. 2 OCit). Nel singolo caso la SEM chiede di indicare ulteriori persone, ad esempio al di fuori della famiglia, per farsi un quadro complessivo obiettivo del livello d’integrazione o dei vincoli del richiedente con la Svizzera. Se nel singolo caso la SEM ha chiesto di indicare persone di riferimento che abbiano acquisito la cittadinanza svizzera per filiazione, ciò non corrisponde alla sua prassi usuale. 4./5. Secondo l’articolo 37 capoverso 1 della Costituzione federale (RS 101), ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone. Non vi è dunque alcuna differenza tra i cittadini svizzeri che hanno acquisito la cittadinanza per filiazione e quelli che l’hanno acquisita tramite decisione dell’autorità (naturalizzazione ordinaria, agevolata o reintegrazione).