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25.4333 · Mozione · 2025-09-26

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a precisare i requisiti legali affinché, nella pianificazione ospedaliera e nell’allestimento degli elenchi degli ospedali, sia obbligatorio tenere conto dell’evidenza scientifica relativa ai numeri minimi di casi.

Begründung

Quando la propria automobile ha bisogno di una riparazione importante, chi l’affiderebbe a un’officina senza esperienza con il marchio in questione? Ciò vale anche per la salute: nulla è più costoso della scarsa qualità. Come dimostrano studi scientifici, soprattutto in caso di interventi chirurgici complessi la mancanza di esperienza del chirurgo o del team operatorio può avere gravi conseguenze sulla salute. Secondo le direttive del Consiglio federale, l’evidenza scientifica relativa al numero minimo di casi (risultati riconosciuti) può essere considerata negli elenchi intercantonali degli ospedali e nella pianificazione ospedaliera intercantonale. La formulazione potestativa, tuttavia, fa sì che a questo criterio venga attribuita troppo poca importanza. La popolazione deve poter beneficiare di un sistema sanitario che, anziché risultare il più caro, primeggi in termini di qualità ed efficienza. È questo l’obiettivo comune al quale dobbiamo puntare. A tal fine è indispensabile migliorare il coordinamento della pianificazione ospedaliera e aumentare il numero di casi richiesto per gli interventi complessi.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Nell’allestimento di un elenco intercantonale degli ospedali occorre sostanzialmente considerare gli stessi requisiti di un elenco cantonale. Tali requisiti figurano nella legge federale sull’assicurazione malattie (RS 832.10) e nelle relative ordinanze d’esecuzione. Secondo l’articolo 58d capoverso 4 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (RS 832.102), nella valutazione degli ospedali occorre in particolare tenere conto del numero minimo di casi. Secondo la giurisprudenza, diversi studi dimostrano una correlazione tra numero di casi e qualità. Di norma si può pertanto presumere che con l’aumento del numero di casi migliori anche la qualità delle cure. Tuttavia, per la maggior parte dei trattamenti non è possibile definire un valore soglia esatto. Come osservato dal Consiglio federale nella sua risposta all’interpellanza Vietze 24.4151 «Pazienti in primo piano. Un numero di casi troppo basso negli ospedali porta a costi elevati e a una minore qualità delle cure?», l’applicazione del numero minimo di casi quale strumento per favorire la qualità e la concentrazione delle prestazioni, in particolare nel campo della medicina altamente specializzata, è attualmente già prevista dal diritto federale e rappresenta una prassi consolidata nella pianificazione ospedaliera. In linea di principio, i Cantoni si basano su conoscenze scientifiche e il divieto dell’arbitrio (art. 9 Cost.) garantisce che il numero minimo di casi sia definito e applicato in modo adeguato. Il fatto di non raggiungere un numero minimo di casi definito può comportare la mancata attribuzione di un mandato di prestazioni a un ospedale. Tuttavia, occorre tenere presente che il numero minimo di casi non è l’unico criterio di attribuzione di un mandato di prestazioni a un ospedale. Nella scelta dei fornitori di prestazioni, i Cantoni devono tenere conto in particolare anche dell’economicità e della qualità delle prestazioni, della necessità per i pazienti di accedere alle cure in tempo utile, nonché della disponibilità e della capacità della struttura di adempiere al mandato di prestazioni. Per questi motivi spetta ai Cantoni stabilire per quali prestazioni prevedere un numero minimo di casi e definirne l’entità. Il Consiglio federale invita i Cantoni a integrare nelle loro pianificazioni ospedaliere considerazioni relative al numero minimo di casi. Se il diritto federale imponesse di ricorrere a un numero minimo di casi e ne definisse l’entità, i Cantoni potrebbero incontrare maggiori difficoltà nello stabilire una pianificazione ospedaliera commisurata al bisogno. Infine, si segnala che il Consiglio federale sta elaborando un rapporto in adempimento di due postulati che ha proposto di accogliere, ovvero il postulato 19.3423 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale «Un’assicurazione malattie a prezzi accessibili a lungo termine. Le misure in materia di efficienza e riduzione dei costi sono efficaci se si basano su modelli e scenari futuri attendibili» e il postulato Wyss 24.3029 «Pianificazione ospedaliera intercantonale per un’assistenza migliore e più efficiente». Nel rapporto, il Consiglio federale tematizza le diverse questioni relative alla pianificazione ospedaliera, tra cui quella del numero minimo di casi. Il rapporto sarà presumibilmente disponibile all’inizio del 2026.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.