Discendenti di Svizzeri all'estero. Applicazione equa delle condizioni di accesso alla cittadinanza svizzera
25.4337 · Interpellanza · 2025-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
La revisione della legge sulla cittadinanza ha introdotto nel 2018 una disposizione problematica per i discendenti di Svizzeri domiciliati all’estero. In virtù dell’articolo 7 capoverso 1 della legge sulla cittadinanza (LCit), «il figlio nato all’estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a venticinque anni compiuti se possiede ancora un’altra cittadinanza, salvo che, fino a questa età, sia stato notificato a un’autorità svizzera in patria o all’estero, si sia annunciato egli stesso o abbia dichiarato per scritto di voler conservare la cittadinanza svizzera».All’atto pratico, questa norma priva automaticamente della cittadinanza svizzera numerosi giovani che non hanno svolto le formalità necessarie entro il termine prescritto.L’esistenza di un quadro normativo non è contestata. È tuttavia lecito chiedersi se sia equo applicare l’età di 25 anni come una vera e propria «scure». Si può essere considerati legittimamente svizzeri a 24 anni e 11 mesi ma non più a 25 anni compiuti, a prescindere dal legame effettivo con la Svizzera?Suscita incomprensione anche la rigidità con cui questa regola sembra essere applicata. Secondo svariate famiglie interessate, non esisterebbe alcuna modalità agevolata per riacquistare la cittadinanza una volta superato il limite d’età, anche se la persona dimostra un legame reale con la Svizzera, ad esempio perché impegnata in club svizzeri all’estero.Un giovane adulto potrebbe quindi essere penalizzato a vita per un’omissione o una negligenza genitoriale prima dei suoi 25 anni – età in cui molti giovani seguono ancora una formazione e sono poco sensibilizzati alle conseguenze del loro statuto giuridico.In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:Essere discendente di Svizzeri all’estero è sufficiente per poter chiedere di riacquistare la cittadinanza dopo i 25 anni? Se no, quali criteri supplementari devono essere soddisfatti affinché una domanda di questo tipo sia ricevibile?Come valuta il legame con la Svizzera dei discendenti di Svizzeri all’estero? Il loro impegno in organizzazioni quali l’OSE è preso in considerazione?Questa politica rigida non è in contraddizione con l’articolo 40 capoverso 1 della Costituzione federale, che incarica la Confederazione di promuovere le relazioni con gli Svizzeri all’estero?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’articolo 7 della legge sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0) corrisponde all’articolo 10 della vecchia legge, che prevedeva la perdita della cittadinanza svizzera per perenzione non appena compiuti i 22 anni. Il limite d’età è stato tuttavia aumentato a 25 anni. L’articolo 27 capoverso 1 LCit prevede la possibilità, per le persone che hanno perso la cittadinanza svizzera in seguito a perenzione, di presentare una domanda di reintegrazione entro un termine di dieci anni a condizione che abbiano, in particolare, vincoli stretti con la Svizzera (cfr. art. 26 LCit). Il capoverso 2 del suddetto articolo consente inoltre la reintegrazione anche dopo la scadenza dei dieci anni, a condizione che l’interessato risieda in Svizzera da tre anni (cfr. anche l’interpellanza 24.4333 Durrer-Knobel «Cittadinanza svizzera per i discendenti di Svizzeri all'estero»).
2. L’articolo 26 LCit precisa che la reintegrazione presuppone che il richiedente residente all’estero dimostri di avere stretti vincoli con la Svizzera. La nozione di vincoli stretti è specificata nell’articolo 11 dell’ordinanza sulla cittadinanza (OCit; RS 141.01): occorre che l’interessato abbia soggiornato in Svizzera almeno a tre riprese nei sei anni precedenti la domanda, sia in grado di esprimersi in una lingua nazionale, possieda conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e intrattenga contatti con cittadini svizzeri. Nella prassi, la Segreteria di Stato della migrazione considera anche altri elementi quali l’appartenenza a un’organizzazione o un’associazione svizzera (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. d OCit; rapporto esplicativo relativo all’OCit).
3. No, introducendo la perdita della cittadinanza svizzera per perenzione nel 1953, il legislatore aveva tenuto conto del fatto che la patria d’origine diventa estranea a una famiglia che risiede all’estero per diverse generazioni. Pertanto, né il Consiglio federale né il Parlamento hanno ritenuto necessario adeguare questa disposizione nel quadro della revisione totale della LCit, tranne per quanto riguarda il limite d’età.