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Perché i contribuenti pagano l'85 per cento degli emolumenti per l'omologazione di pesticidi?

25.4342 · Interpellanza · 2025-09-26

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

In merito alla procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari in Svizzera, la società KPMG scriveva nel 2019 che il grado di copertura dei costi garantito dagli emolumenti è pari al 2 per cento circa, vale a dire molto esiguo. Reputava pertanto opportuno, in ossequio al principio di causalità, un aumento degli emolumenti aggiungendo che, per i biocidi, tale grado di copertura è molto più elevato (50-60 %). Ricordava inoltre che in Svizzera gli emolumenti per l’omologazione di un prodotto fitosanitario con un nuovo principio attivo ammontano al massimo a 2500 franchi, mentre in Germania possono arrivare fino a 251 000 franchi, un importo ritenuto «adeguato» da KPMG.

Dal punto di vista erariale, un grado di copertura così basso non è giustificabile. Come si evince dalla risposta del Consiglio federale alla mia interpellanza 21.4614, il basso livello degli emolumenti non incentiva inoltre a presentare fascicoli completi e a soddisfare rapidamente le richieste di informazioni supplementari: «se viene richiesta ad esempio un’estensione d’uso per un prodotto già approvato, i dossier tendono a essere completi (50% o più), mentre le domande per i nuovi prodotti raramente sono esaustive (meno del 30%). Per questo motivo spesso sono richieste numerose informazioni supplementari che vengono fornite in tempi diversi».

A circa cinque anni e mezzo dal rapporto KPMG e tre anni e mezzo dalle risposte del Consiglio federale, invito a rispondere alle seguenti domande:

  1. Quali emolumenti sono previsti per l’omologazione di pesticidi in Svizzera (nuovi principi attivi, estensione d’uso, basso rischio ecc.)?

  2. A quanto ammontano oggi gli emolumenti e a quanto ammonteranno dal 1° dicembre 2025 dopo l’adeguamento dell’OPF? Qual è il relativo grado di copertura dei costi rispetto a quello previsto per i biocidi o nei Paesi esteri?

  3. Com’è cambiata nel frattempo la situazione per quanto riguarda la completezza dei fascicoli per l’omologazione di nuovi prodotti e per le richieste di estensioni d’uso?

  4. Condivide il parere che la presentazione di fascicoli incompleti e, per giunta, in ritardo costituisca un indizio dell’esistenza di incentivi controproducenti? Se no, perché? Se sì, che cosa fa per porvi rimedio?

  5. In un periodo in cui le proposte di tagli su vasta scala della spesa pubblica sono all’ordine del giorno, perché i costi per l’omologazione di pesticidi gravano sui contribuenti svizzeri anziché sui richiedenti che ne sono all’origine?

  6. Il Consiglio federale si è impegnato a ridurre al minimo gli effetti negativi sulla biodiversità degli incentivi e delle sovvenzioni. Perché questa dichiarazione d’intenti rimane lettera morta, in particolare nel caso dei pesticidi, per giunta nocivi per la salute?

Stellungnahme des Bundesrates

1. e 2. Le tasse previste per l’omologazione dei prodotti fitosanitari sono stabilite nell’articolo 24c dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV (RS 916.472).

Con tali importi il grado di copertura dei costi è inferiore al 2 per cento. Dal 1° dicembre 2025, quando entrerà in vigore la nuova ordinanza sulle tasse dell’USAV, questo grado salirà al 15 per cento. Per fare un confronto, il grado di copertura per le procedure di omologazione dei biocidi e dei medicamenti veterinari è del 40 per cento circa.

3. Anche se non ci sono statistiche precise che lo confermano, non si è osservato nessun miglioramento significativo in questo settore.

4. Il fatto che la maggior parte dei fascicoli non sia completa al momento della presentazione della domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario è riconducibile alla complessità della domanda stessa e alla grande quantità di dati da trasmettere al servizio di omologazione dell’USAV. Sarebbe quindi sproporzionato non concedere alle aziende un termine per completare il loro fascicolo. Tuttavia, secondo l’articolo 23 capoverso 2 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161), l’azienda interessata viene informata dal servizio di omologazione che, se i dati richiesti non sono forniti entro il termine stabilito, la domanda di omologazione del prodotto fitosanitario è respinta.

5. e 6. Le tasse attualmente stabilite nell’ordinanza sulle tasse dell’USAV risultano troppo basse. Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza sulle tasse dell’USAV, il grado di copertura dei costi passerà a una percentuale stimata intorno al 15 per cento, grazie all’introduzione di nuove tasse e all’aumento di quelle già vigenti. L’obiettivo è di far partecipare maggiormente le aziende ai costi che generano, mantenendo però una procedura finanziariamente sostenibile per tutte le categorie. Va inoltre ricordato che molti di questi prodotti fitosanitari saranno immessi sul mercato su richiesta degli utenti finali, ovvero il settore agricolo, per garantire la protezione necessaria delle colture dai parassiti.