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25.4358 · Interpellanza · 2025-09-26

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Rivolgiamo le seguenti domande al Consiglio federale:

  1. Per quale motivo non ha fornito elementi di risposta sostanziali alla domanda 25.7719, contrariamente alla prassi seguita finora?

  2. Qual è il grado di indipendenza dell’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF)? Il Consiglio federale o il Dipartimento possono intervenire in procedimenti in corso? Possono informarsi sui procedimenti in corso e informare al riguardo, in particolare il Parlamento? Quali sono le basi legali che disciplinano tali aspetti?

  3. Sulla base della questione sollevata nella domanda 25.7719, il Consiglio federale non ritiene che vi sia un interesse pubblico prioritario nel rispondere e fornire spiegazioni all’opinione pubblica?

  4. È dell’avviso che il finanziamento dell’associazione Elad da parte di una fondazione svizzera sia compatibile con il diritto svizzero e internazionale?

Begründung

Nella sua risposta alla domanda 25.7719 del 15 settembre 2025, il Consiglio federale ha fatto riferimento all’indipendenza dell’AVF, in modo da non dover rispondere concretamente alla domanda. Tuttavia, l’articolo 84 capoverso 1 del Codice civile stabilisce che le fondazioni «sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, ecc.) a cui appartengono per la loro destinazione». Inoltre, l’articolo 3 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno prevede che la Segreteria generale del DFI ha il compito di vigilare sulle fondazioni di interesse collettivo sottoposte alla Confederazione. In un messaggio concernente un progetto di riforma (FF 2016 4135, 4206), il Consiglio federale scriveva che «(…). In seno alla SG-DFI questo compito è svolto dall’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF), che è pertanto parte dell’Amministrazione federale centrale». Il Consiglio federale aveva inoltre proposto di esternalizzare l’AVF per scorporarla dall’Amministrazione federale (FF 2016 4135, 4206): a tale proposito scriveva che «(…). L’AVF potrà esercitare la vigilanza sulle fondazioni in modo indipendente sul piano tecnico, organizzativo, finanziario e delle risorse umane. Non sarà vincolata a nessuna istruzione, in particolare sul piano formale, del Governo o di altre autorità amministrative. L’indipendenza dell’AVF sarà iscritta nella legge». Il Consiglio degli Stati ha tuttavia respinto il progetto LAVF, così come il Consiglio nazionale. In passato, in situazioni del tutto analoghe, il Consiglio federale ha fornito risposte molto più esaurienti a domande poste dai parlamentari in merito alle procedure di vigilanza sulle fondazioni (cfr. 18.5549 o 14.3717).

Stellungnahme des Bundesrates

2. Come spiegato nel 2006 dalla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati, nell’esercizio della vigilanza sulle fondazioni non vi è di norma posto per considerazioni di natura politica; l’autorità di vigilanza deve innanzitutto provvedere affinché i beni delle fondazioni vengano utilizzati in modo conforme alla loro destinazione e affinché la volontà autonoma del fondatore venga rispettata (FF 2006 7067, pag. 7084). La dottrina giuridica riconosce da sempre che, ai fini del buon funzionamento, un’autorità di vigilanza sulle fondazioni deve mantenere la propria indipendenza sul piano finanziario, politico e del personale. Pur essendo integrata a livello amministrativo nella Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno, l’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) esercita la sua attività in maniera indipendente. Come dichiarato nella risposta alla domanda Mahaim 25.7719 sul finanziamento, da parte di una fondazione svizzera, della colonizzazione israeliana, la fondazione «Hella und Maurice A. Rosengarten-Stiftung» sottostà alla vigilanza dell’AVF. Nel quadro del proprio mandato legale, l’AVF intrattiene contatti regolari con tutte le fondazioni soggette alla sua vigilanza. Riceve tutte le denunce che le riguardano, esamina i fatti e si mette generalmente in contatto con la fondazione interessata. L’AVF deve tuttavia osservare i principi fissati dal legislatore per quanto riguarda le informazioni che può fornire sugli affari in corso. 1 e 3. Sul piano materiale, il diritto delle fondazioni è disciplinato principalmente dagli articoli 80 e seguenti del Codice civile (RS 210). Le procedure dell’AVF si basano, tuttavia, sulla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Per le parti in causa, l’esame degli atti è disciplinato principalmente dall’articolo 26 PA. Per tutte le parti non in causa, invece, l’esame dei documenti dell’AVF è definito dall’articolo 8 capoverso 2 della legge sulla trasparenza (RS 152.3), secondo il quale non è possibile accedere alla documentazione fino a quando la procedura non è giunta a termine. L’AVF è in contatto con la fondazione interessata, ma non può fornire informazioni sugli accertamenti in corso o su eventuali misure fino a quando la procedura amministrativa non sarà conclusa. 4. Questa domanda sarà probabilmente esaminata nel quadro della procedura citata.