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I trattati internazionali che prevedono il recepimento di disposizioni importanti contenenti norme di diritto vanno sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni!

25.437 · Iniziativa parlamentare · 2025-05-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Pianificato nel Consiglio nazionale

Wortlaut

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 101 cpv. 1, secondo e terzo periodo
1 … [La Confederazione] Persegue una politica economica esterna autonoma che tiene conto dei bisogni della Svizzera in quanto piazza economica interconnessa a livello internazionale. Nel far ciò tutela i diritti democratici del Popolo e l’autonomia dei Cantoni.

Art. 140 cpv. 1 lett. bbis
Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:
bbis. i trattati internazionali che prevedono il recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto;

Art. 164 cpv. 3
Il recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto deve essere espressamente previsto in una legge federale o in un trattato internazionale sottostante a referendum obbligatorio e deve essere limitato a un ambito strettamente definito.

Art. 197 n. 172
17. Disposizione transitoria degli art. 140 cpv. 1 lett. bbis e 164 cpv. 3 (Recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto)

Al momento dell’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni degli articoli 101 capoverso 1, secondo e terzo periodo, 140 capoverso 1 lettera bbis e 164 capoverso 3, alle leggi federali e ai trattati internazionali in vigore che prevedono il recepimento di disposizioni importanti contenenti norme di diritto non si applicano i principi che reggono tale recepimento. La validità di un accordo quadro istituzionale o di accordi simili conclusi tra la Svizzera e l’Unione europea è garantita soltanto se questi sono stati accettati dal Popolo e dai Cantoni attraverso un referendum obbligatorio.

Begründung

Il Consiglio federale e il Parlamento dovrebbero sottoporre il pacchetto di accordi con l’UE alla doppia maggioranza di Popolo e Cantoni. Se la Svizzera intende dare una nuova impostazione alle sue relazioni con l’UE, è necessario che nel Paese venga ottenuto il più ampio consenso possibile. Considerato che né il Consiglio federale né la Commissione della politica estera intendono rispettare la tradizione di un referendum straordinario sui generis, occorre emanare una chiara regolamentazione a livello costituzionale che garantisca la certezza del diritto e i diritti democratici del Popolo e dei Cantoni. Se hanno «carattere costituzionale», i trattati internazionali devono essere sottoposti a referendum obbligatorio con doppia maggioranza. La decisione del Consiglio federale in merito all’accordo con l’UE è tanto più incomprensibile se si considera la giurisprudenza del Tribunale federale, che pone i trattati UE al di sopra della nostra Costituzione ed esclude anche la prassi Schubert, ad esempio per le questioni relative alla libera circolazione delle persone. Prima il Consiglio federale nasconde al Parlamento il trattato di sottomissione all’UE, poi decide di non sottoporlo nemmeno al Popolo sovrano. Ciò è del tutto inaccettabile. Nella nostra democrazia diretta, sono il Popolo e i Cantoni ad avere l’ultima parola. Con il suo modo di procedere, il Consiglio federale si contrappone alla democrazia svizzera.

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