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25.4372 · Mozione · 2025-09-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale e incaricato di modificare la base legale per consentire la costituzione di Comunità locali di energia elettrica estese oltre i confini giurisdizionali del Comune nel rispetto dei limiti del medesimo comprensorio della rete elettrica, dello stesso livello di rete e geograficamente ravvicinati

Begründung

La Legge sull’approvvigionamento elettrico statuisce all’ Art. 17d Costituzione di comunità locali di energia elettrica

1 I consumatori finali, i produttori di elettricità generata da energie rinnovabili e i gestori di impianti di stoccaggio possono costituire una comunità locale di energia elettrica (comunità) all’interno della quale commercializzare l’energia elettrica da essi stessi prodotta.

2 I partecipanti alla comunità devono:

a. essere allacciati alla rete elettrica nello stesso comprensorio e allo stesso livello della rete nonché essere geograficamente ravvicinati;

b. omissis

c. omissis

3 Il Consiglio federale stabilisce l’estensione geografica massima delle comunità e i requisiti relativi alla vicinanza richiesta tra i partecipanti. Una comunità può coprire al massimo il territorio di un Comune.

4 omissis

Alfine di garantire parità di trattamento e più opportunità per costituire una CEL anche in Comuni piccoli la definizione dell’estensione delle CEL deve fare astrazione dal limite dei confini giuridici del Comune ma basarsi unicamente sulla struttura della rete elettrica che per molte aziende di distribuzione copre più di un Comune.

La limitazione al cpv 3 “al massimo il territorio del comune”, aggiunta alle condizioni al cpv 2 lett. a “stesso comprensorio, stesso livello e geograficamente ravvicinati”, è arbitraria e penalizzante per comuni di piccole dimensioni. Limitare l’estensione delle CEL ai comprensori comunali non ha alcuna giustificazione tecnica o giuridica e ne ostacola la costituzione.

Per definire l’estensione geografica di una CEL è ampiamente sufficiente la definizione al cpv 2 lett. a

È pertanto necessaria una correzione a livello legislativo, per permettere la costituzione di CEL che superano i confini giurisdizionali del Comune quando il distributore e il livello di rete sono identici nei due Comuni confinanti. Basterebbe eliminare “Una comunità può coprire al massimo il territorio di un Comune” nel cpv 3 dell’art 17d.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La questione della delimitazione geografica delle comunità locali di energia elettrica (CLE) è stata oggetto di discussione nel corso delle deliberazioni parlamentari sulla legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (RU 2024 679). Nel contesto di tali deliberazioni è stata evidenziata la necessità di delimitare in modo chiaro i comprensori idonei alla costituzione delle CLE. Il Parlamento si è accordato sulle dimensioni del Comune, per consentire un’attuazione pragmatica. L’articolo 17d capoverso 2 lettera a della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) stabilisce che le CLE devono essere geograficamente ravvicinate. L’esigenza di prossimità è soddisfatta in modo pragmatico e facilmente attuabile, limitandola a un solo Comune. Attualmente, nella maggior parte dei casi, i Cantoni già oggi definiscono i comprensori di approvvigionamento dei gestori di rete sulla base dei confini comunali. In assenza di questa limitazione, sarebbero possibili anche CLE sovraregionali, a seconda del numero di Comuni allacciati tra loro tramite rete a media tensione (livello di rete 5). Ciò equivarrebbe di fatto a un’apertura del mercato a livello regionale, cosa che il legislatore non intendeva fare esplicitamente. Per questo motivo ha deciso di limitare la costituzione di una CLE al comprensorio di un singolo Comune. Una CLE intercomunale comporterebbe inoltre il coinvolgimento di diversi gestori di rete, rendendo più difficile una chiara attribuzione e complicando la responsabilità e la pianificazione dei comprensori di approvvigionamento. A causa della configurazione della rete elettrica, l'eliminazione della delimitazione geografica al territorio comunale rischierebbe di svantaggiare i Comuni di confine: una CLE potrebbe infatti essere costituita solo se due Comuni limitrofi fossero allacciati tramite rete a media tensione allo stesso comprensorio di approvvigionamento. In caso contrario, la costituzione di una CLE non sarebbe possibile a causa della struttura della rete. Le disposizioni di legge concernenti la costituzione delle CLE entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. Una modifica prima di avere maturato un’adeguata esperienza con l’applicazione delle nuove disposizioni non sarebbe opportuna. Per queste ragioni il Consiglio federale ritiene che un intervento sulla delimitazione territoriale non sia giustificato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.