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25.4388 · Mozione · 2025-09-26

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Pianificato nel Consiglio nazionale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto volto a creare una base legale per

  1. rafforzare l’integrità delle competizioni online: stabilire regole chiare e proporzionate per prevenire e sanzionare l’uso o la fornitura di mezzi tecnici in grado di conferire vantaggi illeciti nelle competizioni online (imbrogli), eSport e sport intellettuali compresi (scacchi, go, ecc.);

  2. ampliare la legge federale sulla promozione dello sport o creare un quadro specifico: garantire all’eSport e agli sport intellettuali un riconoscimento paragonabile a quello conferito alle discipline tradizionali, in particolar modo in materia di regolamentazione e di integrazione nella governance dello sport svizzero;

  3. elaborare una strategia nazionale destinata all’eSport e agli sport intellettuali: di concerto con federazioni, associazioni, Cantoni e Comuni, definire degli standard relativi a integrità, protezione della gioventù e organizzazione delle competizioni, incoraggiando allo stesso tempo la formazione, la ricerca e l’innovazione.

Begründung

Nella sua risposta all’interpellanza 25.3574, il Consiglio federale sottolinea che alcune regole esistenti (frode, cibercriminalità, manipolazione legata a scommesse) si applicano già ai giochi online. Tuttavia, la maggior parte delle competizioni di eSport e di sport intellettuali non contempla scommesse, di conseguenza non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 25a della legge. Il quadro giuridico non prevede nemmeno esplicitamente la fornitura di strumenti in grado di conferire vantaggi illeciti. Questa frammentazione nuoce alla credibilità e all’evoluzione dell’eSport. Altri Paesi, come Corea del Sud e India, hanno adottato delle politiche esaustive, in grado di proteggere l’integrità e sostenere lo sviluppo dell’eSport come disciplina legittima. Alla luce della rapida ascesa dell’eSport e degli sport intellettuali, la Svizzera non dovrebbe considerare questo fenomeno come marginale, bensì come un settore sportivo ed economico emergente. Attraverso l’ampliamento della legge sulla promozione dello sport o creando un quadro specifico, la Svizzera colmerebbe le lacune a livello giuridico relative agli imbrogli e alle manipolazioni e garantirebbe all’eSport e agli sport intellettuali un sostegno e un riconoscimento paragonabili a quelli conferiti agli sport tradizionali. Questo approccio equilibrato sarebbe in grado di proteggere giocatrici e giocatori, organizzatori e pubblico, rafforzando allo stesso tempo la posizione della Svizzera come Paese ospite innovativo e competitivo.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

In linea di principio, lo sport in Svizzera è organizzato a livello di diritto privato. Secondo l’articolo 1 della legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (LPSpo; RS 415.0), la promozione dello sport da parte dello Stato ha lo scopo di promuovere le capacità fisiche e la salute della popolazione, nonché la formazione globale e la coesione sociale. La promozione dello sport da parte della Confederazione si concentra quindi su attività sportive e di movimento a livello fisico che perseguono tali obiettivi. Le attività come l’eSport o gli sport intellettuali soddisfano solo minimamente tali requisiti. L’equiparazione ai sensi di un’integrazione estesa nella promozione dello sport esistente richiederebbe un riorientamento sostanziale degli obiettivi giuridici. Di conseguenza, la Confederazione interviene unicamente se abusi e comportamenti manipolativi compromettono l’integrità delle attività sportive. Lo fa soprattutto rifiutando di concedere prestazioni di promozione o, nella misura in cui si tratti di un comportamento illegale specifico a una disciplina sportiva, mediante disposizioni penali particolari come l’articolo 22 LPSpo (consegna di prodotti dopanti) o l’articolo 25a LPSpo (corruzione ai fini della manipolazione delle competizioni). Inoltre sono in vigore – come il Consiglio federale ha già spiegato in modo dettagliato nella risposta all’interpellanza 25.3574 – basi legali nel diritto penale e civile o nella legge federale contro la concorrenza sleale(LCSl) per procedere nei confronti di comportamenti sleali, ingannevoli e contrari alla buona fede non solo in relazione allo sport, ma anche per quanto riguarda le attività online. Non ritiene quindi che un disciplinamento specifico in tal senso sia necessario. Inoltre, il Consiglio federale è dell’opinione che non sia compito dello Stato regolamentare le attività di gioco e di competizione nonché il comportamento dei giocatori. Un tale disciplinamento non sarebbe né praticabile né tantomeno costruttivo, poiché se si considera la molteplicità di formati ed espressioni, una distinzione concettuale tra «sport», «eSport», «sport intellettuale» e «gioco» è praticamente impossibile. Se un’attività mette a rischio beni giuridici degni di protezione come la vita, la salute o la proprietà, le vigenti disposizioni in materia di diritto penale e civile si applicano anche per le attività di eSport.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.