25.4395 · Mozione · 2025-10-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Fine delle discussioni della Commissione del Consiglio nazionale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento le modifiche di legge necessarie per riorganizzare il Tribunale penale federale (TPF) con l’obiettivo di rafforzare l’indipendenza del primo e secondo grado di giurisdizione. A tal proposito si basa sul rapporto delle Commissioni della gestione del 20 settembre 2022 e sugli attuali lavori di pianificazione e di concezione svolti dal TPF.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’attuale struttura e organizzazione della Corte d’appello del Tribunale penale federale risultano da una proposta comune del Tribunale federale e del Tribunale penale federale (messaggio del 4 settembre 2013 concernente la modifica della legge sul Tribunale federale [Ampliamento della cognizione sui ricorsi in materia penale], FF 2013 6121, e messaggio aggiuntivo del 17 giugno 2016 concernente la modifica della legge sul Tribunale federale [Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale], FF 2016 5587). All’epoca i due tribunali avevano presentato due proposte alternative, e il Parlamento aveva optato per quella da essi favorita. La modifica organizzativa richiesta nella mozione corrisponde in sostanza alla seconda proposta alternativa, che non era la preferita dei tribunali. Allora, questi ultimi si erano lasciati guidare dal fatto che una corte d’appello integrata nella struttura del tribunale penale era usuale a livello internazionale. I timori che un’organizzazione simile del Tribunale penale federale potesse danneggiare la reputazione della Svizzera non si sono concretizzati. Nel suo parere del 16 dicembre 2022 sul rapporto delle Commissioni della gestione (CdG) del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 20 settembre 2022 relativo alla pianificazione e istituzione della Corte d’appello del Tribunale penale federale (FF 2022 3162), il Consiglio federale ha affermato che ritiene l’attuale forma organizzativa del tutto in linea con il Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). Ha inoltre fatto notare che il CPP contiene solo poche direttive sull’organizzazione delle autorità giudiziarie: la Confederazione e i Cantoni disciplinano la nomina, la composizione, l’organizzazione e le competenze delle autorità penali, nella misura in cui il CPP o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo (art. 14 cpv. 2 CPP). Le CdG ritengono infine auspicabile istituire una giurisdizione d’appello e d’impugnazione indipendente che decida sugli appelli e i ricorsi contro le sentenze del Tribunale penale di primo grado della Confederazione. Questa giurisdizione di secondo grado può essere parte dell’attuale Tribunale penale federale o costituire un tribunale indipendente, eventualmente anche territorialmente distaccato (cfr. n. 3.5.2 del rapporto delle CdG, FF 2022 2429). Nel suo messaggio aggiuntivo del 17 giugno 2016 (FF 2016 5587), il Consiglio federale aveva sì indicato che l’insediamento del primo e secondo grado di giurisdizione presso il Tribunale penale federale di Bellinzona poteva suscitare interrogativi quanto all’indipendenza dei giudici, poiché i giudici d’appello sarebbero stati chiamati a pronunciarsi sulla qualità del lavoro svolto dai loro colleghi di primo grado operanti sotto lo stesso tetto. Tuttavia, questi timori non si sono nel frattempo concretizzati, presumibilmente anche perché l’Assemblea federale nomina i giudici della Corte d’appello a esplicitamente per questa funzione e non semplicemente quali membri del Tribunale penale federale. Va inoltre osservato che l’attuale organizzazione del Tribunale penale federale e in particolare l’indipendenza delle due autorità non sono mai state criticate dal Tribunale federale. Quest’ultimo non ha nemmeno mai criticato la situazione analoga della Corte dei reclami penali, che rappresenta l’autorità di ricorso contro tutte le decisioni della Corte penale del Tribunale penale federale che non sono sentenze e hanno soltanto carattere ordinatorio. Nel messaggio aggiuntivo il Consiglio federale aveva pure segnalato che in più Cantoni il primo e secondo grado di giurisdizione sono insediati nel medesimo edificio senza che ciò abbia comportato particolari difficoltà. Occorre in aggiunta rilevare che probabilmente nel 2027 il Tribunale penale federale otterrà locali supplementari in un nuovo edificio («Pretorio»). Ciò consentirà in particolare di separare fisicamente la Corte d’appello dal resto del Tribunale e di contrastare le obiezioni di eccessiva vicinanza tra il primo e il secondo grado di giurisdizione (cfr. n. 2.1.2.1 e 2.2.4.2 del rapporto delle CdG, FF 2022 2429). Il Consiglio federale non ritiene opportuno procedere a modifiche organizzative a livello di legge prima che la Corte d’appello disponga dei nuovi locali. Occorre infine considerare la difficile situazione finanziaria della Confederazione, che rende anch’essa inopportuna una riorganizzazione del Tribunale penale federale senza un’imperativa necessità. Già prima dell’istituzione della Corte d’appello, Consiglio federale e Parlamento avevano optato per una struttura il più possibile economica, in particolare in considerazione delle finanze federali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.