Garanzia del livello delle prestazioni di FFS Cargo, compreso il mantenimento di una rete centrale nel trasporto combinato di merci
25.4409 · Mozione · 2025-11-07
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a impartire alle FFS le seguenti direttive per il primo periodo di prestazioni (dal 2026 al 2029):
i partner di FFS Cargo devono poter contare sul fatto che le condizioni pubblicate (prezzi e altre condizioni) rimangano stabili per il periodo di prestazione fino al 2029, ovvero che non vi siano ulteriori riduzioni dell’offerta e delle prestazioni e che il modello dei prezzi 2026 venga adeguato solo in considerazione del rincaro e nel rispetto della competitività;
nel trasporto combinato (TC), FFS Cargo continuerà a servire regolarmente, nella forma del trasporto in carri completi isolati (TCCI), tutti i terminal nelle regioni che raggiungono i volumi minimi previsti dalla legge sul trasporto di merci (inclusa la disposizione di carri). FFS Cargo assume il ruolo di coordinatore per il mantenimento di una rete centrale per il trasporto combinato nel sistema TCCI secondo l’articolo 13 capoverso 4 LTM. L’esercizio dei terminal regionali può avvenire in collaborazione con partner o tramite terzi. Per il proseguimento dell’esercizio, FFS offre a terzi gli impianti di TC dismessi da FFS Cargo, sulla base dei costi effettivi e senza costi di smantellamento;
il Consiglio federale è inoltre invitato a presentare un «piano di attuazione per lo sviluppo del trasporto combinato in Svizzera fino al 2035» (terminali, tracce, pianificazione del territorio) che riunisca sotto la sua guida gli attori della strada, della ferrovia e dei Cantoni (pianificazione del territorio), affinché si impegnino a fornire uno sforzo comune. Solo così sarà possibile trasferire verso il settore del trasporto combinato il potenziale rappresentato da 500 000 a 1 milione di corse di autocarri in Svizzera.
Una minoranza della commissione (Friedli, Stark) propone di respingere la mozione.
Begründung
Con la nuova legge sul trasporto di merci (LTM), il 21 marzo 2025 il Parlamento ha varato un pacchetto completo di misure volte a rafforzare il trasporto ferroviario di merci. Esso prevede il sostegno finanziario al trasporto in carri completi isolati (TCCI) per otto anni, affinché questo diventi redditizio a medio termine. Ancor prima che il pacchetto di misure possa esplicare i suoi effetti, FFS Cargo ha avviato una riduzione senza precedenti dell’offerta e delle prestazioni e allo stesso tempo ha aumentato i prezzi in alcuni casi di percentuali a due cifre. Oltre a quanto previsto per il TCCI, FFS Cargo ha deciso di ridurre la rete nel trasporto combinato (TC) a un unico collegamento da Zurigo a Stabio. In futuro, otto terminal regionali su dieci non saranno più gestiti da FFS Cargo. All’obiezione che questa riduzione dei servizi non è in linea con la LTM approvata dal Parlamento, FFS Cargo risponde che la LTM prevede sovvenzioni per il TCCI, ma non per il trasporto combinato. Tuttavia, a causa dei volumi ridotti, oggi il trasporto combinato viene gestito principalmente nel TCCI, per il quale sono state approvate le sovvenzioni.
Secondo quanto da esse dichiarato, le FFS continuano a impegnarsi a favore di un trasporto merci interno forte ed efficiente e chiedono sostegno politico per la trasformazione del trasporto merci interno, in particolare per il suddetto «piano di attuazione per lo sviluppo del trasporto combinato in Svizzera fino al 2035» (terminali, tracce, pianificazione del territorio), che aumenterebbe notevolmente il potenziale del TC. Gli obiettivi economico-aziendali a breve termine di FFS Cargo, pubblicati di recente, non sono in linea né con questo né con le decisioni del Parlamento. Il peggioramento dell’offerta nel trasporto ferroviario comporterebbe un trasferimento verso la strada e comprometterebbe il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, ancor prima che i fondi pubblici messi a disposizione possano esplicare i loro effetti. L’approccio di FFS Cargo dimostra chiaramente che sono necessarie scadenze precise e linee guida strategiche per raggiungere l’autosufficienza economica nel trasporto ferroviario interno con i mezzi previsti dal Parlamento nella legge sul trasporto merci.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide la richiesta espressa nella mozione di rafforzare il trasporto ferroviario di merci. A tal fine è disposto a intensificare il dialogo con gli attori del settore in merito allo sviluppo futuro del traffico combinato non accompagnato (TCNA) e a discutere con loro delle possibili misure o strategie per potenziare il TCNA nel traffico interno, di importazione e di esportazione.
Uno strumento per rafforzare il trasporto ferroviario di merci è il promovimento finanziario del TCCI mediante convenzioni sulle prestazioni (CP), che si prevede sarà avviato contemporaneamente all’entrata in vigore della legge sul trasporto di merci totalmente rivista (nLTM; RS 742.141), il 1o gennaio 2026, e interesserà il periodo dal 2026 al 2029. Inoltre, conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 nLTM, l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha lanciato la procedura d'offerta nel primo semestre 2025. Le disposizioni (cfr. cpv. 13 del citato articolo) prevedono anche di tener conto delle direttive comuni del settore già elaborate per lo sviluppo del TCCI di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera d della stessa legge. Al momento l’UFT valuta le offerte presentate, le confronta con le direttive del settore e conduce i negoziati sui contenuti delle CP, che dovrebbero concludersi entro l’anno ed entrare in vigore il 1o gennaio 2026.
Oggetto centrale delle CP sarà la futura rete di servizio nel TCCI, che probabilmente integrerà anche stazioni e impianti utilizzati finora da FFS Cargo per i trasporti nel TCNA. I siti, i cosiddetti impianti di carico e scarico, che le FFS hanno usato per il trasbordo nel TC vengono mantenuti e sono accessibili senza discriminazioni. Il trasbordo può pertanto essere effettuato anche da un nuovo gestore.
Condizioni o requisiti supplementari per le CP, come quelli formulati nella mozione, produrrebbero la loro efficacia solo dopo essere stati trasmessi al Parlamento, ovvero probabilmente nella primavera o estate 2026. Condizioni o requisiti a posteriori richiederebbero di ripetere la procedura d'offerta o di rinegoziare le CP. Inoltre, bisogna partire dal presupposto che, in caso di requisiti aggiuntivi, il limite di spesa inizialmente deciso dal Parlamento per il promovimento del TCCI non basterebbe. Con la revisione totale della LTM, il Parlamento ha appena stabilito le condizioni quadro per il traffico merci. Il Consiglio federale ritiene prematuro modificarle nuovamente già adesso.
Il mercato del traffico merci ferroviario è liberalizzato dal 1999 e aperto a tutti gli attori. Il trasporto di merci non rientra quindi nel servizio pubblico e sul medio termine deve funzionare in modo finanziariamente autonomo. Il Parlamento ha ribadito tale orientamento nella primavera 2025, nel quadro della revisione totale della LTM. La richiesta di cui alla mozione, secondo la quale a partire dal 2026 eventuali aumenti di prezzo non dovrebbero essere superiori all'inflazione, comporterebbe inoltre un’ingerenza in convenzioni di diritto privato già concluse e vigenti tra FFS Cargo e i caricatori. Le basi giuridiche decise con la nLTM non contemplano un’ingerenza di questo tipo. Tuttavia, l’UFT prevede di stabilire nelle CP che, durante la loro durata, gli operatori nel TCCI non possano adottare misure tariffali unilaterali non negoziate nella CP, senza aver provato in maniera convincente all’UFT che sono necessarie.
Nel quadro della «Concezione per il trasporto di merci» secondo l’articolo 4 nLTM, il Consiglio federale può determinare in maniera vincolante per le autorità le specifiche di pianificazione del territorio occorrenti per rafforzare il TCNA. Ed è quello che sta facendo attualmente, coinvolgendo da vicino il settore. Già oggi, per assicurare le capacità delle tracce si usano il programma di utilizzazione della rete e i piani di utilizzazione della rete, gli strumenti previsti all’articolo 9b della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.101). Il Consiglio federale non può però costringere singoli attori del settore ad attuare determinate misure o strategie, compromettendo la libertà economica delle diverse imprese.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.