Regolamentazione dell'orario di lavoro dei familiari curanti impiegati dalle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio
25.4431 · Interpellanza · 2025-12-02
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel suo parere in risposta alla mozione 24.4353, il Consiglio federale ricorda che, quando un familiare è impiegato da un’azienda con un contratto di lavoro, alle attività svolte nell’ambito di questo contratto si applicano tutte le norme di protezione del diritto del lavoro. Parallelamente, il Parlamento ha accolto il postulato 24.4352, che incarica il Consiglio federale di definire il ruolo dei familiari curanti nel quadro della LAMal. Alcune organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio assumono familiari curanti come salariati affinché forniscano servizio presso il domicilio di un membro della propria famiglia. È stato segnalato che, in taluni casi, gli orari di lavoro possono estendersi su sette giorni consecutivi, senza interruzione. Tali pratiche sollevano interrogativi circa il rispetto delle disposizioni inderogabili del diritto del lavoro e degli obblighi in materia di protezione della salute. Alla luce di questi elementi, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande: Conferma che le disposizioni della legge sul lavoro (riposo giornaliero, giorno di riposo settimanale, durata massima del lavoro e tutela della salute) si applicano integralmente ai familiari curanti impiegati con salario da un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio?Dispone di informazioni sull’entità delle pratiche che prevedono di impiegare familiari curanti per sette giorni consecutivi o più?Tali pratiche sono compatibili con la legislazione sul lavoro e con i requisiti di qualità e sicurezza definiti nell’ambito della LAMal per i fornitori di cure domiciliari?Il Consiglio federale intende includere questa problematica nel rapporto atteso in adempimento del postulato 24.4352, al fine di chiarire i limiti ammissibili per l’impiego di familiari curanti da parte delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio?
Stellungnahme des Bundesrates
1. e 3. Fondamentalmente, nel caso dei familiari curanti impiegati da un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio, soltanto un esame della situazione concreta consente di determinare se si applicano le disposizioni del diritto del lavoro (diritto privato o pubblico). Come evidenziato dal Consiglio federale nel suo rapporto del 5 dicembre 2025 «La decisione di principio del Tribunale federale parla chiaro. Occorre assoggettare alla legge sul lavoro l’assistenza fornita 24 ore su 24 dalle migranti pendolari» in adempimento del postulato Marti Samira 22.3273 (disponibile all’indirizzo: www.parlamento.ch > Ricerca > 22.3273 > Rapporto in adempimento dell’intervento parlamentare), per stabilire l’applicabilità della legge sul lavoro (RS 822.11) è essenziale verificare se i familiari curanti impiegati sono integrati nell’azienda. Inoltre, qualora sia stato stipulato un contratto di lavoro formale tra l’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio e la persona (ovvero il familiare) curante, in linea di principio le prestazioni fornite sulla base di tale contratto sono soggette alla legislazione sul lavoro. Come esposto dal Consiglio federale nel suo rapporto del 15 ottobre 2025 «Prestazioni di cure dei familiari curanti nel quadro dell’assicurazione obbligatoria medico-sanitaria» (disponibile in tedesco e francese, con riassunto in italiano, all’indirizzo: www.bag.admin.ch > Services > Publikationen > Bundesratsberichte), ad eccezione di situazioni particolari, in questi casi si applicano le disposizioni sul contratto di lavoro definite all’articolo 319 segg. del Codice delle obbligazioni (RS 220). Queste prevedono prescrizioni legali vincolanti a cui il datore di lavoro deve attenersi e includono norme relative alla protezione della salute e della personalità, al tempo libero, alle vacanze e ai congedi. Tuttavia, le disposizioni del diritto del lavoro non si applicano alle attività del familiare curante che non rientrano nel contratto concluso con l’organizzazione (v. risposta alla domanda 2). La legge federale sull’assicurazione malattie (RS 832.10) non prevede norme di diritto del lavoro. Le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono però sempre essere erogate con la qualità necessaria. Un presupposto fondamentale in questo senso è che le persone curanti dispongano delle capacità per fornire le prestazioni richieste, ossia, in particolare, che siano garantiti loro i periodi di riposo necessari e che beneficino di adeguate misure di tutela della salute. 2. Per esaminare la prassi relativa all’assunzione di familiari curanti, nel quadro dell’elaborazione del rapporto del Consiglio federale del 15 ottobre 2025 menzionato in precedenza sono state interpellate le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e sono state condotte interviste con gli attori. Dai riscontri delle organizzazioni è emerso che i familiari curanti impiegati lavorano in media con un grado di occupazione tra il 20 e il 25 per cento. Nelle interviste, alcuni attori hanno sottolineato che i familiari a volte prestano cure sette giorni alla settimana, o durante il tempo di lavoro come dipendenti di un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio oppure a titolo gratuito, sotto forma di impegno volontario come persone private. Nella pratica accade inoltre che le organizzazioni che assumono i familiari curanti ricorrano ad altre organizzazioni per garantire la sostituzione di questi ultimi. Poiché le informazioni in merito emergono da interviste individuali e non si basano su dati rilevati a fini statistici, non è possibile stimare l’entità di tali pratiche. 4. Essendosi pronunciato sulle questioni in materia di diritto del lavoro in relazione ai familiari curanti nei due rapporti summenzionati, il Consiglio federale considera adempiuto il postulato Hässig Patrick 24.4352 «Per una definizione dei familiari curanti».