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Rafforzare le associazioni e la libera scelta della professione. Consentire le piccole lotterie con scopi di pubblica utilità senza interdizioni di esercitare un'attività

25.4436 · Mozione · 2025-12-02

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare all’Assemblea federale un progetto di atto normativo che esenti i Cantoni dall’obbligo di emanare interdizioni di esercitare un’attività, in modo da permettere alle associazioni di accedere liberamente alle piccole lotterie con scopi di pubblica utilità.

Begründung

Secondo l’articolo 34 capoverso 7 della legge federale sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51) i Cantoni possono limitare la somma totale massima delle poste dell’insieme delle piccole lotterie svolte in un Cantone in un anno. I Cantoni hanno fatto uso di questa competenza nell’Accordo intercantonale concernente l’organizzazione in comune di giochi in denaro (IKV 2020) e limitato la somma totale di ogni Cantone (contingente) ad al massimo 2,50 franchi per abitante. Questo contingentamento intercantonale, non imposto dal diritto federale, ha portato in alcuni Cantoni (p. es. nel Cantone di Soletta; cfr. art. 38bis cpv. 1 della nuova legge sull’economia e il lavoro [Wirtschafts- und Arbeitsgesetz]) alla situazione anticostituzionale in cui le persone che per mestiere organizzano piccole lotterie sono di fatto soggette a un’interdizione di esercitare un’attività. Queste interdizioni cantonali sono sproporzionate e violano il diritto costituzionale alla libera scelta della professione secondo l’articolo 27 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale. È inaccettabile che i Cantoni siano costretti a ricorrere a questi drastici mezzi solo per consentire alle associazioni un accesso adeguato ai contingenti. Una soluzione ipotizzabile consisterebbe nell’eliminare la competenza cantonale di contingentamento.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

L’esclusione degli organizzatori professionali serve a garantire il mandato costituzionale dei Cantoni, tenuti ad assicurare che gli utili netti delle lotterie siano utilizzati integralmente per scopi di pubblica utilità (art. 106 cpv. 6 Cost.; RS 101). Nel contempo, l’attività privata nel settore delle case da gioco e dei giochi in denaro è in gran parte esclusa dalla libertà economica (DTF 148 II 392 consid. 5.1). Di conseguenza, la libera scelta della professione quale sotto-elemento della libertà economica non si applica in questo settore o si applica solo in misura molto limitata.

In materia di giochi di piccola estensione i Cantoni possono prevedere disposizioni che vanno oltre quelle della legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51) oppure vietarne alcuni (art. 41 cpv. 1 LGD). Sancire nel diritto federale un divieto di contingentamento sarebbe contrario a questo principio e limiterebbe l’autonomia cantonale. Inoltre, il contingentamento intercantonale delle piccole lotterie rappresenta una prassi consolidata dei Cantoni della Svizzera tedesca e del Ticino che esisteva già molto prima dell’entrata in vigore della LGD (art. 8 lett. c dell’Accordo intercantonale del 26 maggio 1937 concernente l’organizzazione in comune di lotterie, abrogato, reperibile all’indirizzo https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/935.480).

Il Consiglio federale sta attualmente valutando la LGD, in particolare esaminando le disposizioni sulle piccole lotterie nel quadro dell’analisi del mercato legale dei giochi in denaro. I risultati saranno disponibili a fine 2026.



Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.