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25.4438 · Interpellanza urgente · 2025-12-03

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In una dichiarazione congiunta con la Svizzera, gli Stati Uniti hanno annunciato che ridurranno i dazi sulle esportazioni svizzere dal 39 % al 15 %. Sebbene si tratti di un livello ancora molto elevato, le nostre imprese avranno le stesse condizioni di concorrenza dell’UE. Per l’economia svizzera è ora fondamentale che si faccia chiarezza sulle prossime tappe e sul contenuto dei negoziati.

Alla luce di quanto precede chiediamo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti.

  1. In quale data entrerà in vigore la riduzione dei dazi statunitensi dal 39 al 15 per cento a favore delle nostre aziende esportatrici? Qual è il calendario esatto delle varie tappe?

  2. Secondo il punto 5b della dichiarazione congiunta, la Svizzera e gli Stati Uniti hanno in programma una maggiore cooperazione nell'ambito dei controlli alle esportazioni e delle sanzioni statunitensi. Che cosa significa esattamente?

  3. In che modo il Consiglio federale intende ridurre il deficit commerciale entro il 2028 e quali saranno le ripercussioni per l’economia svizzera? Il settore dei servizi sarà incluso nei negoziati?

  4. Quali saranno le conseguenze per la Svizzera se delle aziende elvetiche investono massicciamente negli Stati Uniti? Quali misure sta adottando il Consiglio federale per garantire la competitività economica della Svizzera?

  5. Visti gli investimenti annunciati dalle aziende svizzere negli Stati Uniti, non c’è il rischio che con una legge sulla verifica degli investimenti la Svizzera si veda negare investimenti che sarebbero di fondamentale importanza per la nostra economia, per la protezione dei nostri posti di lavoro e per il ceto medio del nostro Paese?

  6. Secondo il punto 5 della Dichiarazione congiunta, sembra che la Svizzera sia obbligata a cooperare con gli Stati Uniti nel settore degli investimenti da Paesi terzi. Ciò implica che la Svizzera dovrebbe rifiutare alcuni investimenti dall’estero se gli Stati Uniti glielo chiedessero?

  7. Cosa significa semplificare la trasmissione transfrontaliera dei dati, come indicato al punto 4a della dichiarazione congiunta?

  8. Cosa significa una valutazione reciproca della conformità, come indicato al punto 3a della dichiarazione congiunta, in particolare per quanto riguarda l’immatricolazione dei veicoli?

  9. Come valuta la situazione nel caso in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti dovesse decidere che i dazi sono ingiustificati?

  10. Il Consiglio federale ritiene che le concessioni nel settore agricolo siano accettabili per l’agricoltura svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La riduzione dei dazi doganali è in vigore in entrambi i Paesi con effetto retroattivo al 14 novembre 2025.

2. Già oggi la Svizzera collabora con gli Stati Uniti nel settore dei controlli delle esportazioni e delle sanzioni. La dichiarazione d’intenti stabilisce che la Svizzera e gli Stati Uniti rafforzeranno la collaborazione esistente nel settore della sicurezza economica e la cooperazione in materia di controlli delle esportazioni e sanzioni. Tale intenzione è ribadita anche nel settore delle catene di approvvigionamento e degli investimenti esteri. Con la prevista adozione della legge sulla verifica degli investimenti da parte del Parlamento nella sessione invernale in corso, viene accolta un’altra richiesta degli Stati Uniti. La dichiarazione d’intenti tra gli Stati Uniti e la Svizzera non contiene alcun obbligo di adottare sanzioni e misure statunitensi nei confronti di Paesi terzi. La sovranità e la neutralità della Svizzera rimangono garantite.

3. La riduzione del deficit della bilancia commerciale è una questione centrale per gli Stati Uniti. Complici gli effetti di anticipazione, tale deficit è risultato particolarmente elevato nel 2024; di conseguenza, già con una normalizzazione delle relazioni commerciali sarebbe prevedibile un calo. Inoltre, la Svizzera migliora l’accesso al mercato per le merci statunitensi. Eventuali modifiche alle strategie di fornitura al mercato statunitense spettano alle aziende stesse e vengono effettuate nel loro interesse. Le ripercussioni sull’economia svizzera dovrebbero quindi essere limitate. Il commercio dei servizi, per il quale gli Stati Uniti registrano un surplus rispetto alla Svizzera, è stato e continuerà ad essere oggetto di discussione da parte della Svizzera nei negoziati futuri.

4. Indipendentemente dalla presente dichiarazione d’intenti, diverse aziende prevedono di aumentare la loro produzione negli Stati Uniti. In futuro, i prodotti destinati al mercato statunitense saranno realizzati in misura crescente negli Stati Uniti stessi. Si tratta di una tendenza già consolidata da tempo verso un aumento della produzione in prossimità dei clienti, nonché di uno sviluppo mondiale. Garantire le condizioni quadro per rafforzare la competitività delle imprese svizzere è un compito permanente del Consiglio federale, che persegue tra l’altro attraverso la sua agenda di politica economica. Ciò comprende, ad esempio, condizioni quadro politiche ed economiche stabili, un approvvigionamento energetico a costi contenuti, l’aumento del potenziale di manodopera e di personale qualificato, ma anche la conclusione di accordi di libero scambio in modo da rafforzare le condizioni quadro per la diversificazione geografica delle imprese. Inoltre, il 26 novembre 2025 il Consiglio federale ha approvato un pacchetto di progetti concreti volti ad alleggerire gli oneri amministrativi e normativi delle imprese. Questo pacchetto comprende 28 misure concrete in diversi ambiti normativi. Vi si aggiungono altre 32 misure che saranno attuate dai Dipartimenti competenti senza una decisione del Consiglio federale.

5. Il Consiglio federale condivide l’opinione secondo cui una politica di apertura nei confronti degli investimenti esteri è di fondamentale importanza per la piazza economica svizzera e quindi per il benessere economico della popolazione. Ha sempre messo in rilievo i costi di una verifica degli investimenti e accoglie con favore il fatto che il Parlamento intenda ora seguire in larga misura il progetto di legge mirato e snello del Consiglio federale.

6. La dichiarazione d’intenti tra gli Stati Uniti e la Svizzera non contiene alcun obbligo di adottare misure nei confronti di Paesi terzi.

7. Lo «Swiss-U.S. Data Privacy Framework» esiste già dallo scorso anno ed è un quadro normativo che consente il trasferimento di dati personali dalla Svizzera a imprese certificate negli Stati Uniti, senza garanzie supplementari. Con la modifica del 14 agosto 2024 dell’ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa, RU 2024 435), il Consiglio federale ha inserito gli Stati Uniti nell’elenco dei Paesi con un livello adeguato di protezione dei dati. Nei prossimi negoziati si dovrà chiarire se siano opportune e possibili ulteriori semplificazioni per lo scambio transfrontaliero di dati tra la Svizzera e gli Stati Uniti. A tal fine saranno rispettate le disposizioni legali, comprese quelle della legge svizzera sulla protezione dei dati.

8. Conformemente al punto 3a della dichiarazione d’intenti congiunta, la Svizzera e gli Stati Uniti intendono garantire il pari trattamento degli organismi di valutazione della conformità con sede nel territorio dell’altra parte, ossia allo stesso modo di un organismo di valutazione della conformità nazionale.

9. A prescindere da una possibile decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla legittimità dei dazi «reciproci» imposti dal presidente Trump, la presente dichiarazione d’intenti e la conclusione di un accordo giuridicamente vincolante rimangono importanti. Se i dazi aggiuntivi fossero dichiarati illegittimi sulla base dell’IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) e la decisione fosse riconosciuta dall’amministrazione USA, quest’ultima potrebbe potenzialmente imporre dazi aggiuntivi sulla base di altre basi legali. In particolare, sarebbe da temere un’estensione dei dazi sulla base della già ampiamente applicata Sezione 232. Inoltre, la Svizzera ha interesse a mantenere relazioni il più possibile stabili con il suo principale partner commerciale al di fuori dell’Unione europea, e un accordo contribuisce a questo obiettivo. La questione della denuncia del contratto e del meccanismo di conciliazione in caso di divergenze verrà chiarita nel corso dei negoziati.

10. Il Consiglio federale intende azzerare i dazi doganali sul pesce e sui frutti di mare nonché su specifici prodotti agricoli provenienti dagli Stati Uniti. Si tratta dei seguenti prodotti: alcuni tipi di frutta (arance, ananas, pompelmi), diverse varietà di noci fresche e secche, alcune bevande alcoliche (whisky, rum, liquori, birra), preparati alimentari come integratori alimentari, prodotti del tabacco e caffè. Si tratta prevalentemente di prodotti di origine tropicale. Per i principali interessi agricoli degli Stati Uniti in materia di esportazioni sono state trovate soluzioni che tengono conto delle sensibilità della Svizzera in materia di politica agricola. A tal fine, la Svizzera concede annualmente agli Stati Uniti contingenti tariffari bilaterali esenti da dazi doganali: 500 tonnellate per la carne bovina, 1000 tonnellate per la carne di bisonte e 1500 tonnellate per la carne di pollame.

Le concessioni di accesso al mercato nel settore agricolo riguardano prodotti non sensibili dal punto di vista della politica agricola oppure quantitativi che vengono attribuiti nei limiti dei contigenti OMC. Non sono previste ripercussioni significative sulla produzione interna né sul livello dei prezzi in Svizzera.

Infine, la Svizzera non ha fatto alcuna concessione in merito alla protezione delle indicazioni geografiche. Il Consiglio federale è contrario agli adeguamenti del quadro giuridico e delle possibilità di intervento internazionale della Svizzera in materia di indicazioni geografiche.

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