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25.4440 · Mozione · 2025-12-03

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare le basi legali necessarie per introdurre l’obbligo di dichiarare in modo completo l’origine effettiva (Paese di estrazione) di tutto l’oro importato in Svizzera. In particolare, occorre evitare che oro proveniente da zone di conflitto in Sudan, o da altre regioni in guerra, entri in Svizzera senza controlli. Il rispetto delle sanzioni internazionali e degli obblighi di diligenza nel commercio dell’oro deve essere garantito attraverso una maggiore vigilanza dello Stato e occorre eliminare tutte le possibili scappatoie.

Begründung

La Svizzera è un leader nel commercio mondiale dell’oro ed esegue la lavorazione di gran parte dell’oro globale. Le parti in conflitto sudanesi finanziamo la loro guerra principalmente attraverso l’esportazione dell’oro. I dati della banca centrale sudanese mostrano che, nella prima metà del 2025, gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno importato circa il 90 per cento delle esportazioni ufficiali di oro del Sudan. Le entrate provenienti da quest’oro consentono alle Rapid Support Forces e all’esercito sudanese di acquistare armi e beni di approvvigionamento. Tra gennaio e ottobre del 2025, la Svizzera a sua volta ha importato 326 tonnellate di oro dagli EAU per un valore di 28,6 miliardi di franchi, oltre il doppio rispetto alla media degli anni precedenti. ONG svizzere come Swissaid lanciano l’allarme: in violazione delle sanzioni dell’ONU e dell’ordinanza del 25 maggio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan (RS 946.231.18), oro insanguinato proveniente dal Sudan o da altre zone di conflitto potrebbe entrare nelle nostre catene di approvvigionamento. Sebbene il diritto vigente prescriva per gli importatori d’oro la verifica degli obblighi di diligenza, la SECO ritiene che l’origine effettiva dell’oro importato non possa sempre essere determinata con certezza. Questa mancanza di trasparenza e di controllo comporta il rischio di finanziamento indiretto del conflitto in Sudan. Occorre pertanto introdurre una dichiarazione accessibile al pubblico dell’origine effettiva di tutte le importazioni di oro, potenziare gli obblighi di diligenza lungo l’intera catena di approvvigionamento, al fine di escludere importazioni problematiche da zone ad alto rischio, nonché sanzionare le violazioni in maniera sistematica. In tal modo la Svizzera può garantire che l’oro proveniente da zone di conflitto in Sudan non finisca nelle raffinerie svizzere attraverso degli intermediari e che il commercio locale dell’oro non contribuisca più all’economia della guerra in Sudan.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che le risorse naturali come l’oro rappresentino un elevato rischio di finanziamento di conflitti armati in Stati interessati da crisi. Per quanto concerne il commercio dell’oro, le imprese con sede in Svizzera hanno l’obbligo di acquistare oro proveniente esclusivamente da fonti legali e di eseguire ampie verifiche di diligenza anche in relazione all’effettiva provenienza dell’oro. Le grandi raffinerie svizzere e diverse banche fanno parte della London Bullion Market Association (LBMA), che impone ai propri membri il rispetto di ulteriori standard tecnici ed etici. Lo scopo è impedire che oro illegale correlato al finanziamento di conflitti, all’elusione di sanzioni o al riciclaggio di denaro giunga nel commercio legale. Dal 2023, l’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è responsabile non solo della vigilanza a livello statale del rispetto degli obblighi di diligenza da parte dei saggiatori del commercio secondo la legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP; RS 941.31), ma anche degli obblighi imposti agli intermediari finanziari di cui alla legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0). I saggiatori del commercio di cui all’articolo 41 segg. LCMP trasformano metalli preziosi in forme commerciabili, ad esempio in metalli preziosi bancari. Tale attività è considerata intermediazione finanziaria ai sensi della LRD. La vigilanza da parte dell’Ufficio centrale avviene in conformità ai rischi o sulla base di indicazioni concrete che fanno supporre una violazione di tali disposizioni. Per rafforzare ulteriormente l’integrità e la trasparenza del commercio dell’oro, di recente il Parlamento e il Consiglio federale hanno disposto requisiti più severi. Secondo l’ordinanza del 3 dicembre 2021 sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (RS 221.433), dal 2022 le importazioni annuali che superano i 100 chilogrammi di oro originario di zone di conflitto e ad alto rischio sottostanno a rigorosi obblighi di diligenza e di documentazione conformemente agli standard internazionali. L’ordinanza si basa sul diritto europeo (Regolamento [UE] 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio) nonché sulle Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per l’approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio. Dei Paesi menzionati dall’autore della mozione solo il Sudan è considerato zona a rischio. Il 20 giugno 2025 il Parlamento, nell’ambito della revisione totale della legge sulle dogane (FF 2025 2035), ha inoltre approvato una revisione parziale della LCMP. In questo modo gli obblighi di diligenza per i titolari di una patente di fonditore di metalli preziosi sono allineati allo standard di riferimento internazionale, vale a dire alle summenzionate Linee guida dell’OCSE (tra l’altro lungo tutta la catena di approvvigionamento). Dal 1934 la produzione industriale di prodotti della fusione è soggetta a un obbligo di patente, per impedire, tra l’altro, la lavorazione di metalli preziosi di provenienza illegale. Il rispetto dei relativi obblighi di diligenza è vigilato dall’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi. Con l’entrata in vigore della LCMP parzialmente rivista, le violazioni potranno quindi essere punite con multe fino a 250 000 franchi. Finora era possibile infliggere solo multe disciplinari fino a 2000 franchi. Saranno inasprite anche le disposizioni relative al commercio di prodotti della fusione di metalli preziosi, tra cui i lingotti d’oro grezzo («doré»). Ora tali prodotti dovranno essere corredati di una dichiarazione relativa al Paese o ai Paesi d’origine. Il Consiglio federale stabilirà i requisiti dettagliati, in sintonia con gli standard internazionali. Le relative disposizioni d’esecuzione sono sancite nell’ordinanza dell’8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.311), attualmente in fase di revisione. L’Esecutivo è consapevole dei limiti esistenti in materia di trasparenza e tracciabilità dell’oro. Partecipa, tra l’altro, al dialogo internazionale in seno all’ONU e all’OCSE, con le istituzioni finanziarie internazionali nonché con gli attori del settore e della società civile. Il credito aggiuntivo chiesto dal Consiglio federale il 19 novembre 2025 e volto a offrire assistenza alla popolazione in Sudan evidenzia l’importanza di una politica coerente. Nonostante i requisiti più rigorosi in materia di indicazione della provenienza, anche in futuro non sarà possibile determinare con certezza la provenienza effettiva dell’oro né garantirne la completa tracciabilità. Ciò è il caso, ad esempio, con l’oro a scopi d’investimento di vecchie scorte, ma anche con l’oro proveniente da vari acquirenti e trasformatori intermedi ai fini della lavorazione (in particolare «oro riciclato» non fuso). La verifica dell’adempimento degli obblighi di diligenza al di fuori della Svizzera è possibile solo in misura limitata. Le modifiche già approvate nell’ambito della legislazione sul controllo dei metalli preziosi, in particolare per quanto riguarda le nuove disposizioni relative alla provenienza, soddisfano la maggior parte degli obiettivi della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.