25.4445 · Interpellanza urgente · 2025-12-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Sul sito web dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), la Confederazione dichiara: «Le perturbazioni climatiche pericolose aumentano il rischio di fenomeni straordinari quali ondate di calore, siccità o precipitazioni intense. Per far fronte a questi e ad altri effetti del cambiamento climatico, oltre a ridurre le emissioni di gas serra occorre adottare provvedimenti di adattamento». Attuare questi provvedimenti di adattamento è particolarmente urgente: l’episodio di Blatten (VS) ha dimostrato che questi eventi ambientali possono causare, oltre che grandi sofferenze umane, anche danni economici ingenti. Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:
in che modo la Confederazione ha garantito che i provvedimenti di adattamento necessari nelle zone a rischio potessero essere attuati rapidamente e senza ritardi?
È prevedibile che saranno necessarie modifiche legislative a tal fine?
Quali sono i costi previsti dal Consiglio federale in questo ambito?
In che proporzione sono ripartiti questi costi tra Confederazione, Cantoni e Comuni?
Stellungnahme des Bundesrates
1) Per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici, oltre a ridurre le emissioni di gas serra occorre adottare provvedimenti di adattamento. La protezione contro i pericoli naturali compete ai Cantoni, i quali, sulla base della legge forestale (LFo; RS 921.0) e della legge sulla sistemazione dei corsi d’acqua (LSCA; RS 721.100), sono sostenuti dalla Confederazione nella gestione e nella prevenzione degli eventi di pericoli naturali. Inoltre, insieme alla Confederazione, i Cantoni attuano la strategia «Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera», attualmente in fase di aggiornamento. 2) Nella sessione primaverile 2024, il Parlamento ha adottato la revisione della LSCA (23.030): entrata in vigore il 1° agosto 2025, obbliga i Cantoni a tener conto dei cambiamenti climatici nella valutazione dei pericoli e della pianificazione dei provvedimenti. Inoltre, nella sessione autunnale 2025 il Consiglio nazionale ha trasmesso al Consiglio federale il postulato Wandfluh 25.3489 «Pericoli naturali. Criteri per un’utilizzazione differenziata delle zone di pericolo» e quello del Gruppo liberale radicale 25.3669 «Verificare ed eventualmente completare le basi legali per un rapido aiuto in caso di catastrofe da parte della Confederazione». Entrambi i postulati chiedono, tra le altre cose, di esaminare la necessità di ulteriori adattamenti delle basi giuridiche. Il Consiglio federale attuerà questi mandati con priorità elevata. 3) Oggi la Confederazione, i Cantoni e i Comuni investono in media 600 milioni di franchi all’anno per la prevenzione e la gestione degli eventi di pericoli naturali secondo la LFo e la LSCA. Tendenzialmente, il cambiamento climatico provocherà una crescita dei costi. Questa tendenza viene contrastata obbligando i Cantoni ad attuare provvedimenti di pianificazione del territorio, organizzativi e tecnici efficaci in termini di costi. 4) In Svizzera, la gestione degli eventi di pericoli naturali e la protezione della popolazione avvengono secondo il principio di sussidiarietà e la ripartizione federale delle competenze. In passato questo sistema ha funzionato bene ed è stato applicato sia alla prevenzione e gestione degli eventi sia alla riparazione dei danni e al ripristino. Sulla base della LFo e della LSCA, in seguito a eventi naturali vengono accordate indennità ai Cantoni per i costi derivanti da provvedimenti urgenti e dal ripristino delle opere di protezione. I Cantoni hanno inoltre diritto a indennità relative a provvedimenti di protezione preventivi. Sulla base della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), la Confederazione può inoltre autorizzare, nel quadro dei miglioramenti strutturali nell’agricoltura, aiuti finanziari per il ripristino di danni causati dagli elementi naturali e per la messa in sicurezza di edifici e impianti agricoli nonché di terreno coltivo. Per finanziare la protezione delle infrastrutture, in particolare delle ferrovie e delle strade nazionali, la Confederazione dispone anche di basi giuridiche specifiche (legge sulle ferrovie [RS 742.101]; legge federale sulle strade nazionali [RS 725.11]).