25.4446 · Mozione · 2025-12-03
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di applicare le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU e dell’UE contro il Sudan in maniera molto più coerente rispetto al passato e di impedire le operazioni di elusione, in conformità con la risoluzione 2791 (2025). La Svizzera deve sostenere attivamente il comitato istituito con la risoluzione 1591 (2005) e il gruppo di esperti creato con la risoluzione 2772 (2025), istituire un proprio organismo indipendente incaricato di verificare che la Svizzera e i suoi Stati partner applichino integralmente tutte le sanzioni dell’ONU, intensificare i controlli sul posto (post-shipment verifications) in Paesi come la Turchia e gli Emirati Arabi Uniti (EAU), adottare con coerenza sanzioni secondarie qualora vengano accertate operazioni di elusione e sospendere immediatamente le esportazioni di materiale bellico verso gli EAU.
Begründung
I continui combattimenti in Sudan sono alimentati da flussi esterni di armi e di denaro. Pertanto, con le risoluzioni 2772 (2025) e 2791 (2025), il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha confermato le sanzioni precedentemente adottate nei confronti delle parti in conflitto in Sudan e rafforzato i provvedimenti istituzionali volti a impedire l’elusione delle sanzioni. È ora necessario sostenere con forza queste risoluzioni e adottare misure autonome per impedire che le sanzioni vengano aggirate attraverso la Svizzera o altri Paesi, in particolare gli Emirati Arabi Uniti, che hanno ripetutamente fornito armi alle Rapid Support Forces (RSF). Ciononostante, nei primi nove mesi del 2025 la Svizzera ha esportato negli EAU materiale bellico per un valore di 2,5 milioni di franchi; considerando che le RSF stanno conducendo la loro brutale campagna in Sudan anche con armi di provenienza emiratina, il Consiglio federale deve immediatamente sospendere le esportazioni di materiale bellico in corso verso gli Emirati, in conformità con l’articolo 19 capoverso 2 della legge sul materiale bellico (LMB). Si tratta di una misura particolarmente importante, tanto più che la revisione della LMB renderà molto più difficile il controllo delle riesportazioni in quanto l’obbligo di presentare una dichiarazione di non riesportazione sarà sostanzialmente abolito. Il materiale bellico svizzero potrebbe quindi arrivare in Sudan attraverso un Paese dell’allegato 2, gli EAU o la Turchia nonostante il Sudan sia soggetto alle sanzioni dell’ONU. La rinuncia alle dichiarazioni di non riesportazione vanificherebbe di fatto l’embargo dell’ONU.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è estremamente preoccupato per la situazione umanitaria e politica in Sudan e segue gli sviluppi con grande attenzione, muovendosi entro il margine di manovra concesso dalla legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb, RS 946.231). Oltre ad aver applicato le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nel 2024 ha aderito anche alle sanzioni dell’UE. L’ordinanza del 25 maggio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan (RS 946.231.18) vieta la vendita, il transito, la fornitura e la mediazione di materiale d’armamento di ogni genere a destinazione del Sudan. Inoltre, stabilisce sanzioni finanziarie e divieti di viaggio nei confronti di 26 persone fisiche, imprese e organizzazioni. Con questa ordinanza la Svizzera va oltre quanto richiesto dal regime sanzionatorio delle Nazioni Unite, che conta solo cinque persone sanzionate e prevede un embargo sulle armi che riguarda unicamente una parte del Sudan, ovvero il Darfur. L’ultimo adeguamento sostanziale del regime sanzionatorio da parte del Consiglio di sicurezza dell’ONU risale al 2005. Il nostro Paese collabora con tutti i comitati per le sanzioni e con i relativi gruppi di esperti del Consiglio di sicurezza dell’ONU, rispondendo alle domande di questi ultimi con rapidità e nei limiti delle proprie competenze. Durante il suo mandato nel Consiglio di sicurezza dell’ONU negli anni 2023 e 2024, la Svizzera si è inoltre impegnata attivamente a favore del mantenimento del regime di sanzioni contro il Sudan e del relativo gruppo di esperti, messi ripetutamente sotto pressione. La competenza per l’attuazione e l’esecuzione delle sanzioni emanate dal Consiglio federale spetta alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Quest’ultima può avvalersi dei poteri di controllo conferitigli dalla LEmb e collabora con altri organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni, come l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Un organismo amministrativo separato incaricato di verificare il rispetto delle sanzioni dell’ONU da parte della Svizzera non è né necessario né utile. Per quanto riguarda le sanzioni secondarie contro i Paesi che potrebbero eludere le sanzioni, la LEmb non conferisce al Consiglio federale la possibilità di adottarle autonomamente, a meno che non siano state precedentemente decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dai nostri principali partner commerciali (in pratica: l’UE). Attualmente il Consiglio federale non è a conoscenza che sia avvenuto, da qualsiasi Stato, un trasferimento di materiale bellico svizzero verso il Sudan. Gli Stati menzionati nell’allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico (OMB; RS 514.511) dispongono di un meccanismo di controllo delle esportazioni comparabile a quello svizzero. Il rischio che del materiale bellico svizzero arrivi in Sudan attraverso altri Paesi, come gli Emirati Arabi Uniti o la Turchia, è ridotto perché da anni non vengono sostanzialmente autorizzate esportazioni verso questi Paesi. Le esportazioni di materiale bellico verso gli Emirati Arabi Uniti nei primi tre trimestri del 2025 riguardano esclusivamente pezzi di ricambio per sistemi di difesa antiaerea (autorizzazione basata sulla disposizione speciale dell’articolo 23 della legge federale sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) e singole armi da fuoco portatili o corte destinate esclusivamente a uso privato o sportivo (autorizzazione basata sulla disposizione derogatoria dell’articolo 22a capoverso 3 LMB). Quest’ultima fattispecie riguarda anche le poche esportazioni ancora autorizzate verso la Turchia. Poiché i rischi di trasferimento sono minimi, non sussistono i presupposti per la revoca delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LMB. Per quanto riguarda la modifica dell’articolo 18 capoverso 1 LMB approvata dalle Camere federale nella sessione invernale 2025 (FF 2026 22), il Consiglio federale ricorda innanzitutto che le domande di esportazione di materiale bellico dalla Svizzera verso l’estero continueranno a essere soggette a una valutazione caso per caso da parte della SECO e che devono essere sempre rispettati il diritto internazionale nonché i principi di politica estera e gli impegni internazionali della Svizzera. Tra questi vi sono in particolare gli obblighi derivanti dal Trattato sul commercio delle armi che riguardano i rischi di utilizzo delle armi per commettere violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. La nuova disposizione comporterebbe l'obbligo di presentare una dichiarazione di non riesportazione per una domanda di esportazione qualora vi sia il sospetto che il materiale da esportare possa essere trasferito a un Paese terzo verso il quale la Svizzera sostanzialmente non autorizza esportazioni, come nel caso del Sudan. Se il rischio di trasferimento risultasse elevato, la domanda dovrebbe essere respinta. Infine, nei Paesi che non figurano nell’allegato 2 OMB la SECO effettua controlli sul posto, denominati post-shipment verifications, durante i quali verifica se il materiale bellico esportato dalla Svizzera si trova ancora presso il destinatario finale. Al momento il Consiglio federale non dispone di alcun indizio che il materiale bellico fornito dalla Svizzera agli Emirati Arabi Uniti, alla Turchia o ad altri Paesi sia stato trasferito da questi Paesi verso il Sudan.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.