25.4451 · Interpellanza · 2025-12-03
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
La Confederazione ha l’obbligo di garantire il rispetto dei diritti dei minori su tutto il territorio. L’applicazione delle norme internazionali, federali e cantonali in materia di protezione dei minori varia tuttavia fortemente da un Cantone all’altro. I mezzi predisposti sono spesso insufficienti per garantire l’effettività delle prescrizioni legali. La protezione dei bambini e dei giovani può quindi essere svuotata di sostanza nella prassi quotidiana (protezione effettiva dalla messa in pericolo, partecipazione del minore, diritto alle relazioni personali ecc.). Nell’ambito del Forum romando per la protezione dell’infanzia, il 27 settembre 2025 è stato lanciato un appello affinché le autorità federali e cantonali garantiscano l’attuazione effettiva dei diritti dei minori (www.ssp-vpod.ch/forum-27-09-2025).
Quali strumenti, direttive o meccanismi nazionali il Consiglio federale (CF) mette a disposizione per dirigere e coordinare l’applicazione cantonale delle norme in materia di protezione dei minori? Dispone di un inventario in cifre e aggiornato delle prassi cantonali? Se no, ritiene opportuno crearlo?
Il CF svolge valutazioni, audit o ispezioni sistematiche delle autorità cantonali di protezione dei minori? Con quali indicatori e periodicità? I risultati sono pubblicati e rivelano le lacune e i rischi identificati? Se no, ritiene opportuno approntare strumenti di questo tipo?
Quali mezzi finanziari, umani e metodologici la Confederazione mette a disposizione per garantire condizioni effettive di protezione dei minori, in particolare in materia di mezzi ambulatoriali e di collocamenti extrafamiliari in un istituto o in una famiglia affidataria?
Quali leve giuridiche o finanziarie può azionare il CF se un Cantone non rispetta le condizioni legali? Esiste un organo nazionale, dotato di poteri correttivi e coercitivi, che valuti e controlli il rispetto da parte dei Cantoni delle norme e leggi in materia di protezione dei minori? Se no, ritiene opportuno istituirlo?
Quali misure concrete il CF intende adottare, ed entro quale scadenza, per garantire una protezione effettiva dei minori sul territorio? Prevede di predisporre un meccanismo nazionale di valutazione, pubblicare in maniera trasparente i risultati e, se del caso, adottare misure correttive efficaci?
Stellungnahme des Bundesrates
1 e 2. Conformemente all’articolo 122 capoverso 2 della Costituzione federale (RS 101), l’organizzazione dei tribunali e delle autorità compete ai Cantoni. La Confederazione non esercita alcuna alta vigilanza nel settore della protezione dei minori e degli adulti, poiché in virtù dell'articolo 441 capoverso 1 del Codice civile (RS 210) la vigilanza sull’applicazione corretta e uniforme del diritto spetta ai Cantoni. In questo contesto sono inevitabili determinate differenze cantonali. Dall’entrata in vigore, nel 2013, della revisione del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti (RU 2011 725), la Confederazione ha già fatto valutare vari aspetti della sua applicazione, sia sul piano organizzativo sia riguardo a temi specifici come il più stretto coinvolgimento delle persone vicine nel procedimento. L’attuazione dell’articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) nella prassi del diritto di famiglia e di protezione dei minori è stata analizzata nello studio del Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) del 16 dicembre 2019 (www.skmr.ch > Publications et projets > Études et rapports > Mise en œuvre du droit de participation de l’enfant au sens de l’article 12 CDE). Successivamente sono stati valutati il quadro legale e la prassi del ricovero di minori a scopo assistenziale. Attualmente, si sta esaminando la necessità di rivedere l’ordinanza sull’affiliazione (OAMin; RS 211.222.338) in adempimento del postulato 22.4407 Roduit «Un quadro d'azione moderno per la custodia di bambini complementare alla famiglia». La Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) raccoglie dati statistici sulle misure di protezione dei minori ordinate dalle autorità di protezione dei minori. Non ritenendo ideale questa situazione, nel quadro del messaggio del 5 dicembre 2025 concernente una modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti; FF 2026 37) il Consiglio federale ha proposto di istituire nel diritto federale la base legale per una statistica federale sulle misure di protezione dei minori e degli adulti, affinché in futuro siano coinvolti tutti gli attori rilevanti di ogni Cantone, migliorando la pertinenza delle informazioni raccolte. 3. Come indicato, si sta esaminando la necessità di adeguare le basi legali sul collocamento extrafamiliare di minori. Su mandato del Consiglio federale è stato pure realizzato uno studio di fattibilità per la statistica sui bambini collocati in Svizzera fuori della famiglia. Peraltro, in virtù degli articoli 21f–i della legge sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2) la Confederazione concede aiuti finanziari a organizzazioni familiari che svolgono attività in favore delle famiglie. Sostiene inoltre organizzazioni di protezione dei minori che si impegnano a proteggere i minori dalla violenza, in virtù dell’ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1). 4 e 5. Come esposto in precedenza, la Confederazione non esercita alcuna alta vigilanza nel settore della protezione dei minori. La valutazione, il controllo e le sanzioni competono dunque ai Cantoni. Se nel singolo caso le disposizioni in materia di protezione dei minori non sono applicate o sono violate, è possibile ricorrere ai pertinenti rimedi giuridici fino al Tribunale federale. In qualità di conferenza intercantonale specializzata di direttori, la COPMA svolge un ruolo centrale in materia di coordinamento, collaborazione e applicazione del diritto in materia di protezione dei minori. In particolare emana raccomandazioni e organizza convegni specialistici e altri eventi che permettono di esaminare con sguardo critico la prassi e la necessità di intervento. In questo contesto, il Consiglio federale non ritiene necessario istituire ulteriori organi e meccanismi di valutazione e controllo, nazionali o meno.