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25.4455 · Interpellanza · 2025-12-03

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Gli assicuratori che offrono prestazioni nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono tenuti a costituire e mantenere riserve sufficienti per evitare inadempienze nei pagamenti. Tali fondi sono impiegati in investimenti di capitale. Nel 2024 gli investimenti complessivi degli assicuratori-malattie in Svizzera sono ammontati a 21,14 miliardi di franchi (fonte: FINMA, Rapporto sul mercato assicurativo 2024). Considerando che le casse malati hanno riscosso tali fondi tramite i premi obbligatori di tutte le persone residenti in Svizzera, la responsabilità in materia di politica d’investimento sostenibile di tali istituti è elevata.Questa responsabilità implica indubbiamente che gli investimenti di capitale non vengano effettuati in attività che mettono a rischio la salute o la vita umana, né nel proprio Paese né altrove nel mondo.Secondo l’articolo 964a CO, i maggiori assicuratori hanno l’obbligo di presentare una relazione sulle questioni ambientali – comprese quelle climatiche – che includa le informazioni su tutte le emissioni di gas a effetto serra. Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:1. Quali assicuratori che esercitano l’assicurazione sociale malattie secondo l’articolo 2 LVAMal o che riassicurano le relative prestazioni rientrano fra i maggiori assicuratori ai sensi dell’articolo 964a CO e sono pertanto tenuti a presentare una relazione sulle questioni climatiche?2. L’autorità di vigilanza sull’assicurazione malattie esige che rendano pubblico il loro intero portafoglio di investimenti? Lo esige anche dagli assicuratori minori ai sensi dell’articolo 2 LVAMal?3. Qual è il volume delle emissioni di gas a effetto serra (in tCO2 equivalenti) causate dagli assicuratori che sottostanno all’obbligo di pubblicazione di cui alla domanda 1 e, se applicabile, alla domanda 2? Qual è l’entità degli investimenti di capitale detenuti da questi assicuratori nel settore dello sfruttamento e della promozione di nuovi giacimenti di energia fossile o dell’espansione di quelli già esistenti?4. Qual è l’entità degli investimenti di capitale che gli assicuratori di cui sopra detengono nei seguenti settori: a) industria del tabacco, b) industria dell’alcol, c) gioco d’azzardo/scommesse, d) ingegneria genetica, e) tecnologia nucleare, f) industria degli armamenti?5. Il Consiglio federale è disposto a emanare norme che escludano la partecipazione finanziaria delle casse malati che esercitano l’assicurazione sociale malattie nei settori di cui alle domande 3 e 4?

Stellungnahme des Bundesrates

È opportuno premettere che l’importo degli investimenti di capitale menzionato dall’autore dell’interpellanza si riferisce all’attività di assicurazione malattie secondo la legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1) e non è quindi costituito dai premi obbligatori versati dalle persone residenti in Svizzera. Nel settore delle assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie, la vigilanza spetta alla FINMA. Nel settore dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), oggetto della presente interpellanza, la vigilanza compete invece all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Nel 2024 gli investimenti di capitale si sono attestati a 14 926 milioni di franchi (www.bag.admin.ch/de/bilanzen-und-betriebsrechnungen-krankenversicherer-> Bilanzen und Betriebsrechnungen 2024_2023-Data Table -> Level 4, disponibile in tedesco e francese).

1. All’obbligo di rendicontazione secondo l’articolo 964a della legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO; RS 220) sono sottoposte soltanto le società di interesse pubblico che per due esercizi consecutivi contano, cumulativamente, almeno 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua e oltrepassano una somma di bilancio di 20 milioni di franchi o una cifra d’affari di 40 milioni di franchi. Le casse malati ai sensi dell’articolo 2 della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12) non sono società di interesse pubblico. Infatti, non rientrano nella definizione di cui all’articolo 2 lettera c della legge sui revisori (LSR; RS 221.302), cui fa riferimento l’articolo 964a capoverso 1 numero 1 CO. Secondo questa disposizione, sono considerate società di interesse pubblico, da un lato, le società con azioni quotate in borsa ai sensi dell’articolo 727 capoverso 1 numero 1 CO e, dall’altro, le imprese assoggettate alla vigilanza secondo l’articolo 3 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), che devono incaricare una società di audit abilitata conformemente all’articolo 9a LSR di eseguire una verifica secondo l’articolo 24 LFINMA. Per questi motivi, gli obblighi di rendicontazione menzionati nella domanda non si applicano alle casse malati ai sensi dell’articolo 2 LVAMal.

2. Le disposizioni in materia di vigilanza secondo la LVAMal non prevedono alcun obbligo di pubblicare informazioni dettagliate sugli investimenti di capitale. Questo vale sia per i grandi assicuratori, sia per quelli piccoli.

3. e 4. Poiché, come indicato sopra, non sussistono obblighi in materia di pubblicazione, il Consiglio federale non può fornire informazioni né sugli investimenti di capitale effettuati né sulla loro ripartizione in funzione dei settori.

5. La possibilità di modificare l’articolo 2 lettera c LSR, con l’obiettivo di inserire le casse malati secondo la LVAMal nella categoria di società di interesse pubblico, potrebbe essere esaminata in occasione di una delle prossime revisioni della LSR.