25.446 · Iniziativa parlamentare · 2025-06-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Nella Commissione del Consiglio nazionale
Wortlaut
Modifica del Codice civile:
La presente iniziativa propone di modificare gli articoli 276 e 277 del Codice civile (CC).
La prima modifica riguarda l’articolo 276 capoverso 2 CC, che definisce l’obbligo di mantenimento:
1 Il mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.
2 I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.
2bis Se un’autorità di applicazione deve decidere in merito alla concessione di un aiuto alla formazione, l’obbligo di mantenimento corrisponde alla parte del reddito dell’economia domestica che supera gli standard usuali dell’assistenza pubblica maggiorata del 25 per cento. (nuovo)
3 I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi.
La seconda modifica proposta riguarda l’articolo 277 capoverso 2 CC, che definisce la durata dell’obbligo di mantenimento.
1 L’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2 Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.
3 Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non segue una formazione, non svolge un’attività lucrativa sufficientemente redditizia e beneficia di un aiuto finanziario o di una misura d’integrazione da parte dello Stato, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento, in linea di principio, per almeno quattro anni dopo il raggiungimento della maggiore età. (nuovo)
Begründung
Nel nostro Paese, poco più dell’8 per cento dei giovani tra i 18 e i 25 anni, ossia circa 60 000 persone, non studia né lavora. Poco meno della metà di questi giovani dipende dall’aiuto sociale. La parte restante dipende dall’aiuto di genitori o parenti e vive di piccoli lavori precari. Senza integrazione nel mondo del lavoro, nel corso della vita questa fascia della popolazione attraversa frequenti periodi di precarietà, disoccupazione e difficoltà a livello sanitario e sociale. Il costo per la collettività di ciascuna di queste situazioni può quindi essere molto elevato.
L’assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione per l’invalidità, i Cantoni e i Comuni hanno messo in atto numerose misure per rafforzare le possibilità d’integrazione di questi giovani nella formazione e nel mondo del lavoro. Tali misure hanno una certa efficacia, ma sono limitate da un’incoerenza del diritto federale per quanto concerne l’obbligo di mantenimento dei genitori. Il nostro Codice civile (CC), infatti, contempla soltanto due situazioni: quella del giovane di età superiore ai 18 anni che è in grado di provvedere ai suoi bisogni e pertanto non dipende più dai genitori e quella del giovane che sta seguendo una formazione ed è quindi mantenuto dai genitori fino alla conclusione della stessa. Ma se il giovane non lavora e non sta seguendo una formazione, dai suoi 18 anni il CC non prevede più alcuna responsabilità dei genitori. L'onere del sostegno passa quindi allo Stato, ossia generalmene ai Cantoni e ai Comuni o alle assicurazioni sociali.
I problemi posti dal diritto federale possono essere illustrati con un esempio. Paolo ha 19 anni, non ha un lavoro, non segue una formazione e vive con la famiglia, composta da due genitori e una sorella minore. Supponiamo che i genitori lavorino entrambi, per un tasso d’occupazione complessivo del 150 per cento, e guadagnino il salario mediano. Se presenta una richiesta di aiuto sociale, a seconda del Cantone Paolo beneficia di un importo forfettario di circa 800 franchi per il suo mantenimento mensile, di un contributo di alcune centinaia di franchi per le spese di alloggio, del finanziamento completo dell’assicurazione malattia e del rimborso delle spese dentistiche o mediche non coperte dalla LAMal. Ma non appena Paolo troverà un posto di apprendistato, il suo reddito da apprendista sarà sommato a quello dei genitori e, se il reddito complessivo supererà il fabbisogno vitale minimo secondo le norme in vigore, gli verrà negato pressoché ogni tipo di aiuto finanziario, sia sotto forma di aiuto sociale che di borsa di studio. In questo caso, lo Stato «premia» l’accesso alla formazione revocando il proprio sostegno.
Questa situazione assurda è dovuta al CC e alla giurisprudenza, che impongono a una famiglia di destinare tutto il reddito eccedente il fabbisogno vitale minimo al mantenimento del figlio maggiorenne quando segue una formazione, e non chiedono quasi nulla ai genitori se il giovane non sta seguendo una formazione. Se un giovane non segue una formazione, l'obbligo di mantenimento si applica soltanto ai genitori che sono «benestanti», ovvero godono di un tenore di vita piuttosto elevato secondo quanto definito dalla giurisprudenza, il che riguarda solo pochissimi genitori.
Il costo per la collettività dei giovani che ricorrono all’aiuto sociale è di quasi 300 milioni di franchi all’anno, mentre il costo di tutte le borse di studio, comprese quelle per gli apprendistati, è di circa 370 milioni di franchi. La cifra destinata ai giovani che non fanno nulla e a quelli che seguono una formazione è quindi quasi la stessa.
La modifica proposta imporrebbe un obbligo di mantenimento più coerente con la realtà delle difficoltà d’integrazione e di emancipazione economica dei nostri giovani. Quando un giovane non riesce a trovare né una formazione né un lavoro, ha bisogno del sostegno dello Stato o delle assicurazioni sociali, ma anche dei genitori, almeno per i bisogni primari. Questo approccio alleggerirebbe la spesa dell’aiuto sociale. Con le risorse così risparmiate, all’articolo 277 capoverso 2 sarebbe possibile migliorare la situazione delle famiglie i cui figli maggiorenni intraprendono una formazione, lasciando loro un reddito disponibile leggermente superiore al fabbisogno vitale minimo, con un conseguente aumento degli aiuti statali alla formazione.