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Aggiudicazione controversa di appalti pubblici all’estero: rafforzare la creazione di valore in Svizzera, istituire norme di «local content» e analizzare gli accordi internazionali sugli appalti pubblici

25.4461 · Interpellanza · 2025-12-04

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Due terzi degli Svizzeri rifiutano l’aggiudicazione del grande ordine delle FFS a Siemens. Le FFS affermano che l’aggiudicazione è avvenuta nel rigoroso rispetto delle disposizioni di legge. Le offerte provenienti dall’estero sono spesso caratterizzate da prezzi bassi, che destano il sospetto di dumping. Questo fenomeno provoca inaccettabili distorsioni della concorrenza e squilibri di mercato a danno dell’economia e dei posti di lavoro in Svizzera.Un criterio di aggiudicazione che privilegi imprese con lavoratori locali nei confronti di imprese estere viola il principio della parità di trattamento di tutti gli offerenti nazionali ed esteri, sancito nell’Accordo OMC sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422), nell’Accordo del 21 giugno 1999 con l’UE su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS 0.172.052.68), negli accordi di libero scambio con altri partner e quindi anche nella LAPub. I criteri di aggiudicazione devono inoltre essere intrinsechi alla prestazione da fornire e non possono comprendere criteri estranei alla prestazione, ad esempio per motivi di politica strutturale o regionale. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:Quali sono i volumi di commesse aggiuntivi che le imprese svizzere hanno potuto ottenere grazie all’Accordo bilaterale del 21 giugno 1999 sugli appalti pubblici? (in mio. di franchi l’anno)Qual è il volume di commesse che la Confederazione (tra cui FFS, Posta, ecc.) ha aggiudicato a imprese estere dal 21 giugno 1999? (in mio. di franchi l’anno)I volumi di commesse aggiudicati all’estero dai Cantoni/Comuni sono noti o possono essere stimati? (in mio. di franchi l’anno)Se non è possibile rispondere alle domande 1-3: il Consiglio federale ha analizzato in modo sufficiente gli accordi internazionali in materia di appalti pubblici ed è disposto a raccogliere questi dati in futuro?Diversi Paesi europei prevedono l’esclusione di Stati terzi dal diritto nazionale sugli appalti pubblici nel rispetto degli obblighi previsti dagli accordi europei e internazionali: il Consiglio federale è disposto a sancire tale esclusione in Svizzera?Come si possono stabilire e rafforzare le norme sui contenuti locali («local content») nella legislazione nazionale sugli appalti pubblici?Il Consiglio federale sta valutando l’opzione di migliorare l’attuale situazione giuridica in materia di appalti pubblici a vantaggio dell’economia e dei posti di lavoro svizzeri?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2./3. La Confederazione non dispone di informazioni dettagliate sugli appalti pubblici aggiudicati a offerenti svizzeri all’estero, e più specificamente nell’UE. Gli accordi internazionali sugli appalti pubblici non impongono alcun obbligo specifico di raccogliere dati statistici sulla ripartizione dei mandati per Paese di origine: lo prevedono solo per tipo di ente e, se del caso, per categoria di beni e servizi. La difficoltà di raccogliere dati affidabili per Paese d’origine risiede anche nel fatto che qualsiasi appalto aggiudicato a filiali di società estere con sede in Svizzera è classificato come mandato nazionale, indipendentemente dal luogo di produzione dei beni o di fornitura dei servizi. Come per ogni altro bene o servizio, le esportazioni derivanti da appalti pubblici all’estero sono incluse nelle statistiche del commercio estero della Svizzera. Tuttavia, a titolo illustrativo, si stima che nel 2024 gli enti pubblici svizzeri (Confederazione, Cantoni, altri enti, tra cui le FFS) abbiano aggiudicato appalti pubblici nel quadro del diritto internazionale per un valore di circa 20,6 miliardi di franchi, di cui 1,8 miliardi (l’8,7 % del totale) a offerenti stabiliti all’estero (di cui 1,6 miliardi di franchi all’interno dell’UE).

4. Il Consiglio federale ha presentato le implicazioni economiche della partecipazione della Svizzera all’Accordo riveduto dell’OMC sugli appalti pubblici nel messaggio del 15 febbraio 2017 (FF 2017 1787) concernente l’approvazione dello stesso accordo, approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 2019. Per la Svizzera gli accordi internazionali relativi agli appalti pubblici consentono di migliorare la trasparenza, la governance internazionale e la certezza del diritto nel settore. L’accesso degli offerenti svizzeri ai mercati mondiali si è notevolmente esteso e le condizioni di accesso sono migliorate. Gli appalti pubblici fanno parte – a complemento dell’Accordo OMC sugli appalti pubblici, degli accordi bilaterali con l’Unione Europea e il Regno Unito e della Convenzione AELS – dei settori di negoziazione abituali negli accordi di libero scambio della Svizzera con i Paesi terzi. A differenza di quanto avviene, ad esempio, per il commercio di beni, un’analisi approfondita degli accordi internazionali in materia di appalti pubblici non porterebbe a risultati conclusivi per le ragioni indicate nella risposta alle domande 1, 2 e 3.

5. Nella dichiarazione d’intenti conclusa con gli Stati Uniti il 14 novembre 2025, la Svizzera ha espresso la volontà di chiarire ulteriormente la questione dell’accesso non discriminatorio agli appalti pubblici per gli offerenti provenienti da Paesi che non rientrano del campo di applicazione del diritto internazionale in materia. Il Consiglio federale valuterà le possibili opzioni e misure da mettere in atto a tal fine.

6. Secondo quanto già sottolineato dal Consiglio federale nella sua risposta alla mozione 20.3409 Würth, misure volte a promuovere in modo mirato lo sviluppo locale, come ad esempio prescrizioni relative a quote di produzione interna, non sono conciliabili con gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro di accordi internazionali in materia di appalti pubblici.

7. Il quadro giuridico della legislazione nazionale sugli appalti pubblici offre già delle possibilità e un margine di manovra che permettono di rafforzare il contributo alla creazione di valore da parte della piazza economica elvetica. L’integrazione e la ponderazione degli aspetti legati alla qualità e alla sostenibilità nelle procedure di aggiudicazione, l’inclusione di considerazioni sulla sicurezza e l’affidabilità nelle catene di approvvigionamento, la suddivisione in lotti per facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese o la disponibilità del servizio sono tutti criteri che possono avere un impatto positivo sulle imprese svizzere, pur non discriminando le imprese straniere.

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