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25.4469 · Mozione · 2025-12-04

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di:1. proporre una modifica legislativa che vieti qualsiasi simbolo religioso visibile, compresi i copricapi, sulle fotografie per i passaporti e le carte d’identità.Solo motivi medici debitamente attestati potrebbero costituire un’eccezione;2. armonizzare le direttive per gli adulti e i minori affinché non si distingua più in maniera incoerente tra accessori decorativi e copricapi religiosi; 3. garantire che i documenti d’identità svizzeri corrispondano agli standard internazionali, in particolare quelli dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI), affermando la neutralità dello Stato nell’aspetto dei documenti ufficiali.

Begründung

La neutralità dello Stato deve riflettersi anche nei suoi documenti ufficiali. Una fotografia per passaporto non deve mostrare alcun simbolo religioso, al fine di evitare qualsivoglia ambiguità o differenziazione tra cittadini a seconda delle loro convinzioni.Vari Stati applicano già un’interpretazione più stretta, e la Svizzera deve garantire una politica chiara, coerente e uniforme.Non si tratta di prendere di mira una comunità, ma di applicare il medesimo principio a tutti, senza eccezioni religiose.I documenti d’identità devono essere neutri, standardizzati e riconoscibili a livello internazionale.Invito cortesemente il Consiglio federale a esprimersi e proporre un adeguamento legislativo.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Le prescrizioni legali relative alle fotografie nei documenti d’identità svizzeri sono già attualmente rigorose e sono disciplinate dagli articoli 12 e 13 dell’ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d’identità (RS 143.111). Conformemente alle prescrizioni del campionario di fotografie che definisce i criteri relativi alle fotografie utilizzate per i passaporti e le carte d’identità, i copricapi non sono in linea di massima consentiti. Sono previste deroghe soltanto per comprovati motivi di ordine medico o religioso (nel caso di religiose o di persone appartenenti a una comunità religiosa che impone loro di coprire il capo in pubblico). Una siffatta deroga deve essere richiesta al momento del rilascio del documento d’identità. In questi casi il viso dev’essere visibile almeno dalla parte inferiore del mento all’attaccatura dei capelli e sul viso non vi devono essere zone d’ombra. Le prescrizioni garantiscono che l’intero viso sia visibile dall’attaccatura dei capelli fino al mento compreso. In questo modo, il contorno del viso sarà simile a quello di una persona con capelli lunghi che coprono le orecchie. Di conseguenza, le fotografie di persone senza copricapo sono equiparabili alle foto di persone che indossano un copricapo secondo le vigenti prescrizioni. Non sussiste quindi alcuna necessità di adeguare queste prescrizioni per ragioni di sicurezza. Un eventuale divieto di tutti i simboli religiosi visibili, come richiesto dalla mozione, riguarderebbe, oltre ai copricapi già citati, anche ad esempio gli orecchini a forma di crocefisso. Un divieto totale di simboli religiosi, come richiesto dall’autore della mozione al punto 1, costituirebbe un’ingerenza nella libertà di credo e di coscienza secondo l’articolo 15 della Costituzione federale (RS 101). Il capoverso 2 di quest’articolo statuisce che ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità. Se l’identificabilità delle persone nelle fotografie dei passaporti e delle carte d’identità, resa necessaria da ragioni di sicurezza, è garantita, non è compito dello Stato emanare ulteriori norme relative all’aspetto fisico delle persone. Non sussiste alcun interesse pubblico che giustifichi una simile ingerenza nei diritti fondamentali. 2. Per quanto concerne i requisiti per le fotografie di minori e adulti, essi sottostanno già oggi agli stessi requisiti conformemente al campionario di fotografie. Nel caso di bambini piccoli sono tuttavia accettate lievi divergenze in relazione allo sguardo rivolto verso l’obiettivo, all’espressione neutrale del viso e alla grandezza della testa. 3. Le basi legali sono conformi agli standard internazionali e pertanto alle norme ISO (Organizzazione internazionale di normazione) e OACI (Organizzazione dell’aviazione civile internazionale). Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario procedere ad alcun adeguamento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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