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25.4471 · Interpellanza · 2025-12-08

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

La viticoltura svizzera attraversa un periodo difficile. Tuttavia, è evidente che non compete ad armi pari con la concorrenza estera. Alla luce di questa situazione, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.Negli ultimi vent’anni il consumo di vino in Svizzera è diminuito in media dell’1 per cento l’anno. Nello stesso periodo i contingenti di vino importati non sono cambiati in termini assoluti. In altre parole, ciò significa che, in termini relativi, tali contingenti hanno continuato ad aumentare, a scapito dei vini svizzeri. Inoltre, negli ultimi cinque anni questi contingenti non sono stati esauriti (https://quota.bazg.admin.ch/detail?id=648) e pertanto è stato mancato l’obiettivo di proteggere il vino svizzero. Nelle risposte alle domande 25.7586 e 25.7821 il Consiglio federale ha ammesso che sarebbe possibile mettere all'asta i contingenti. Non ritiene che si dovrebbe invece semplicemente rinegoziare i contingenti al ribasso (in termini assoluti) affinché rispecchino meglio la realtà del consumo di vino in Svizzera in termini relativi?Non esistono contingenti per lo spumante, che è in concorrenza diretta con il vino bianco svizzero. Negli ultimi vent’anni il consumo di spumante è aumentato notevolmente, il che rappresenta una concorrenza ad armi impari (i viticoltori svizzeri devono spesso rispettare condizioni di lavoro nettamente più severe rispetto ai loro concorrenti esteri). Come giustifica il Consiglio federale il fatto che lo spumante non faccia parte del contingente e come intende ovviare a questa situazione?A cosa ha destinato esattamente il Consiglio federale la tassa prelevata sullo spumante importato in questi ultimi anni?In Svizzera è possibile trovare vini esteri a prezzi nettamente inferiori a 5 franchi. Tuttavia, gli accordi dell'OMC specificano che un Paese può porre ostacoli a prodotti provenienti da un determinato Paese che, a suo avviso, sono oggetto di commercio sleale. Considerando che le condizioni di lavoro imposte ai viticoltori svizzeri (condizioni di lavoro dei lavoratori e rispetto dell'ambiente) sono spesso più severe rispetto a quelle vigenti all'estero, il Consiglio federale non ritiene che nel caso di una bottiglia di vino estero il cui prezzo è notevolmente inferiore a quello di un vino svizzero (anche se a buon mercato) si tratti proprio di concorrenza sleale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il volume del contingente doganale per il vino è stato fissato dall’OMC nel 1995 esclusivamente sulla base della media delle importazioni di vini naturali effettuate negli anni 1986-1988, conformemente alle modalità per la definizione di impegni vincolanti dell'Uruguay Round. I contingenti doganali OMC mirano a garantire il mantenimento delle opportunità minime o attuali di accesso al mercato alle condizioni che prevalevano prima dell'entrata in vigore degli accordi dell'OMC. Ridurre il volume del contingente doganale per il vino in funzione del consumo attuale significherebbe negoziare una modifica degli impegni in materia di accesso al mercato della Svizzera presso l'OMC. Il processo, le condizioni e l'intenzione del Consiglio federale sono menzionati nella risposta del Consiglio federale all'interpellanza 25.4140.

2. Le importazioni di spumante, a differenza di quelle di vini naturali, non erano soggette a restrizioni quantitative prima dell'entrata in vigore degli accordi OMC. Veniva riscosso soltanto un dazio doganale e ciò adempiva già l'obbligo di tariffazione delle restrizioni quantitative all'importazione. Aumentare l'attuale dazio doganale di 91 fr./100 kg lordi significherebbe negoziare una modifica degli impegni in materia di accesso al mercato della Svizzera (cfr. 1.).

3. I dazi doganali sono imposte indirette. Quelli riscossi sulle importazioni di spumante non hanno alcuna destinazione specifica. Costituiscono una parte delle entrate della cassa generale della Confederazione.

4. Il diritto dell'OMC autorizza misure commerciali per contrastare gli effetti di alcune pratiche ritenute sleali, ossia il dumping e le sovvenzioni illegali. In questo contesto devono essere adempiute condizioni rigorose, come la prova dell'esistenza di dumping o di una sovvenzione illegale, un pregiudizio significativo per le industrie nazionali e una procedura d'indagine trasparente. Le restrizioni commerciali non possono essere giustificate in generale da condizioni di lavoro o metodi di produzione diversi, come il Consiglio federale ha peraltro già spiegato in relazione ad altri progetti (p.es. 16.073 Iniziativa per alimenti equi) o nella sua risposta all'interpellanza 23.3623.