Differenziare la franchigia e l’aliquota percentuale in funzione dell’età per gli stranieri che si trasferiscono in Svizzera
25.4474 · Mozione · 2025-12-08
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali e di adottare tutte le misure necessarie affinché, per i cittadini di nazionalità estera che si trasferiscono in Svizzera e i frontalieri, l’ammontare della franchigia e dell’aliquota percentuale per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e della partecipazione dell’assicurato ai costi delle cure sia stabilito in funzione dell’età. L’obiettivo è di innalzare la partecipazione ai costi in modo graduale in funzione dell’età della persona al momento dell’entrata in Svizzera, poiché in età avanzata i costi sanitari aumentano. In questo modo possono essere sgravate sia l’AOMS che le finanze pubbliche.
Prima di rilasciare un permesso di soggiorno, nell’esaminare se le risorse finanziarie sono sufficienti per il soggiorno, le autorità competenti in materia di stranieri devono effettuare un calcolo ipotetico con questa prestazione propria. I garanti devono documentare di essere in grado di pagare questi costi ipotetici in aggiunta ai propri impegni (familiari) e di non essere gravati da attestati di carenza di beni.
Begründung
Secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi e beneficia quindi dell’intero catalogo delle prestazioni sanitarie. I requisiti permissivi per avere diritto alle prestazioni creano incentivi controproducenti per l’AOMS. Fin dal primo giorno le prestazioni mediche, le degenze in ospedale e in casa di cura, le analisi di laboratorio, la medicina complementare e molte altre prestazioni sono pagate dalla collettività degli assicurati. Nel settore del finanziamento delle cure un contributo sostanziale è fornito anche dalle finanze pubbliche, e quindi dai contribuenti. Ciò è rilevante in particolare per i ricongiungimenti familiari e per chi si stabilisce in Svizzera da pensionato e crea un effetto di attrazione dall’estero verso la Svizzera. Le prestazioni del nostro sistema sanitario sono di alto livello. Gli stranieri già domiciliati o i cittadini naturalizzati fanno venire in Svizzera i familiari (non solo i genitori e/o i nonni) affinché ricevano assistenza in età avanzata. Gli immigrati anziani causano costi sanitari superiori alla media e gravano sui premi delle casse malati senza aver mai versato nulla. Ciò conduce a uno squilibrio nella collettività degli assicurati a carico di coloro che sono tenuti a pagare i premi fin dalla nascita. È quindi giusto che gli stranieri che si stabiliscono in Svizzera soltanto in tarda età debbano partecipare in misura maggiore ai costi che causano, cosa che rafforza la solidarietà all’interno della comunità degli assicurati e attenua l’onere finanziario per il sistema sanitario.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) si basa, in particolare, sul principio della solidarietà tra le generazioni: tutti gli assicurati appartenenti allo stesso gruppo d’età – nel caso della fascia d’età «adulti» tutti gli assicurati dai 26 anni in su – pagano lo stesso premio e partecipano ai costi nella stessa misura. Il sistema richiesto dalla presente mozione costituisce una violazione fondamentale di tale principio. Inoltre, nel sistema dell’AOMS, il criterio della nazionalità non è determinante. Introdurlo costituirebbe un radicale cambiamento di paradigma e comporterebbe una disparità di trattamento. Infatti, gli assicurati di nazionalità straniera che si stabiliscono in Svizzera sarebbero soggetti a una partecipazione ai costi differenziata in base all’età di ingresso in Svizzera, mentre non lo sarebbero gli assicurati con doppia nazionalità e gli assicurati di nazionalità svizzera che, dopo aver vissuto tutta la vita all’estero, si stabiliscono in Svizzera in età avanzata. Una situazione del genere violerebbe non soltanto l’articolo 8 della Costituzione federale (RS 101), ma anche il principio della parità di trattamento di cui godono i beneficiari dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681; di seguito denominato ALC) e della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS; RS 0.632.31). Conformemente all’articolo 2 ALC e all’articolo 2 dell’allegato K AELS in combinato disposto con l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale applicabile in Svizzera in virtù dell’allegato II ALC e dell’appendice 2 dell’allegato K AELS, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non devono essere oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. Questo divieto si applica in particolare a qualsiasi discriminazione aperta o diretta, ovvero a tutte le distinzioni operate esplicitamente in base alla nazionalità. L’adempimento della mozione comporterebbe – per quanto concerne l’importo della franchigia e dell’aliquota percentuale – una disparità di trattamento tra i cittadini svizzeri e i cittadini stranieri che soggiornano legalmente in Svizzera in virtù dell’ALC o dell’AELS. Questa disparità si fonderebbe soltanto sulla nazionalità e costituirebbe dunque una discriminazione diretta vietata dall’ALC e dall’AELS. L’adempimento della mozione potrebbe porre problemi anche sotto il profilo degli impegni internazionali della Svizzera derivanti in particolare dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1; di seguito denominato Patto I ONU). Ratificandolo, la Svizzera si è impegnata a riconoscere il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali (art. 9 in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 2 del Patto I ONU). Questo comprende il diritto ad accedere all’assistenza sanitaria senza alcuna discriminazione fondata, in particolare, sull’origine nazionale. Come emerge inoltre dal rapporto «Coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins selon la nationalité des assurés», pubblicato nel giugno del 2025 dall’Ufficio federale di statistica (disponibile in francese e tedesco all’indirizzo www.statistica.admin.ch > Statistiche > Salute > Costi, finanziamento > Pubblicazioni), i costi netti a carico dell’AOMS sono più alti per gli assicurati di nazionalità svizzera. Infine, l’adempimento della presente mozione complicherebbe il sistema, a causa dell’incremento del numero di premi da approvare, poiché l’aumento di ogni livello di franchigia avrebbe un impatto sulle riduzioni dei premi (art. 95 cpv. 2bis dell’ordinanza sull’assicurazione malattie; RS 832.102). Questo fenomeno sarebbe ancora amplificato se l’aumento della partecipazione ai costi non fosse fissato in modo uniforme per tutta la Svizzera, ma in funzione del Cantone di domicilio e – nel rispetto degli impegni di diritto internazionale della Svizzera – secondo il Paese di provenienza.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.