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25.4475 · Interpellanza · 2025-12-08

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande: Come valuta, in particolare sotto il profilo della politica democratica e del diritto costituzionale, una ratifica del testo originario della Convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), considerato che gli obblighi effettivi previsti oggi dalla convenzione vanno ben oltre quelli del testo sottoscritto nel 2004? La ratifica del testo sottoscritto nel 2004 non comporterebbe di fatto un obbligo automatico di conformarsi alle decisioni di maggioranza, passate e future, della Conferenza delle Parti della FCTC? Alla luce delle esperienze pregresse in materia di divieti, qual è la posizione del Consiglio federale rispetto alla politica proibizionista proposta dall’undicesima Conferenza delle Parti della FCTC per la regolamentazione dei prodotti del tabacco e a base di nicotina? Come valuta le conseguenze sociali ed economiche per i coltivatori nel caso in cui venissero proibiti i sussidi per la coltivazione del tabacco, come proposto dall’undicesima Conferenza delle Parti della FCTC?Quali rischi vede nella proposta dell’undicesima Conferenza delle Parti della FCTC di congelare l’offerta di tabacco e ridurre le varianti di marca, soprattutto in relazione al diritto della concorrenza e agli obblighi derivanti dagli accordi OMC (GATT, TRIPS) e dagli accordi bilaterali di libero scambio?

Begründung

Durante l’undicesima Conferenza delle Parti della FCTC sono state discusse misure di ampia portata, con una forte componente ideologica, che vanno ben oltre la protezione della salute pubblica. L’intento è di costruire una società senza tabacco attraverso misure quali la drastica riduzione dei punti vendita e delle quote di produzione e importazione, l’eliminazione di tutti i sussidi per la coltivazione del tabacco, il divieto dei filtri delle sigarette e, infine, il divieto totale di vendita di prodotti del tabacco.
Queste misure riflettono un’ideologia proibizionista e si sono rivelate inefficaci in passato, come mostra l’esempio della proibizione dell’alcol. Generano un mercato nero, fanno aumentare la criminalità e causano perdite fiscali, senza ridurre il consumo in modo duraturo. Per questo motivo, nel novembre del 2025 le associazioni mantello nazionali dell’economia hanno esortato il Consiglio federale e il Parlamento a non ratificare la FCTC. La Svizzera deve continuare a puntare sul dialogo, l’informazione e l’innovazione piuttosto che su divieti e ideologie.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Svizzera adempie ai propri obblighi internazionali nel rispetto della Costituzione federale (Cost.; RS 101). La decisione di ratificare la Convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo (FCTC) è di competenza del Parlamento. In caso di ratifica, la Svizzera sarà vincolata al testo della Convenzione sottoscritto nel 2004, cui non è stato apportato alcun emendamento dalla sua adozione. Occorre peraltro distinguere tra la Convenzione e il Protocollo aggiuntivo del 2012 sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco. 2. Nel quadro della FCTC, gli unici strumenti giuridicamente vincolanti sono, per gli Stati che li hanno ratificati, la Convenzione stessa e il Protocollo aggiuntivo del 2012 sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco. Le decisioni della Conferenza delle Parti (COP) e gli altri strumenti adottati in questo ambito non sono giuridicamente vincolanti. La ratifica del testo del 2004 non può equivalere a una delega illimitata di competenze per le decisioni future della COP. Le decisioni della COP sono di natura principalmente orientativa per l’applicazione della Convenzione e sono attuate secondo le procedure costituzionali nazionali degli Stati Parte. Se adottato, uno strumento come il Protocollo aggiuntivo sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco diventa effettivamente vincolante soltanto per gli Stati Parte che lo hanno ratificato esplicitamente secondo le loro procedure costituzionali nazionali. 3. L’undicesima COP ha adottato decisioni e proposto misure volte in particolare a ridurre i rifiuti dei prodotti del tabacco e a rafforzare la protezione della gioventù. Questi obiettivi riflettono anche principi sanciti dalla Costituzione federale, in particolare quelli sulla protezione dei fanciulli e degli adolescenti introdotti a seguito dell’accettazione dell’iniziativa popolare «Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco» (art. 41 cpv. 1 lett. g e 118 cpv. 2 lett. b Cost.). Le decisioni e le misure dell’undicesima COP non obbligano a vietare totalmente un prodotto a livello nazionale. La loro applicazione è lasciata alla discrezionalità degli Stati Parte (v. punto 2). 4 e 5. La ratifica della Convenzione non implica il divieto di sussidi per la coltivazione del tabacco; al contrario, mira a sostenere alternative economicamente sostenibili per i coltivatori. Le misure proposte dalla COP, comprese quelle dell’undicesima COP, non sono giuridicamente vincolanti e qualsiasi modifica del regime di sussidi richiederebbe una decisione del Parlamento. Inoltre, per le convenzioni internazionali la cui ratifica compete al Parlamento, il messaggio sottoposto a quest’ultimo per approvazione deve includere una valutazione delle ripercussioni, comprese quelle sulla società e sull’economia, e un’analisi della compatibilità con gli impegni internazionali, in particolare in ambito economico e commerciale. Il progetto di messaggio è peraltro oggetto di una procedura di consultazione in cui i Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati possono esprimere il proprio parere in merito alla ratifica.