25.4477 · Mozione · 2025-12-08
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare immediatamente la revisione dell’ordinanza sul traffico di rifiuti, troppo teorica.
Begründung
Dall’entrata in vigore il 1° agosto 2025 della revisione dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif), gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi possono essere esportati solo se il loro smaltimento non è possibile in Svizzera oppure se tale esportazione è prevista nell’ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente. Le aziende private non possono tuttavia sottoscrivere accordi di questo genere.
Sussiste pertanto un divieto troppo teorico: anche i rifiuti verdi innocui, quali i residui di potatura, non possono più essere esportati in impianti analoghi situati a pochi chilometri dalla frontiera nonostante sarebbe possibile un loro utilizzo sostenibile, ad esempio per la produzione di energia da biomassa, per il giardinaggio o per produrre compost di alta qualità. Anche commistioni di minima entità (ad es. residui di potatura ed erba) fanno sì che i rifiuti non siano più considerati «verdi» e non possano quindi più essere esportati.
Se altri tipi di rifiuti quali i metalli o la carta possono essere valorizzati anche al di fuori dei confini nazionali, per i rifiuti biogeni manca al momento un margine di manovra praticabile. La normativa attuale crea di fatto un mercato protetto per determinate aziende già sovvenzionate e ostacola la concorrenza, l’innovazione e soluzioni sostenibili. La mozione chiede quindi la modifica dell’ordinanza, segnatamente
classificare di nuovo come «verdi» i rifiuti verdi sostenibili e privi di residui oppure
abrogare la nuova limitazione delle esportazioni
al fine di continuare a consentire anche percorsi di valorizzazione regionali e transfrontalieri.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l’articolo 30 capoverso 3 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), i rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. Questa disposizione è specificata all’articolo 17 dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610). In linea di principio devono essere smaltiti in Svizzera quei rifiuti di massa difficili da stoccare per i quali i Cantoni devono garantire la sicurezza di smaltimento (p. es. rifiuti urbani) o per i quali l’infrastruttura è garantita in modo durevole dall’esistenza di un numero elevato d’impianti. Questo principio si applica anche ai rifiuti vegetali. Con la revisione dell’OTRif del 1° agosto 2025 sono state definite in modo più preciso le disposizioni che avevano comportato incertezza del diritto nell’esecuzione. In questo contesto, i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi sono stati equiparati a quelli provenienti dalle economie domestiche, dal momento che la loro composizione è pressoché la stessa. Finora la percentuale di rifiuti vegetali esportati è stata molto contenuta (ca. 2 % del totale). Inoltre, la sicurezza di smaltimento e la concorrenza in Svizzera sono garantite da oltre 300 impianti di compostaggio e fermentazione, un numero tale da consentire anche di contenere la distanza di trasporto dei rifiuti vegetali. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha accolto con favore la nuova norma, dal momento che crea certezza del diritto e rende chiara l’esecuzione. Abrogarla significherebbe tornare a una pratica difficile da comprendere e quasi impossibile da applicare. Se, a causa di circostanze regionali, si rivelasse utile una collaborazione transfrontaliera disciplinata contrattualmente, le autorità regionali vicine (in Svizzera i Cantoni) potrebbero concludere contratti del genere. Il Consiglio federale, inoltre, non potrebbe semplicemente riclassificare i rifiuti vegetali «sostenibili e privi di residui» per consentirne l’esportazione senza l’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’ambiente. La classificazione dei rifiuti nel trasporto transfrontaliero è definita nella lista verde della decisione Consiglio dell’OCSE C(2001)107/FINAL relativa alla modifica della decisione C(92)39/FINAL sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero (RS 0.814.052) e dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (RS 0.814.05). Una riclassificazione andrebbe decisa dagli organi internazionali competenti in materia. Inoltre, dal 1° gennaio 2025 la valorizzazione materiale e la valorizzazione materiale combinata con quella energetica sono prioritarie rispetto alla sola valorizzazione energetica. Questa modifica della LPAmb è stata apportata nel quadro dell’iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l’economia circolare svizzera». La valorizzazione dei rifiuti vegetali in Svizzera garantisce la valorizzazione materiale e la valorizzazione materiale combinata con quella energetica.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.