Lexipedia

25.450 · Iniziativa parlamentare · 2025-06-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

L’articolo 2 capoverso 2 della legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTras, RS 152.3) va riformulato come segue:

La legge non si applica alla Banca nazionale svizzera.

Begründung

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è l’unica autorità di vigilanza dell’Amministrazione federale ad essere esclusa dalle norme di trasparenza generalmente applicabili. Altre autorità di vigilanza della Confederazione come il Controllo federale delle finanze, l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare o l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori sottostanno al principio di trasparenza. Persino l’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn), che vigila sulle attività informative della Confederazione e dell’esercito, è assoggettata a questo principio.

Lo statuto speciale della FINMA suscita critiche da anni. Nel commento alla legge sulla trasparenza Thomas Sägesser, ex capo del Servizio giuridico della Cancelleria federale, definisce tale regolamentazione «problematica». Le eccezioni previste nella legge sulla trasparenza dovrebbero bastare per garantire la tutela del segreto nei settori di attività della FINMA che sottostanno al segreto d’affari e al segreto professionale.

Le informazioni sensibili sono infatti già protette nella LTras. L’articolo 7 LTras prevede per esempio eccezioni per quanto riguarda la protezione dei segreti professionali e d’affari. Anche la protezione dei dati rimane garantita: l’articolo 9 LTras protegge i dati personali.

Gli eventi legati alla fusione d’urgenza di Credit Suisse con UBS mostrano chiaramente l’importanza di conferire maggiore visibilità alle attività della FINMA.