Impatto del principio del «luogo d’origine» sull’autorizzazione cantonale dei fornitori di prestazioni
25.4506 · Interpellanza · 2025-12-11
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
In virtù della legge federale sul mercato interno (LMI), la Commissione della concorrenza (COMCO) garantisce l’accesso al mercato sanitario. Secondo il principio del «luogo d’origine», chi esercita legittimamente un’attività in un Cantone può svolgerla anche in altri Cantoni. Come sottolineato dalla COMCO nel suo comunicato stampa del 9 ottobre 2025, il Tribunale federale ha confermato l’applicazione di questo principio nel contesto delle cure e dell’assistenza a domicilio (Spitex) e abolito la riscossione di tasse per la domanda di autorizzazione in un altro Cantone. La LMI prescrive infatti che l’accesso intercantonale debba essere semplice, rapido e gratuito. Questa giurisprudenza si applica a tutto il settore sanitario. Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:- Come valuta la competenza dei Cantoni di regolamentare l’offerta sanitaria sul proprio territorio in base al principio del «luogo d’origine»?- Ritiene che la giurisprudenza sopra citata comporti per i Cantoni la perdita della competenza di autorizzare i fornitori di prestazioni sul loro territorio? Che effetti ha questa prassi sulla qualità e sulla sicurezza delle cure offerte ai pazienti?- Prevede di introdurre un monitoraggio per valutare gli effetti del principio del «luogo d’origine» sulla qualità, sulla ripartizione e sulla sicurezza delle prestazioni in ogni Cantone?- Questa evoluzione potrebbe comportare un aumento delle prestazioni fatturate all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e, quindi, anche dei premi degli assicurati? - Quali misure intende adottare il Consiglio federale per garantire che i Cantoni possano continuare ad adeguare l’offerta di fornitori di prestazioni alle esigenze, di rilevanza sistemica, della loro popolazione?- Prevede di sottoporre al Parlamento una modifica della LMI per escludere il settore sanitario dal campo d’applicazione di questa legge?- Quale delle due leggi – la LMI o la legge federale sull’assicurazione malattie – deve essere considerata lex specialis e, di conseguenza, prevalere sull’altra?
Stellungnahme des Bundesrates
1. e 7. Secondo l’articolo 36 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), i fornitori di prestazioni possono esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) soltanto se autorizzati dal Cantone sul cui territorio è esercitata l’attività. Questa procedura formale di autorizzazione da parte dei servizi cantonali competenti è stata inserita nella LAMal nell’ambito di una revisione. Il messaggio concernente questa modifica (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni) stabilisce espressamente che i fornitori di prestazioni elencati all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS, desiderano esercitare in un altro Cantone, dovranno richiedere un’altra autorizzazione per il nuovo luogo di esercizio (FF 2018 2635, 2663 segg.). I Cantoni hanno inoltre la competenza di determinare il numero massimo di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale sul loro territorio (art. 55a LAMal). In sintesi, si può quindi stabilire che, nel campo di applicazione della LAMal, da considerarsi lexspecialis, spetta al Cantone competente autorizzare un fornitore di prestazioni e verificare il rispetto delle condizioni di autorizzazione. La legge federale sul mercato interno (LMI; RS 943.02) garantisce sostanzialmente il libero accesso al mercato su tutto il territorio svizzero, purché i requisiti per l’esercizio della professione nel luogo di domicilio siano soddisfatti. Secondo l’articolo 3 LMI, le restrizioni cantonali e comunali dell’accesso al mercato sono ammissibili soltanto in casi eccezionali. A tal fine devono essere soddisfatte cumulativamente tre condizioni: le restrizioni devono applicarsi nella stessa misura agli offerenti locali, essere indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti ed essere conformi al principio di proporzionalità. 2.–5. Il Tribunale federale (TF) si è già pronunciato in diverse sentenze sull’applicabilità dei principi della LMI come legge quadro nel settore della sanità e, in particolare, dell’assistenza sanitaria. Le sentenze del TF citate nel comunicato stampa della Commissione della concorrenza (COMCO) del 9 ottobre 2025 non riguardavano né l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS né le disposizioni della LAMal. Una delle sentenze (TF 2C_460/2024 del 15.07.2025) riguardava il rilascio di un’autorizzazione cantonale all’esercizio per un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio. Nel contesto in esame, il TF valuta l’applicabilità dei principi della LMI in relazione alle disposizioni cantonali. In questo caso, si è giunti alla conclusione che occorre applicare il diritto federale (vale a dire la LMI) e che esso prevale su quello cantonale contrario (cfr. art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale [RS 101]).L’altra sentenza (TF 2C_326/2024 del 26.08.2025) riguardava un procedimento per il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio della professione di levatrice (professione sanitaria ai sensi della legge federale sulle professioni sanitarie [LPSan; RS 811.21]) in un contesto di diritto transitorio. Nella sentenza citata, il TF ha deciso soltanto in merito all’ammissibilità della riscossione di un emolumento da parte del servizio cantonale competente. In tale occasione, è stata confermata l’applicabilità della LMI alla fattispecie in questione e la riscossione dell’emolumento da parte del «secondo Cantone» è stata ritenuta inammissibile alla luce del diritto a una procedura semplice, rapida e gratuita come previsto dalla legislazione sul mercato interno (cfr. art. 3 cpv. 4 LMI e messaggio concernente la legge federale sulle professioni sanitarie, FF 2015 7125, 7159 segg.). La sentenza non mette esplicitamente in discussione l’obbligo di autorizzazione previsto dalla LPSan e la competenza cantonale in materia di rilascio delle autorizzazioni. Il TF ha soltanto stabilito che la LMI non viola il principio di territorialità applicabile alle autorizzazioni cantonali all’esercizio della professione e che queste ultime hanno effetto giuridico soltanto nel rispettivo Cantone. Un Cantone di destinazione può avviare una procedura per registrare e controllare l’autorizzazione rilasciata dal Cantone di provenienza (cfr. consid. 4.2 della sentenza citata). 6. Alla luce della situazione descritta, il Consiglio federale non ritiene opportuno procedere a una modifica della LAMal o della LMI.