No a un'ulteriore burocratizzazione della registrazione dei dati nel settore dell'agricoltura
25.451 · Iniziativa parlamentare · 2025-06-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Nella Commissione del Consiglio nazionale
Wortlaut
La legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (legge sull’agricoltura, LAgr; RS 910.1) deve essere modificata come segue:
Art. 164a Obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive
Abrogato
Art. 164b Obbligo di comunicazione relativo ai prodotti fitosanitari
Aggiunta al capoverso 1:
Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i pertinenti dati. Deve indicarne l’impiego previsto per scopi professionali e commerciali, nonché da parte degli enti pubblici.
Art. 165fbis Sistema d’informazione centrale sull’ impiegoimmissione in commercio di prodotti fitosanitari
Modifica del capoverso 1:
La Confederazione gestisce un sistema d’informazione centrale per registrare l’ impiego immissione in commercio di prodotti fitosanitari per scopi professionali e commerciali, nonché da parte degli enti pubblici.
Modifica del capoverso 2 e aggiunta delle nuove lettere a–e:
Chiunque impiega prodotti fitosanitari per scopi professionali o commerciali ne registra nel sistema d’informazione l’impiego. Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari ne registra nel sistema d’informazione l’impiego previsto per scopi professionali e commerciali, nonché da parte degli enti pubblici. L’impiego previsto si differenzia in:
selvicoltura;
agricoltura;
orticoltura;
enti pubblici;
altri usi.
Modifica del capoverso 3 lettere a, c e d:
Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere in linea ai dati del sistema d’informazione:
i servizi federali interessati, per sostenere l’esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza; l’UFAG;
le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli, per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
la persona che impiega mette in commercio tali prodotti, ai dati che la concernono;
i terzi autorizzati dalla persona che impiega mette in commercio tali prodotti.
Begründung
La presente iniziativa parlamentare riprende e consolida le richieste già avanzate da diverse iniziative cantonali (Berna, San Gallo, Friburgo). Nel 2021, con l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 19.475, il Parlamento ha deciso di introdurre un obbligo di comunicazione relativo al commercio e all’applicazione di prodotti fitosanitari nonché al commercio di sostanze nutritive. L’obiettivo è quello di garantire la trasparenza per quanto riguarda i flussi di sostanze nelle singole regioni e nei diversi settori. Di conseguenza, oltre all’agricoltura, sono sottoposti all’obbligo di comunicazione anche tutti gli altri settori che impiegano prodotti fitosanitari per scopi professionali, come l’orticoltura, la selvicoltura e gli enti pubblici. DigiFLUX è la piattaforma digitale progettata dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e destinata all’attuazione pratica di tale obbligo.
Il 1° gennaio 2026 entrerà in vigore l’obbligo di comunicazione relativo al commercio di prodotti fitosanitari e di sostanze nutritive. L’introduzione dell’obbligo di comunicazione relativo all’applicazione professionale di prodotti fitosanitari è invece prevista per il 1° gennaio 2027. A causa dell’elevato grado di complessità e dell’enorme onere amministrativo per l’Amministrazione federale e i settori coinvolti, l’introduzione era già stata rinviata. Il calendario presentato all’inizio del progetto non può infatti essere rispettato. È del resto lecito attendersi ulteriori rinvii. Il tempo a disposizione potrebbe quindi essere sfruttato per condurre un’analisi seria e proporre miglioramenti in linea con l’iniziativa parlamentare proposta.
Nel frattempo, è ormai chiaro che il progetto di allestimento dell’applicazione digiFLUX previsto dall’UFAG, pur essendo motivato da lodevoli intezioni, va ben oltre l’obiettivo iniziale e la volontà parlamentare. Per l’attuazione dell’obbligo di comunicazione relativo alle applicazioni di prodotti fitosanitari, l’UFAG ha stabilito che ogni prodotto fitosanitario utilizzato (compresi i prodotti per il trattamento delle sementi e gli organismi benefici) deve essere notificato in digiFLUX a livello di particella e in modo georeferenziato. Grazie alla mozione Kolly 24.3078 e alla proposta di modifica della CET-S è quantomeno stato possibile sopprimere l’esigenza della georeferenziazione. La risposta alla domanda del consigliere nazionale Kolly (25.7405) ha però evidenziato che non sarà facile attuare le richieste emerse dalla prassi, ragione per cui va seriamente considerata la possibilità di un’ulteriore modifica legislativa. Questo perché la documentazione attualmente prevista comporterebbe notevoli oneri amministrativi e costi aggiuntivi per chiunque utilizza prodotti fitosanitari a scopo professionale, senza alcun tipo di valore aggiunto per l’ecologia. Molte aziende agricole, ad esempio, per soddisfare l’obbligo di documentazione dovrebbero procedere a doppie registrazioni. Il tempo speso in un inutile onere amministrativo è tempo prezioso che gli agricoltori avrebbero potuto dedicare alla loro attività principale, la produzione agricola.
Per garantire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari senza aumentare l’onere amministrativo per l’agricoltura, le imprese artigianali e gli enti pubblici, dovrebbe essere sufficiente dichiarare l’impiego previsto (orticoltura, selvicoltura, enti pubblici, agricoltura) al momento dell’immissione in commercio. Occorre quindi modificare gli articoli 164b e 165fbis LAgr.
Stando al previsto obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive, in futuro dovranno essere registrate in digiFLUX tutte le forniture di alimenti per animali, concimi minerali, concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio. Tuttavia, i valori di base necessari alla registrazione sono attualmente insufficienti e per ottenerli occorrerebbero diversi anni di studi e oneri enormi, in particolare per quanto riguarda gli alimenti per animali. Inoltre, i PRIC (Principi di concimazione), compresi i valori relativi al fabbisogno animale, non sono aggiornati in modo sufficientemente esaustivo (mozione21.3004). Per molte aziende artigianali (aziende di distribuzione, mulini, birrifici ecc.) introdurre l’automazione digitale delle notifiche tramite interfacce non sarà tecnicamente possibile o comporterebbe in ogni caso costi elevati e un onere considerevole. Le forniture di alimenti per animali e concimi minerali devono pertanto essere esentate dall’obbligo di comunicazione. Per questo motivo, l’articolo 164a LAgr dev’essere abrogato. L’obbligo di comunicazione esistente e consolidato relativo ai concimi aziendali e ai concimi ottenuti dal riciclaggio va invece mantenuto.