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25.4513 · Mozione · 2025-12-15

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di apportare le modifiche legislative necessarie a impedire i matrimoni abusivi contratti unicamente o principalmente per eludere una decisione negativa d’asilo o un allontanamento.

Begründung

Accade spesso che il matrimonio sia utilizzato per evitare l’espulsione o l’allontanamento, ad esempio quando una persona che vive in Svizzera ed è oggetto di una procedura di allontanamento o di una decisione d’asilo negativa passata in giudicato decide di sposarsi e il matrimonio è contratto per regolarizzare il soggiorno o chiedere il ricongiungimento familiare. Queste situazioni generano incertezza giuridica, complicano l’esecuzione del diritto in materia di stranieri e compromettono l’integrità del ricongiungimento familiare. Le vigenti disposizioni della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione fissano condizioni quadro per il ricongiungimento familiare, ma presentano lacune per quanto riguarda l’individuazione, il coordinamento tra gli uffici dello stato civile e le autorità migratorie, nonché il sanzionamento delle pratiche abusive.Sovente gli uffici dello stato civile non dispongono di informazioni aggiornate sullo status di diritto degli stranieri di una persona (in particolare su allontanamenti pendenti o esecuzioni in corso). Accade dunque che matrimoni possano essere celebrati senza che il potenziale abuso sia individuato per tempo. I Cantoni gestiscono in maniera diversa gli obblighi di verifica e le misure probatorie; mancano procedure di verifica vincolanti e standardizzate. Anche quando un matrimonio è ritenuto a posteriori manifestamente abusivo, è difficile, di diritto e di fatto, correggerne gli effetti (p. es. rifiuto del permesso di dimora a causa di matrimonio fittizio) senza avviare lunghe procedure. La giurisprudenza esige infatti elementi concreti per presumere l’esistenza di un matrimonio fittizio, il che complica l’assunzione delle prove.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

È considerato fittizio il matrimonio contratto senza alcuna intenzione di fondare un’unione coniugale, bensì nel solo intento di eludere le disposizioni di diritto degli stranieri in materia di ammissione. Già oggi esistono numerosi strumenti per combattere questo fenomeno.Ad esempio, gli ufficiali dello stato civile non entrano nel merito di una domanda di matrimonio se constatano che il matrimonio serve unicamente a eludere le disposizioni relative all’ammissione degli stranieri (art. 97a del Codice civile [CC; RS 210]). Un matrimonio può essere dichiarato nullo d’ufficio anche se questo abuso di diritto è scoperto solo in un secondo tempo (art. 105 n. 4 CC). Inoltre, le autorità dello stato civile, le autorità giudiziarie e le autorità migratorie cantonali sono obbligate a prestarsi assistenza amministrativa e a comunicare reciprocamente i pertinenti dati (art. 97 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20] in combinato disposto con l’art. 82a dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa [OASA; RS 142.201], art. 67 cpv. 5 e 6 in combinato disposto con l’art. 16 cpv. 7 e 8 dell’ordinanza sullo stato civile [OSC; RS 211.112.2]). Le autorità coinvolte comunicano all’autorità migratoria cantonale i fatti che possono indicare un matrimonio contratto abusivamente per eludere le prescrizioni d’ammissione della LStrI. Queste disposizioni si applicano anche alle rappresentanze svizzere all’estero. Dalla presentazione della domanda d’esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio fino alla probabile data di celebrazione, le persone interessate devono dimostrare di soggiornare legalmente in Svizzera. Le persone in situazione irregolare che desiderano sposarsi possono domandare il rilascio di un permesso di dimora. Il Tribunale federale ha precisato le condizioni per il rilascio di un permesso di dimora in tali casi. Il permesso è rilasciato solo se non sussistono indizi che lo straniero intenda in tal modo eludere disposizioni di diritto degli stranieri e se appare chiaro che dopo il matrimonio adempirà le condizioni d’ammissione in Svizzera. Il diritto di soggiorno legato al ricongiungimento familiare è soggetto alla riserva dell’abuso di diritto (art. 51 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LStrI). In concreto ciò significa che il diritto di soggiorno si estingue in caso di matrimonio fittizio. Pertanto, nulla porta a credere che gli strumenti attualmente disponibili non siano sufficienti per evitare, nella misura del possibile, che matrimoni siano contratti abusivamente al solo scopo di eludere le prescrizioni di diritto degli stranieri.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.