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Fondamentale modifica della giurisprudenza conformemente alla sentenza del Tribunale federale dell'11 luglio 2025, 6F 18/2024, in materia di ricusazione dei giudici (art. 34 segg. LTF)

25.4516 · Interpellanza · 2025-12-15

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

La modifica della giurisprudenza derivante dalla sentenza 6F_18/2024 è stata coordinata con le altre corti del Tribunale federale conformemente agli articoli 16 e 23 della legge sul Tribunale federale (LTF) ed è stata comunicata alla Federazione svizzera degli avvocati (FSA)? Come hanno reagito la FSA e le altre corti del Tribunale federale?

Begründung

Secondo l’articolo 34 capoverso 1 LTF i giudici e i cancellieri si ricusano d’ufficio in presenza di un motivo di ricusazione, in particolare se hanno partecipato alla medesima causa in altra veste (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. b LTF). Nella sentenza 6F_18/2024 dell’11 luglio 2025 la prima Corte di diritto penale del Tribunale federale ha modificato in maniera fondamentale la giurisprudenza in materia di ricusazione secondo la legge. Non è entrata nel merito di una domanda di revisione del Ministero pubblico della Confederazione, che censurava la non ricusazione di un giudice federale (Giuseppe Muschietti) nonostante prima di essere eletto al Tribunale federale avesse partecipato alla medesima causa in prima istanza quale giudice penale federale. La non entrata nel merito è stata motivata dal fatto che il Ministero pubblico della Confederazione sapeva, a partire dal ricevimento della conferma di ricezione, quale corte avrebbe statuito sul caso. Sapeva anche che il giudice in questione era membro di questa corte e quindi avrebbe potuto far parte del collegio giudicante. Il Ministero pubblico della Confederazione sarebbe quindi stato obbligato a chiederne preventivamente la ricusazione, prima dell’emanazione della sentenza (senza sapere se avrebbe fatto parte del collegio giudicante). Con questa omissione, il Ministero pubblico della Confederazione non avrebbe ottemperato al suo obbligo, il che comporta la non entrata nel merito. Questa sentenza ha trasformato un obbligo d’ufficio dei giudici sancito negli articoli 34 e seguenti LTF in un obbligo delle parti, trasferendo la responsabilità dei giudici alle parti. Già solo per ragioni di ordine pratico, non si può pretendere che le parti esaminino il curriculum di tutti i giudici federali in modo da poter far valere preventivamente motivi di ricusazione. Una modifica della giurisprudenza con ripercussioni tanto importanti si rivela estremamente problematica. Va da sé che il tema della ricusazione non può essere trattato in maniera diversa nelle differenti corti. Si pone dunque la questione del coordinamento interno e della comunicazione alla FSA.

Stellungnahme des Bundesrates

Se procede a coordinamento in vista di modificare la giurisprudenza ai sensi dell’articolo 23 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110) e dell’articolo 37 del regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006 (RS 173.110.131), il Tribunale federale lo evidenzia nella decisione, nel riassunto dei fatti oppure a senso nei considerandi della sentenza. Nessuna precisazione di questo tipo figura nella sentenza 6F_18/2024 del 11 luglio 2025, pubblicata in forma anonimizzata nelle banche dati online del Tribunale federale. Il Tribunale federale si serve di svariati strumenti per informare il pubblico della sua giurisprudenza: la Raccolta Ufficiale delle Decisioni del Tribunale federale (DTF), le banche dati delle sentenze consultabili online, le sentenze messe a disposizione del pubblico e le comunicazioni ai media. Non è previsto alcun obbligo di comunicazione più esteso, nemmeno nei confronti della Federazione svizzera degli avvocati. Inoltre il Consiglio federale non si esprime in merito alle sentenze del Tribunale federale o alla sua comunicazione.

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