25.4520 · Mozione · 2025-12-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 26a capoverso 2 lettera a dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro, nonché le ulteriori disposizioni necessarie, per fare in modo che l’articolo possa essere applicato anche alle stazioni ferroviarie con una cifra d’affari annua nettamente inferiore a 20 milioni di franchi. L’obiettivo è dare agli utenti delle stazioni decentrate la possibilità di fare acquisti in loco, offrendo così alla popolazione che risiede nelle vicinanze l’accesso domenicale a determinate attività commerciali. In questo modo, sarà finalmente possibile ridare vita ad alcune delle stazioni più piccole.
Begründung
La possibilità delle aperture domenicali è attualmente riservata alle stazioni di importanza regionale e a quelle con una cifra d’affari annua (derivante dalla vendita di biglietti) superiore a 20 milioni di franchi. Ciò esclude di fatto le attività commerciali e i servizi di prossimità delle stazioni più piccole. Questa disposizione è in contrasto con le ben note esigenze della popolazione che vive nei pressi di queste stazioni, ridotte ormai a infrastrutture emarginate e semplici piattaforme di carico e scarico dei passeggeri.L’obiettivo della mozione è abbassare notevolmente la cifra d’affari minima richiesta di 20 milioni, contribuendo così a vivacizzare un numero maggiore di stazioni.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il divieto del lavoro domenicale (art. 18 legge sul lavoro, LL; RS 822.11) ha l’obiettivo di proteggere la salute dei lavoratori e mantenere la vita sociale, anche in nome di motivi religiosi e culturali (cfr. DTF 116 Ib 275 seg.). Le deroghe sono disciplinate in modo restrittivo dal legislatore e interpretate in senso altrettanto restrittivo dal Tribunale federale (cfr. DTF 145 II 360 consid. 3). La domenica sono consentite solo le attività indispensabili dal punto di vista tecnico o economico o quelle che rispondono a una particolare esigenza d’interesse pubblico dei consumatori.
L’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2; RS 822.112) prevede la possibilità di lavoro domenicale senza bisogno di autorizzazione per alcune attività commerciali che si trovano nelle stazioni ferroviarie o nelle immediate vicinanze di queste ultime (art. 26 e 26a OLL 2).
Le aziende nelle stazioni ferroviarie, che dato l’alto traffico viaggiatori costituiscono veri e propri centri di trasporti pubblici, e le aziende negli aeroporti possono impiegare lavoratori la domenica senza bisogno di autorizzazione (art. 26a OLL 2). La base legale è costituita dall’articolo 27 capoverso 1ter LL, che si fonda sull’iniziativa parlamentare 02.422 (Orari d’apertura dei negozi nei centri di trasporti pubblici), entrato in vigore il 1° aprile 2006. Lo scopo della revisione era quello di consentire il lavoro domenicale solo nelle grandi stazioni ferroviarie. In questo modo si voleva evitare esplicitamente che i negozi situati nelle piccole stazioni potessero impiegare personale la domenica senza autorizzazione (FF 2004 1407). Sono considerate centri di trasporti pubblici solo le stazioni con un elevato volume di traffico viaggiatori e frequenti coincidenze, che realizzano una cifra d’affari annua di almeno 20 milioni di franchi con il traffico viaggiatori o che rivestono una notevole importanza a livello regionale (art. 26a cpv. 2 OLL 2). Al momento sono 45 le stazioni ferroviarie che soddisfano i criteri previsti dall’articolo 26a OLL 2. Per le aziende che si trovano all’interno di tali stazioni, il lavoro domenicale è consentito indipendentemente dalla gamma di prodotti offerti (art. 27 cpv. 1ter LL in combinato disposto con art. 26a OLL 2).
A determinate condizioni, anche le «aziende al servizio dei viaggiatori» possono impiegare lavoratori la domenica senza autorizzazione (art. 26 cpv. 2 e 4 OLL 2). Tra queste rientrano le aziende nelle stazionila cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori. La semplice vicinanza a una stazione ferroviaria non è sufficiente; a essere determinanti sono piuttosto il volume e l’importanza del traffico viaggiatori (cfr. sentenza 2C_87/2024 consid. 7.6).
Il lavoro domenicale è un tema delicato dal punto di vista politico e sociale; un’ulteriore flessibilizzazione per i negozi dovrebbe avvenire a livello legislativo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.