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25.4521 · Mozione · 2025-12-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali affinché:

  1. ogni Cantone possa eseguire le decisioni d’allontanamento della Confederazione e le espulsioni giudiziarie passate in giudicato ed esecutive, a prescindere dalla competenza cantonale originaria;

  2. il Cantone che si fa carico dell’esecuzione riceva un’indennità finanziaria fissata dal Consiglio federale al fine di incentivare l’esecuzione di questo tipo di decisioni. Il Cantone che non assume la sua responsabilità non viene indennizzato.

Begründung

La prassi in materia di esecuzione degli allontanamenti e delle espulsioni varia considerevolmente da un Cantone all’altro. Alcuni agiscono in maniera decisa, mentre altri registrano una quota d’esecuzione inferiore al 50 per cento, talvolta persino inferiore al 30 per cento. Queste disparità violano il principio dell’applicazione uniforme del diritto federale. Conformemente all’articolo 186 capoverso 4 della Costituzione federale, il Consiglio federale provvede all’osservanza del diritto federale. Ciononostante, da anni permangono lacune in materia di esecuzione a livello cantonale. Pertanto, di fatto il diritto federale non è applicato su scala nazionale. La mancata esecuzione dipende da diversi motivi. In gran parte è dovuta al fatto che alcuni Stati rifiutano di riammettere i loro cittadini. Questi casi restano, a prescindere dal sistema d’esecuzione. Vi sono tuttavia anche casi in cui la volontà politica delle autorità cantonali influisce sull’esecuzione. Queste differenze intaccano lo Stato di diritto e la credibilità della prassi in materia di allontanamento. La modifica legislativa proposta garantisce che qualsiasi Cantone possa eseguire, su mandato della Confederazione, una decisione di allontanamento esecutiva se l’autorità cantonale in origine competente non agisce. In tal modo si evita che a causa della volontà cantonale una persona possa di fatto sfuggire a un’espulsione passata in giudicato. La Confederazione deve inoltre implementare un sistema d’incentivi indennizzando finanziariamente i Cantoni che eseguono gli allontanamenti. Questo sistema è giustificato poiché l’esecuzione genera costi e rafforza la volontà di eseguire in maniera rigorosa gli allontanamenti. Si potrebbe immaginare di raddoppiare il forfait per i rimpatri riusciti. I Cantoni che non eseguono gli allontanamenti di loro competenza non riceveranno alcuna indennità. Questa misura rafforza l’uguaglianza giuridica in Svizzera, poiché gli allontanamenti saranno eseguiti in maniera rigorosa indipendentemente dal Cantone di soggiorno. Favorisce l’uniformazione degli allontanamenti garantendo un’omogenea applicazione del diritto federale in tutto il Paese. Nel contempo migliora l’applicazione delle decisioni statali e quindi aumenta la credibilità del nostro sistema migratorio. È ora che il legislatore agisca con chiarezza affinché gli allontanamenti passati in giudicato siano effettivamente eseguiti, senza differenze tra i Cantoni.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Come l’autore della mozione, il Consiglio federale è favorevole a un’esecuzione sistematica degli allontanamenti. Secondo il diritto vigente (art. 69 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20] e art. 46 cpv. 1 della legge sull’asilo [LAsi; RS 142.31]) spetta ai Cantoni eseguire gli allontanamenti e le espulsioni. L’articolo 97 capoverso 1 LStrI costituisce già la base legale necessaria affinché i Cantoni si sostengano reciprocamente nell’adempimento del loro mandato legale in materia di esecuzione degli allontanamenti. Ciò consente in particolare anche di eseguire un allontanamento spettante a un altro Cantone. L’indennizzo di questa assistenza amministrativa rientra nella competenza cantonale. Alcuni Cantoni ricorrono già a questa possibilità. I Cantoni che non adempiono i loro obblighi in materia di esecuzione degli allontanamenti nel settore dell’asilo non hanno diritto ai contributi di cui agli articoli 92-93b LAsi nel quadro della partenza delle persone allontanate. Inoltre, i Cantoni hanno pure un interesse finanziario a eseguire in maniera efficiente gli allontanamenti, in modo da ridurre nettamente i costi legati al soggiorno delle persone da allontanare. Per di più la Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati o rinunciare a versare i sussidi ai Cantoni che non adempiono gli obblighi in materia di esecuzione o li adempiono solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza (cfr. art. 89b LAsi). Sono quindi già previsti incentivi sistemici nell’ambito dell’esecuzione degli allontanamenti. In generale non appare appropriato ricompensare finanziariamente i Cantoni che eseguono il loro mandato legale. L’«indennità finanziaria» prevista nella mozione andrebbe qualificata giuridicamente come aiuto finanziario, in quanto sarebbe versata a un Cantone per l’adempimento di un compito che lui stesso ha deciso di assumere, nella fattispecie l’esecuzione di un allontanamento o di un’espulsione al posto del Cantone competente. Un aiuto finanziario di questo tipo da parte della Confederazione sarebbe inedito e potrebbe addirittura risultare controproducente ai fini dell’uniformità dell’esecuzione degli allontanamenti. Oltre a incoraggiare gli interessati a cambiare Cantone in maniera mirata, un disciplinamento più flessibile delle competenze potrebbe creare situazioni complesse, in quanto potrebbe indurre alcuni Cantoni a non eseguire più una parte degli allontanamenti nonostante il loro mandato legale. Il sistema di incentivi proposto non eliminerebbe le differenze tra i Cantoni e non contribuirebbe a raggiungere l’obiettivo di un’applicazione uniforme del diritto federale. Il Consiglio federale sostiene le iniziative volte a ottimizzare ulteriormente l’esecuzione degli allontanamenti in modo da aumentare la credibilità del sistema della migrazione. Misure concrete sono attualmente esaminate nel quadro dell’attuazione della mozione Salzmann 23.3082 «Offensiva nell'ambito dei rimpatri ed espulsione sistematica degli autori di reati e delle persone potenzialmente pericolose» e della strategia in materia d’asilo 2027. Per questi motivi l’Esecutivo respinge le misure proposte.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.