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25.453 · Iniziativa parlamentare · 2025-06-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Esame preliminare - nella Commissione del Consiglio degli Stati

Wortlaut

Il Codice di procedura civile (CPC), e/o qualsiasi altro testo legislativo pertinente, sono modificati per garantire che le persone riconosciute come vittime secondo la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) possano beneficiare delle stesse misure di protezione nei procedimenti civili e nei procedimenti penali, in particolare nei casi di violenza domestica.

Begründung

Attualmente, nel quadro della procedura penale, le vittime di reati godono di una serie di diritti garantiti dal Codice di procedura penale (CPP), tra cui:

  • il diritto di essere accompagnate da una persona di fiducia (art. 152 cpv. 2 CPP);

  • il diritto di non incontrare il presunto autore del reato (art. 152 cpv. 3 CPP);

  • il diritto di rifiutarsi di rispondere a domande concernenti la propria sfera intima (art. 169 cpv. 4 CPP);

  • il diritto alla riservatezza dei propri dati personali (art. 152 cpv. 1 CPP).

Questi diritti hanno un ruolo essenziale nella protezione psicologica e fisica delle vittime, in particolare nelle situazioni di violenza domestica o sessuale. Tuttavia, quando la vittima si presenta dinanzi a un tribunale civile contro l'autore effettivo o presunto, ad esempio per ottenere misure di allontanamento (art. 28b CC) o misure di protezione dell’unione coniugale (art. 175 segg. CC), non beneficia di queste garanzie. Può dunque essere costretta a trovarsi di fronte al suo aggressore nella stessa stanza o a rispondere a domande indiscrete sulla sua vita intima. La sua presenza è spesso indispensabile, in particolare quando si tratta di discutere dell'affidamento dei figli o dei contributi di mantenimento.

Questa incoerenza tra procedimento penale e civile è inaccettabile. È urgente colmare questa lacuna legale per garantire una protezione coerente, continua e dignitosa alle vittime di reati. Si propone pertanto di introdurre nel CPC una disposizione legale esplicita che consenta di applicare le misure di protezione previste dal CPP nei procedimenti civili connessi, quando le parti civili sono la vittima e l'autore effettivo o presunto del reato.

Il Parlamento ha la responsabilità di garantire una protezione uniforme alle vittime, indipendentemente dalla natura del procedimento. Il diritto non deve esporre a ulteriori violenze coloro che riconosce come vittime.

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