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25.4534 · Interpellanza · 2025-12-16

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Si chiede al Consiglio federale:

  1. Se abbia analizzato in modo approfondito le possibili ripercussioni dell’adozione dinamica del diritto UE sulla certezza del diritto nei confronti dei Paesi con cui la Svizzera ha concluso accordi di libero scambio.

  2. Se ritenga che l’allineamento dinamico al diritto europeo, inclusa l’adozione di regolamenti a livello amministrativo senza decisione parlamentare, possa compromettere la percezione della Svizzera quale partner giuridicamente affidabile e prevedibile.

  3. Se esista il rischio concreto che future modifiche del diritto UE, che la Svizzera sarebbe chiamata ad adottare, possano entrare in conflitto con obblighi assunti nell’ambito di accordi di libero scambio esistenti ed essere un limite per quelli futuri.

  4. Quali misure preventive intenda adottare il Consiglio federale per garantire che la dinamicità del diritto europeo non metta in discussione, direttamente o indirettamente, gli accordi di libero scambio già sottoscritti dalla Svizzera.

  5. Se siano state consultate o informate le controparti degli accordi di libero scambio in merito a questo cambiamento strutturale dell’ordinamento giuridico svizzero e alle sue possibili conseguenze.

Begründung

Con l’adozione dei nuovi accordi con l’Unione europea ora in trattazione, la Svizzera si impegnerebbe ad assumere in modo dinamico il diritto europeo nei settori coperti dagli accordi. Tale meccanismo prevede, oltre all’adeguamento legislativo, anche l’adozione di regolamenti e disposizioni di esecuzione a livello di amministrazione federale, senza un passaggio sistematico dal Parlamento.

La Svizzera dispone oggi di una rete estesa e consolidata di accordi di libero scambio con numerosi Paesi extra-UE. Questi accordi si fondano sulla certezza del diritto, sulla prevedibilità dell’ordinamento giuridico svizzero e sulla reputazione della Svizzera quale partner affidabile, stabile e sovrano nelle proprie decisioni normative.

Alla luce di quanto precede, si pongono interrogativi rilevanti in merito alle conseguenze che l’adozione dinamica del diritto europeo potrebbe avere nei confronti di questi partner commerciali e sugli impegni internazionali già assunti dalla Svizzera.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III) rispetta gli impegni internazionali della Svizzera, compresi gli accordi di libero scambio (ALS) conclusi con Paesi terzi. La conformità agli impegni internazionali della Svizzera sarà dettagliata nel messaggio del Consiglio federale al Parlamento. 2./3. Con il pacchetto Svizzera-UE la Svizzera mantiene la propria autonomia in politica economica esterna e rimane un partner giuridicamente affidabile e prevedibile. In particolare, potrà continuare a concludere nuovi ALS, da sola o insieme ad altri Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), ossia la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein. Gli ALS fissano i principi che regolano gli scambi commerciali tra le parti contraenti. Non mirano all’armonizzazione giuridica né creano un mercato interno comune. Dal canto loro, gli accordi relativi al mercato interno tra la Svizzera e l’UE si fondano sin dai Bilaterali I del 1999 sull’armonizzazione con il diritto dell’UE, che non ha ostacolato la conclusione, da parte della Svizzera, di numerosi ALS con Stati terzi. A questo proposito il Consiglio federale ricorda anche che la maggior parte degli ALS della Svizzera sono stati conclusi congiuntamente con gli altri Stati dell’AELS che, in quanto membri dello Spazio economico europeo, contemplano un recepimento del diritto dell’UE che va ben oltre quello previsto nell’ambito del pacchetto Svizzera-UE. Il recepimento dinamico previsto nel pacchetto Svizzera-UE vale unicamente all’interno del campo di applicazione e degli obiettivi degli accordi relativi al mercato interno (libera circolazione delle persone, trasporto aereo, trasporti terrestri, ostacoli tecnici al commercio, energia elettrica, sicurezza alimentare). Non vale invece per gli ambiti in cui la Svizzera ha ottenuto delle eccezioni. La parte relativa all’agricoltura dell’Accordo agricolo non è interessata dal recepimento dinamico. La protezione doganale dei prodotti agricoli rimarrà quindi invariata nei rapporti tra la Svizzera e l’UE. L’ALS tra la Svizzera e l’UE non fa parte del pacchetto. Inoltre, recepimento dinamico vuol dire che nessun atto giuridico può essere recepito senza il consenso esplicito della Svizzera, contrariamente al recepimento automatico, che avverrebbe senza una decisione formale delle autorità svizzere. La decisione di non recepire un atto giuridico può tuttavia comportare l’avvio di una procedura di composizione delle controversie con l’UE. La Svizzera partecipa a monte all’elaborazione del diritto dell’UE da recepire («decision shaping»). Inoltre, esamina il contenuto di ogni nuovo atto giuridico dell’UE e decide autonomamente se desidera recepirlo negli accordi. L’atto recepito entrerà in vigore solo se la Svizzera lo avrà approvato conformemente alle sue procedure interne applicabili ai trattati internazionali. In linea di principio l’approvazione è di competenza del Parlamento ed eventualmente del Popolo. Fanno eccezione i casi in cui il Parlamento ha delegato la competenza di approvazione al Consiglio federale. Il pacchetto Svizzera-UE non modifica le competenze del Parlamento svizzero in questo ambito. 4./5. Il pacchetto Svizzera-UE, compresi gli elementi istituzionali, è compatibile con gli ALS esistenti. In particolare, non mette in discussione le procedure di approvazione interne dei trattati internazionali e non implica un cambiamento strutturale dell’ordinamento giuridico svizzero. Di conseguenza, non sono necessarie misure preventive e non c’è stato bisogno di consultare o informare gli Stati con cui la Svizzera ha concluso ALS.