Naturalizzazione agevolata per soci stranieri o stranieri titolari di imprese fiscalmente assoggettate in Svizzera
25.4542 · Interpellanza · 2025-12-16
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
La naturalizzazione in Svizzera è ragionevolmente vincolata a regole e termini chiari. In questo modo, prima di essere naturalizzato un cittadino di un Paese estero deve dimostrare sul posto di conformarsi alla cultura, alla lingua, al modo di vivere svizzero e alla Costituzione, comprovando la sua integrazione e idoneità. A tal fine sono previsti un soggiorno complessivo in Svizzera di almeno dieci anni e il superamento dell’esame di naturalizzazione.
Finora tutti gli stranieri che intendono ottenere la cittadinanza svizzera sono trattati allo stesso modo, indipendentemente dall’apporto fornito alla Svizzera. Un cittadino dell’UE che ha fondato in Svizzera un’impresa (Sagl o SA) in qualità di socio e l’ha diretta per oltre dieci anni pur restando domiciliato nel suo Paese d’origine ha tuttavia pagato le imposte cantonali e federali per almeno dieci anni. Ha sostenuto fiscalmente lo Stato svizzero, apportando in Svizzera la sua esperienza e il suo know-how.
È lecito chiedersi se e come questo impegno socialmente ed economicamente lodevole vada ricompensato in caso di naturalizzazione qualora la persona decida di trasferire il centro dei propri interessi in Svizzera.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Riconosce la necessità di esaminare la possibilità di una naturalizzazione agevolata per gli imprenditori stranieri provenienti dall’UE che con le loro imprese hanno pagato le tasse in Svizzera per almeno dieci anni?
2. Riconosce che una naturalizzazione agevolata nel caso descritto potrebbe incentivare imprenditori capaci e innovativi a fondare imprese in Svizzera (creando posti di lavoro)?
3. A quanto ammonta il substrato fiscale che la Confederazione incassa ogni anno da imprenditori stranieri che con le loro imprese pagano le tasse in Svizzera per almeno dieci anni?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La naturalizzazione di imprenditori stranieri sottostà alle regole generali della naturalizzazione ordinaria o agevolata. La naturalizzazione presuppone sempre un’integrazione riuscita del candidato. Le condizioni di naturalizzazione si applicano allo stesso modo a tutte le persone, a prescindere dai meriti acquisiti nel settore economico, sociale o sportivo. Questo principio è in contrasto con l’obiettivo dell’interpellanza, che vuole agevolare la naturalizzazione di una categoria di persone solo in base alla loro origine e alla loro attività economica. Per naturalizzare in maniera agevolata gli imprenditori esteri sarebbe necessario modificare l’articolo 38 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), che prevede la naturalizzazione agevolata per gli stranieri della terza generazione e i fanciulli apolidi. Il Consiglio federale non ritiene opportuno un trattamento di favore di questo tipo. 3. I dati attualmente a disposizione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni non consentono di stimare in maniera attendibile le entrate fiscali della Confederazione ascrivibili a imprenditori stranieri fiscalmente assoggettati in Svizzera. In primo luogo, la maggior parte delle fonti di dati non contiene informazioni sulla cittadinanza dei contribuenti. In secondo luogo, la qualità e l’eterogeneità degli identificatori non permettono di collegare tra loro le diverse fonti di dati; in particolare non è possibile stabilire sistematicamente un legame tra le imprese e le persone fisiche. Infine, la limitata qualità degli identificatori complica notevolmente il tracciamento dei contribuenti sull’arco del tempo: identificare un medesimo contribuente su un lungo periodo, ad esempio dieci anni, è molto difficile, soprattutto in caso di cambio di domicilio o trasferimento della sede della sua impresa.