Lexipedia

25.4547 · Interpellanza · 2025-12-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

In alcuni Cantoni si è iniziato a utilizzare un nuovo strumento per il calcolo delle distanze necessarie dalle stalle agli insediamenti per disperdere le emissioni olfattive. Con il 2026 lo strumento arriverà a essere utilizzato in tutta la Svizzera. Laddove finora applicato, questo nuovo metodo di calcolo (basato sulla pubblicazione Agroscope Science n. 59) rende di fatto impossibile, per esempio, la costruzione di stabulazioni libere in siti esistenti. Per via del ricalcolo delle distanze basato sul nuovo stumento, le aziende dovranno scendere a compromessi per quanto riguarda il benessere degli animali; diversamente, l’alternativa è costruire una nuova sede.

Le distanze minime stabilite dagli insediamenti sono di grande rilevanza per le aziende detentrici di animali e hanno notevoli ripercussioni sulla costruzione e sulla trasformazione delle stalle. Il nuovo calcolo va a discapito di quelle stalle rispettose degli animali, che, in confronto a sistemi chiusi, dispongono di vaste aree d’uscita. Ciò è particolarmente problematico per le aziende orientate al benessere degli animali, tra cui aziende che recano label quali Bio e IP-SUISSE, rappresentando la costruzione di stalle un investimento importante e indicativo della direzione intrapresa.

Sono attese ripercussioni anche a livello di pianificazione del territorio: con la seconda fase della revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT 2) si intende stabilizzare il numero di edifici al di fuori della zona edificabile nonché l’estensione della superficie impermeabilizzata nella zona agricola sfruttata tutto l’anno. Entrambi questi obiettivi sono ora destinati a fallire per via della necessità, espressa unilateralmente, di fissare le distanze dagli insediamenti necessarie per disperdere le emissioni olfattive, tanto più se si considera che non sono ammesse neanche misure atte specificamente a ridurre gli odori, come l’installazione di purificatori d’aria nelle stalle.

Tra l’altro, manca ancora al momento un’analisi d’impatto della regolamentazione da parte della Confederazione sulle ripercussioni del nuovo metodo di calcolo.

In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  • In che modo la Confederazione ha verificato il nuovo strumento basato sulla pubblicazione Agroscope Science numero 59?

  • Come valuta le conseguenze concrete dell’utilizzo del nuovo strumento?

  • In che modo il nuovo strumento tiene conto degli obiettivi della Confederazione in materia di benessere degli animali, protezione del paesaggio e dispersione degli insediamenti?

  • In che modo la Confederazione assicura che il nuovo strumento sia coerente con gli obiettivi della LPT 2?

  • In che modo assicura che, in fase di attuazione, i Cantoni ponderino gli interessi in gioco in maniera completa ed equilibrata?

  • La Confederazione ritiene verosimile l’adeguamento di alcune basi giuridiche (p. es. dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico) affinché sia possibile ponderare gli interessi in gioco in maniera equilibrata?

  • In che modo sono state definite le nuove basi di calcolo e i nuovi valori di riferimento e sono questi conformi alle basi giuridiche?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), gli effetti dannosi o molesti comprendono anche gli inquinamenti atmosferici come gli odori. Nell’ambito della prevenzione, essi devono essere limitati nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche (art. 11 cpv. 2 LPAmb). Le prescrizioni della LPAmb sono concretizzate nell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1). Per le aziende detentrici di animali valgono i requisiti particolari di cui all’allegato 2 numero 512 OIAt. Al fine di proteggere gli abitanti dagli odori dannosi o molesti provenienti dalle strutture zootecniche, tali impianti devono essere costruiti rispettando le distanze minime dalle zone abitate, conformemente alle norme riconosciute per la detenzione di animali. Ne fanno parte in particolare le raccomandazioni della Stazione di ricerca d’economia aziendale e di genio rurale (FAT), oggi Agroscope. Nel 2018 Agroscope ha pubblicato un rapporto contenente le basi relative alla dispersione degli odori e alla determinazione delle distanze necessarie a tal fine (Agroscope Science n. 59 [AS59]). Una differenza fondamentale rispetto al rapporto FAT n. 476 del 1995 e al suo progetto di revisione del 2005 consiste nel passaggio dall’effettuare un calcolo basato sul numero di animali al tenere in considerazione le superfici che disperdono emissioni olfattive. Questo cambiamento tiene conto del fatto che i moderni sistemi di stabulazione orientati al benessere degli animali prevedono una superficie maggiore per animale e causano quindi emissioni olfattive più intense. Dal 2021 il Tribunale federale ha più volte ribadito che per il calcolo delle distanze minime va data la priorità alle basi tecniche più recenti, ovvero quelle della pubblicazione AS59. Tuttavia, le autorità cantonali specializzate dispongono di un margine di valutazione per tenere conto delle circostanze specifiche dei singoli casi. Inoltre, le autorità cantonali sono autorizzate e tenute a verificare (almeno sommariamente) la correttezza delle raccomandazioni della pubblicazione AS59. 1) Poiché le raccomandazioni della pubblicazione AS59 hanno lasciato aperte importanti questioni esecutive, nel novembre 2025 i servizi cantonali specializzati hanno elaborato, su incarico della Conferenza dei servizi dell’ambiente della Svizzera (CCA), un progetto di raccomandazione cantonale sull’esecuzione e di uno strumento di calcolo basato sulla stessa pubblicazione. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha seguito da vicino questi lavori. La CAA sta attualmente discutendo il progetto con la Conferenza svizzera dei servizi cantonali dell’agricoltura (COSAC) e con la Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali (COPC), e deciderà successivamente in merito alla sua pubblicazione. 2–4) In linea con gli obiettivi della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) riveduta, che oltre a limitare le costruzioni al di fuori delle zone edificabili e a contenere la dispersione degli insediamenti rafforza anche la preminenza dell’agricoltura all’interno della zona agricola, le distanze minime nel progetto di raccomandazione cantonale sull’esecuzione sono state ridotte al minimo consentito dall’esperienza acquisita nell’esecuzione cantonale e dalle basi scientifiche. La raccomandazione cantonale sull’esecuzione offre così una base uniforme e attuabile per il calcolo delle distanze minime, garantisce un’esecuzione armonizzata e la certezza del diritto per i progetti di costruzione e facilita la ristrutturazione di stalle conformi ai requisiti di benessere degli animali, senza promuovere ulteriori situazioni di inquinamento eccessivo o un’ulteriore dispersione degli insediamenti. 5–6) Il progetto di raccomandazione cantonale sull’esecuzione e dello strumento di calcolo tiene conto delle attuali conoscenze scientifiche relative alla formazione, agli effetti e alla dispersione degli odori nonché delle esigenze dell’agricoltura e della pianificazione del territorio. Le precisazioni e gli adeguamenti motivati rispetto alla pubblicazione AS59, tra cui quelli relativi alle misure di riduzione degli odori, danno in generale come risultato distanze minime inferiori rispetto a quelle previste da Agroscope. È stata effettuata una ponderazione degli interessi che rappresenta un compromesso bilanciato tra la protezione della popolazione, i requisiti in materia di benessere degli animali e la pianificazione del territorio. Per tenere conto dell’articolo 38a dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), la raccomandazione concede una riduzione di 80 metri della distanza minima calcolata come criterio per le immissioni eccessive all’interno della zona agricola. 7) Dal momento che le nuove basi di calcolo sono conformi alle basi legali e possono essere applicate direttamente, non è necessaria una revisione dell’OIAt.