25.4562 · Postulato · 2025-12-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e illustrare in un rapporto come sgravare e sostenere efficacemente, rapidamente e senza formalità burocratiche le aziende ortoflorovivaistiche e agricole, che a causa di fattori esterni (p.es. organismi nocivi invasivi come il coleottero giapponese) sono interessate improvvisamente e globalmente da misure ordinate in virtù del diritto federale. Ciò deve tuttavia avvenire nel rispetto degli obiettivi in materia di salute dei vegetali e di sicurezza dell'approvvigionamento.
Il rapporto, in particolare, deve:
vagliare misure per ottimizzare processi e scadenze in relazione al versamento di indennità secondo il principio dell’equità e di acconti;
chiarire come i costi successivi e quelli dovuti all'interruzione dell'attività possano essere tenuti maggiormente in considerazione o precisati dal profilo giuridico;
valutare strumenti finanziari di transizione e definirne l'attivazione, la competenza e la procedura;
migliorare il coordinamento tra Confederazione, Cantoni e categorie (One-Stop-Shop, chiarimento dei ruoli SFF/SFC, piani d’emergenza, eventi di scambio di conoscenze, strumenti di comunicazione, tempi minimi di preavviso nella misura in cui ciò sia giustificabile);
illustrare come le misure relative a comparti rilevanti per il sistema possano essere concepite al fine di garantire in modo coerente la salute dei vegetali e la sicurezza dell'approvvigionamento;
esaminare come le soluzioni assicurative e di solidarietà possano essere integrate in via sussidiaria con strumenti statali;
analizzare in che modo sia possibile sostenere la resilienza preventiva delle aziende contro gli organismi invasivi nell'ambito degli strumenti di promozione esistenti (in particolare OMSt 913.1).
Begründung
Emergenze fitosanitarie come il coleottero giapponese comportano l’introduzione nel giro di pochi giorni di misure incisive: divieti di trasporto, obblighi in materia di igiene, distruzione delle merci. Queste misure sono oggettivamente necessarie, ma causano rapidamente problemi di liquidità e di pianificazione alle aziende, con conseguenze sugli ordini, sul personale e sulla clientela.Sebbene vi sia la possibilità di versare indennità secondo il principio dell’equità e acconti, la pratica evidenzia ostacoli in termini di tempistiche, chiarezza dei costi e coordinamento. Tuttavia, la resilienza delle catene del valore interessate è fondamentale per la sicurezza dell'approvvigionamento. Occorre quindi procedere in maniera più precisa, efficiente e sussidiaria all’ottimizzazione dei processi e degli strumenti esistenti, nonché promuovere in modo mirato la prevenzione a livello di singola azienda.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale riconosce che la comparsa di organismi nocivi invasivi come il coleottero giapponese e le misure ufficiali che è necessario adottare possono rappresentare sfide importanti sul piano operativo per le aziende ortoflorovivaistiche e agricole. Occorre agire rapidamente e mettere in atto le misure ordinate per proteggere la salute dei vegetali e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine. La grande sfida consiste nella scarsa pianificabilità: spesso i nuovi organismi nocivi invasivi compaiono inaspettatamente. Le autorità e le aziende possono prevedere tali situazioni soltanto in misura limitata. È quindi decisivo che, all’occorrenza, siano rapidamente disponibili risorse finanziarie per indennizzare le aziende ed evitare casi di rigore. A questo scopo, la Confederazione dispone di un credito per le misure di lotta impostato in modo molto flessibile per poter reagire in tempi brevi.
La legge sull’agricoltura (RS 910.1) e le relative ordinanze disciplinano chiaramente chi è competente in materia di salute dei vegetali e quali sono le possibilità di indennità e di sostegno disponibili. Esistono già strutture consolidate per una buona ed efficiente collaborazione tra la Confederazione, i Cantoni e le categorie, che vengono costantemente esaminate, ottimizzate e migliorate. Il Consiglio federale intende mantenere questa cooperazione, potenziandola continuamente sulla base delle esperienze che avrà maturato. A tal fine non è necessario un ulteriore mandato di esame e rendicontazione.
Se l’Ufficio federale dell’agricoltura o i Cantoni ordinano misure contro organismi nocivi invasivi che mettono in pericolo l’ortoflorovivaismo o l’agricoltura e a causa di tali misure insorgono dei danni, in casi motivati possono versare indennità alle aziende. Il legislatore ha deliberatamente concepito tali indennità come uno strumento eccezionale per le quali non può essere fatta valere alcuna pretesa sul piano giuridico. Le indennità sono calcolate in base al principio di equità, secondo criteri ben definiti nonché caso per caso. I costi causati dalle misure fitosanitarie, per esempio le perdite di resa o le interruzioni dell'attività, rientrano fondamentalmente nel rischio d’impresa delle aziende ortoflorovivaistiche e agricole. L’attuazione delle misure da vagliare nell’ambito di un rapporto in adempimento del presente postulato comporterebbe un cambiamento di paradigma, passando dalla prevenzione dei casi di rigore alla completa assunzione di tali rischi da parte dello Stato. Ciò richiederebbe una revisione delle basi legali, approfondite valutazioni finanziarie e, presumibilmente, maggiori risorse umane e finanziarie a livello di Confederazione e Cantoni.
Nel 2024 il Controllo federale delle finanze ha esaminato il regime di lotta, analizzando anche le indennità (CDF-24420, rapporto del 10.03.2025). Non ha riscontrato alcuna necessità di intervento per quanto riguarda le indennità alle aziende danneggiate. Il Consiglio federale condivide questa valutazione.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.