Protezione della libera formazione delle opinioni. Vietare i sondaggi di voto nei trenta giorni che precedono una votazione
25.4568 · Mozione · 2025-12-17
Cancelleria federale
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali affinché sia vietato a tutti i media e gli istituti finanziati con il denaro dei contribuenti e tramite emolumenti dell'ente pubblico di svolgere e pubblicare sondaggi di voto nei 30 giorni che precedono una votazione federale. Fra questi rientrano in particolare i cosiddetti «sondaggi di tendenza» della SSR e simili.
Begründung
I sondaggi di voto e i resoconti in merito influiscono in misura crescente sulla formazione delle opinioni dei votanti. Illustrano tendenze e hanno l'effetto di mobilitare o demoralizzare. La pubblicazione di sondaggi di voto anche nelle fasi cruciali delle campagne per le votazioni è quindi delicata sotto il profilo istituzionale e oggettivamente ingiustificabile.
L'esempio del sondaggio della SSR pubblicato il 17 settembre 2025 (11 giorni prima della votazione) illustra chiaramente questa problematica. Da un lato, i risultati del sondaggio erano poco rilevanti perché riflettevano meramente l'intenzione di voto degli interpellati tra il 3 e l'11 settembre 2025. Dall'altro, nel caso della legge sull'identità elettronica, in una fase cruciale della campagna, i risultati comunicati prefiguravano che soltanto l'11 per cento («piuttosto contro») e il 27 per cento («chiaramente contro») degli interpellati avrebbe votato «no», suscitando l'impressione che la questione fosse già ampiamente decisa. Numerosi cittadini che si erano mobilitati contro l'introduzione della legge hanno quindi interrotto i loro sforzi. Il 28 settembre 2025 il risultato della votazione è invece stato molto risicato. La legge è stata accettata per soli 21 000 voti (con il 50,39 % di sì), in netto contrasto con la presunta rappresentatività dei sondaggi.
I sondaggi nazionali svolti e pubblicati nei 30 giorni che precedono una votazione federale non contribuiscono in alcun modo al dibattito democratico. Al contrario! Influiscono sul clima dell'opinione pubblica, sono in parte fuorvianti e pregiudicano quindi la libera formazione delle opinioni degli aventi diritto di voto, che è un bene prezioso da tutelare.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Fin dagli anni ‘80 sono stati presentati numerosi interventi parlamentari finalizzati a disciplinare i sondaggi politici (in particolare le mozioni 15.3312, 10.3642 e 04.3280 e le interpellanze 09.4057 e 07.3805). A tutt’oggi il Parlamento non ha ancora ritenuto opportuno regolamentare la questione. L’efficacia e l’impatto dei sondaggi politici sono oggetto di discussioni ricorrenti sia in Svizzera sia all’estero. Nel contesto della democrazia diretta svizzera non esistono prove scientifiche conclusive che dimostrino l’esistenza di un «effetto sondaggio» a livello nazionale capace di alterare il risultato di una votazione o di influenzare le scelte strategiche. Il Consiglio federale ritiene che la restrizione proposta pregiudicherebbe in misura sproporzionata la libertà d’opinione e d’informazione garantita dall’articolo 16 della Costituzione federale (Cost., RS 101), la libertà dei media (art. 17 Cost.) e l’autonomia nella concezione dei programmi della SSR e del servizio pubblico regionale (art. 93 cpv. 3 Cost.) oltre a limitare la libertà della scienza (art. 20 Cost.). Il Consiglio federale sottolinea che i sondaggi sono uno strumento d’informazione e ricorda che la direttiva 3.7 del Consiglio della stampa (entrata in vigore il 1° gennaio 2025; https://presserat.ch/it/newsletter_13/) prevede che siano messe a disposizione del pubblico tutte le informazioni necessarie alla comprensione del sondaggio, in particolare il numero delle persone interrogate, la loro rappresentatività, il margine d’errore, dove e quando è stato svolto il sondaggio e chi lo ha promosso. Ritenendo che i votanti dispongano delle informazioni necessarie e che siano in grado di interpretare i risultati dei sondaggi con discernimento, il Consiglio federale non considera opportuno introdurre nella legge un divieto che impedisca a tutti i media e istituti finanziati con il denaro dei contribuenti e tramite emolumenti di svolgere e pubblicare sondaggi di voto nei 30 giorni che precedono una votazione federale. Osserva inoltre che, conformemente alle direttive del Consiglio della stampa e alle regole deontologiche del settore, i risultati dei sondaggi e delle analisi mediatiche possono essere pubblicati soltanto fino a 10 giorni prima dello scrutinio. Inoltre, per il Consiglio federale non è chiaro quali media sarebbero interessati dalla mozione. La Confederazione sostiene infatti numerosi operatori del settore, in particolare nell’ambito del sostegno indiretto alla stampa (fondi federali) e delle concessioni per i programmi radiotelevisivi (Società svizzera di radiotelevisione SSR e servizio pubblico regionale; finanziamento con i proventi del canone radiotelevisivo). Oltre alla Confederazione anche i Cantoni e i Comuni sovvenzionano i media in diversi modi. Pur se si riconoscesse la necessità di intervenire, un divieto circoscritto a categorie specifiche di media e a specifici sondaggi ne ridurrebbe l’utilità pratica e ne relativizzerebbe l’efficacia. Il Consiglio federale ritiene altresì che introdurre una misura restrittiva per determinati attori pregiudicherebbe la concorrenza metodologica tra istituti e la concorrenza tra i media. Proprio quest’ultima riveste un’importanza particolare, poiché contribuisce a garantire la trasparenza, ad assicurare la qualità dei sondaggi e a consentirne la valutazione critica – tutti elementi considerati indispensabili per un’informazione democratica equilibrata. Il Consiglio federale continua pertanto a preferire la concorrenza e l’autoregolamentazione del settore rispetto all’introduzione di restrizioni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.