Migliorare la protezione dei lavoratori nell’assicurazione collettiva aziendale contro gli infortuni e le malattie (modifica dell’art. 95a LCA)
25.457 · Iniziativa parlamentare · 2025-06-20
Dipartimento delle Finanze
Esame preliminare - nella Commissione del Consiglio nazionale
Wortlaut
L’articolo 95a della legge sul contratto d’assicurazione (LCA) deve essere completato come segue:
L’articolo vigente diventa il capoverso 1 e rimane invariato:
«1 L’assicurazionecollettiva contro gli infortuni e le malattie conferisce al beneficiario, tosto che l’infortunio sia accaduto o la malattia sopraggiunta, un diritto proprio verso l’assicuratore.»
I capoversi 2 e 3 sono nuovi:
«2 Nell’assicurazione collettiva aziendale contro gli infortuni e le malattie, l’assicuratore non può opporre all’assicurato eccezioni derivanti dal mancato pagamento dei premi o da una franchigia convenuta contrattualmente.
3 L’assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante, nella misura in cui conformemente alla legge o al contratto avrebbe diritto di negare o ridurre le sue prestazioni.»
Begründung
Secondo l’articolo 16 capoverso 3 LCA, le eccezioni che l’assicuratore può opporre allo stipulante possono essere fatte valere anche nei confronti di terzi. Questa norma può costituire un problema in caso di contratti collettivi. Le conseguenze possono essere particolarmente gravose nel caso delle assicurazioni collettive di persone stipulate dalle aziende, visto che spesso servono a garantire il reddito dei lavoratori.
Di seguito un esempio illustrativo: uno stipulante (datore di lavoro) è in ritardo con il pagamento del premio di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia. Se il lavoratore si ammala, l’assicuratore (dopo aver concesso un termine supplementare adeguato e dopo la scadenza dello stesso) è esonerato dal proprio obbligo di prestazione. Pertanto, l’assicurato ammalato non riceve nulla.
La giurisprudenza riconosce ai lavoratori la facoltà di presentare una richiesta di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro (OGer ZH LA140017-O/U del 6 agosto 2014). Tuttavia, è improbabile che il datore di lavoro che non ha i soldi necessari per pagare il premio sia in grado di onorare la richiesta di risarcimento danni del lavoratore.
Il problema può essere risolto con una semplice misura: l’introduzione di un’esclusione limitata delle eccezioni. Se all’assicuratore venisse negata l’opposizione di eccezioni nei confronti del lavoratore e fosse quindi tenuto a rivalersi sul datore di lavoro per il risarcimento di danni, il rischio d’insolvenza del datore di lavoro sarebbe sostenuto dall’assicuratore e non più dal lavoratore.
Grazie a questo adeguamento della legge, lo statuto giuridico dell’assicurato sarebbe paragonabile a quello del danneggiato nell’ambito dell’assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria.